L’istituto della solidarietà. Dal Corpus Iuris Civilis al Codice civile del 1942
Sommario: 1. Obbligazione pro parte e obbligazione solidale – 2. Presupposti e limiti dell’obbligazione solidale. Cenni alla disciplina prevista dall’art. 1304 cod. civ.
1. Obbligazione pro parte e obbligazione solidale
La nascita di un’obbligazione segna la nascita di un vincolo giuridico che impone a un determinato soggetto, che si identifica come debitore, di tenere un dato comportamento, cioè di compiere una determinata prestazione, al fine di soddisfare l’interesse proprio di un’altra persona, il creditore.[1]
Si pensi al caso in cui Tizio, nella qualità di imprenditore, dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione all’interno dell’abitazione di Sempronio, pretenda da questi il pagamento del corrispettivo per la sua prestazione professionale. Sempronio, quale debitore, è tenuto, rectius obbligato, al pagamento dell’importo concordato per l’esecuzione dei lavori.
Nella prassi ben può accadere, tuttavia, che allo schema sopra descritto si sostituisca un modello trilaterale che contempli, ad esempio, due creditori in solido tra loro: Tizio e Caio sono solidalmente creditori della somma X nei confronti di Sempronio.
Già il sistema di diritto romano contemplava il fenomeno dell’obbligazione nella sua veste semplice. È celebre, infatti, la definizione di obbligazione contenuta nel Corpus Iuris Civilis e attribuita al giurista Fiorentino ovvero a Gaio secondo cui obligatio est iuris vinculum quo, necessitate, adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura.[2]
Ed ancora, dalle fonti storiche si evince anche l’esistenza del fenomeno della solidarietà come istituto deroga alla regola dell’obligatio pro parte. La dottrina ritiene che, all’inizio, l’obbligazione solidale fosse stata assimilata, quanto a disciplina, all’obbligazione correale[3]. Sarà, poi, con Giustiniano che l’obbligazione solidale verrà disciplinata in maniera simile all’istituto che oggi conosciamo, andando a ricomprendere l’ipotesi di una stipulatio con più condebitori, ovvero l’ipotesi inversa della presenza di più creditori, ovvero ancora l’ipotesi in cui fosse concordato espressamente un vincolo avente natura solidale.
Senza dubbio, i principi romanistici si sono tramandati nel tempo e sono stati accolti, in epoca moderna, prima dal Code Napoleon, e in seguito dal Codice civile del 1865 e dal vigente codice del 1942.
Ma quando un’obbligazione può definirsi in solido?
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti alla medesima prestazione, tale che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e che l’adempimento di uno libera gli altri (cd. solidarietà passiva). Si ha altresì solidarietà nel caso in cui tra più creditori ciascuno ha il diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (cd. solidarietà attiva).
2. Presupposti e limiti dell’obbligazione solidale. Cenni alla disciplina prevista dall’art. 1304 cod. civ.
Torniamo all’esempio precedentemente descritto: Tizio e Caio sono solidalmente creditori della somma X nei confronti di Sempronio. Sia Tizio, sia Caio possono chiedere l’adempimento dell’obbligazione a Caio. Qualora quest’ultimo, però, effettui il pagamento nei confronti di uno solo dei due creditori, sarà immediatamente liberato dalle pretese dell’altro.
I presupposti necessari affinché si possa parlare di obbligazione solidale sono due: uno soggettivo e l’altro oggettivo. Secondo il primo, per la configurazione di siffatta obbligazione sarebbe necessaria la pluralità di soggetti dal lato attivo o da quello passivo. Dal punto di vista oggettivo, invece, è necessario che si configuri la possibilità di rivolgersi per l’intero a ciascun debitore da parte di ciascun creditore. La prestazione deve poi essere la stessa e diretta al soddisfacimento dell’identico interesse del o dei creditori.
Il Codice civile del 1942 pone nell’art. 1292 la norma di riferimento: “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”.
La ratio legis trova fondamento nel fatto che, se le obbligazioni solidali passive rispondono all’intento di garantire maggiormente il creditore che può esigere l’intera prestazione da ciascun debitore, la solidarietà attiva facilita l’adempimento del debitore, poiché il suo adempimento verso