L’istituto della convalida nel contratto e nel testamento, affinità e divergenze

L’istituto della convalida nel contratto e nel testamento, affinità e divergenze

La nullità e l’annullabilità sono due ipotesi di invalidità negoziale, risultato di vizi differenti, che a loro volta producono reazioni differenti da parte dell’ordinamento giuridico.

La nullità è la forma più grave di invalidità apprestata dall’ordinamento, che la prevede per carenza strutturale del contratto e per violazione di regole imposte dalla legge. Il contratto nullo essendo contrario a valori fondamentali e inderogabili è inefficace e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’annullabilità, al contrario, costituisce la reazione dell’ordinamento alla lesione di un interesse particolare di un contraente. Il contratto annullabile essendo potenzialmente pregiudizievole degli interessi privati è efficace, finché la parte interessata non si azioni per ottenere dal giudice una pronuncia costitutiva di annullamento. Nonostante, le evidenti divergenze che connotano un contratto annullabile da un contratto nullo, entrambi sono oggetto di recupero in ossequio al principio generale di conservazione del contratto. Il primo può essere convalidato ai sensi dell’art. 1444 cod. civ. , mentre il secondo può essere convertito in altro contratto del quale abbia i requisiti di sostanza e di forma ex art. 1424 cod. civ., oppure per particolari ipotesi confermato in maniera espressa o tacita.

La convalida stabilizza gli effetti originariamente precari del contratto invalido. La parte con la convalida cristallizza gli effetti del contratto facendolo diventare definitivo. Il codice prevede due ipotesi di convalida una espressa e una tacita. La forma c.d. espressa si ha con un negozio a forma libera con il quale la parte facendo menzione del contratto e del motivo dell’annullabilità dichiara di voler convalidare il contratto. Al contrario, l’art. 1443 al secondo comma, cod. civ., prevede una forma di convalida c.d. tacita, che si realizza quando la parte legittimata all’azione di annullamento, rinuncia all’esercizio di tale azione, dando volontaria esecuzione al contratto, pur essendo a conoscenza del motivo dell’annullabilità. Secondo la tesi prevalente in dottrina la convalida tacita è atto giuridico in senso stretto che convalida il contratto ope legis e non come effetto di volontà negoziale. Un’altra forma di convalida del contratto annullabile è la rettifica, che opera nel caso di errore. La rettifica agisce sul regolamento contrattuale attraverso l’offerta che la controparte propone al contraente in errore. L’offerta di rettifica è un negozio unilaterale recettizio, che come la convalida opera per il mantenimento del contratto rettificato.

Il negozio nullo, invece, si definisce insanabile in quanto non può produrre effetti tipici per i quali è stato concluso, ma può solo produrre gli effetti di un altro contratto, in caso ricorrano alcuni presupposti di forma e di sostanza, attraverso la conversione. La conversione recupera il contratto salvandone gli effetti contrattuali e trasformandoli in effetti diversi, nel rispetto dello scopo perseguito dalle parti. L’atto pubblico nullo per difetto di forma o per incompetenza o incapacità del pubblico ufficiale, ad esempio, vale come scrittura privata ex art. 2701 cod. civ.

Altra ipotesi eccezionale in cui si ha il recupero del contratto nullo è la conferma. La conferma si ha esclusivamente nella donazione nulla e nelle disposizioni testamentarie nulle ex artt. 590 e 799 cod. civ.

Ai sensi dell’art. 799 cod. civ., la nullità della donazione o della disposizione testamentaria non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa del donante che hanno dopo la morte confermato la donazione o hanno dato volontaria esecuzione pur conoscendo la causa della nullità. Nella materia della successione testamentaria, analogamente a quanto avviene per la donazione, l’art. 590 cod. civ. prevede che la nullità della disposizione testamentaria da qualunque causa dipenda non può essere fatta valere da chi abbia confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione, dopo la morte del testatore, pur conoscendo la causa di nullità. La regola generale per gli atti di ultima volontà è l’annullabilità anche se assoluta, in quanto può essere fatta valere da chiunque abbia interesse. L’annullabilità è prevista da un punto di vista sostanziale per incapacità di disporre ex art. 591 cod. civ. e vizi di volontà di cui all’art. 624 cod. civ.; mentre da un punto di vista formale per tutti i vizi non previsti dall’art. 606, comma 1, cod. civ. Invece, i casi di nullità ex art. 606, comma 1, cod. civ., sono limitati e tassativi e riguardano la mancanza di sottoscrizione o autografa del testamento olografo, la mancanza di redazione per iscritto da parte del notaio o la sottoscrizione del notaio o del testatore nel testamento pubblico.

La ratio della scelta di limitare i casi di nullità e prevedere quale regola generale l’annullabilità risiede nella natura stessa del testamento, che essendo atto di ultima volontà non può essere ripetuto dal de cuius , e nella considerazione, che, essendo i beni oggetto della disposizione nulla, comunque, destinati ad essere acquistati gratuitamente dai terzi, si ritiene preferibile che ad acquistare sia il soggetto indicato dal testatore nella disposizione nulla, ove sia d’accordo il soggetto che li avrebbe acquistati in mancanza della clausola nulla. Il principio di conservazione del testamento, infatti, si pone a tutela della volontà del de cuius. L’istituto della conferma è una delle principali applicazioni del principio di conservazione del testamento e allo stesso tempo una deroga alla regola dell’impossibilità di convalida del negozio nullo previsto dall’art. 1423 cod.civ.

Il testamento nullo o una singola disposizione invalida con l’atto di conferma fa salvi i suoi effetti, in quanto i soggetti legittimati a far valere il vizio, nonostante siano a conoscenza della causa di invalidità, preferiscono dare attuazione alla volontà del disponente.

La convalida del testamento nullo è ammissibile tanto nell’ipotesi di nullità formale, quanto nel caso di nullità sostanziale, ma non può essere invocata in caso di inesistenza del testamento o di testamento revocato.

La possibilità della sanatoria del testamento invalido può essere sia mediante conferma espressa della disposizione, sia mediante volontaria esecuzione di essa, da parte di chi conosca la nullità. Nel primo caso la conferma sarà espressa, dunque, la convalida sarà contenuta in un atto in cui si fa menzione dei vizi, che interessano la disposizione testamentaria invalida, e la volontà di convalidarli. L’art. 590 cod. civ. non specifica gli elementi della conferma espressa, ma la dottrina e la giurisprudenza applicano per analogia l’art. 1444 cod. civ. e, di conseguenza, richiedono la menzione della disposizione invalida, l’indicazione del vizio che l’inficia e la dichiarazione di volerla confermare. Pertanto, la conferma espressa può essere definita un negozio formale. Nel secondo caso, invece, la convalida opera direttamente per facta concludentia, in quanto il soggetto attraverso un comportamento di attuazione della disposizione invalida esprime presuntivamente e implicitamente la volontà di rinunciare all’impugnativa. Sotto il profilo della natura giuridica, l’atto di conferma è un negozio autonomo, ma collegato al testamento nullo, in forza del quale la disposizione testamentaria viene sanata e la successione si apre a favore dell’erede.

Secondo la S.C. di Cassazione, inoltre, l’esecuzione volontaria della disposizione testamentaria lesiva della legittima non preclude al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione. Infatti, la conferma della disposizione testamentaria o l’esecuzione volontaria di essa non opera rispetto alle disposizioni lesive della legittima.

Orbene, da quanto finora esposto emerge come l’applicazione dell’istituto della convalida sia divergente nei negozi inter vivos affetti da annullabilità assoluta e quelli mortis causa. Infatti, solo per questi ultimi la convalida del negozio nullo sarà ammissibile, seppure sotto le spoglie dell’istituto della conferma di cui all’art.590 cod. civ. (Cfr. Cass., sez. II, n. 17392/17).


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Avv. Ethel De Bonis

Nata a Cosenza nel 1984, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza nell' a.a. 2008/09 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo una tesi in Diritto Industriale dal titolo: "Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni". Consegue il Diploma di Specialista per le Professioni Legali, indirizzo Giudiziario- Forense, nel 2012 presso L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Ha acquisito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2013, è iscritta all’Albo degli Avvocati di Cosenza dal 2014. Prima dell’abilitazione, ha svolto la pratica forense presso gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Cosenza.

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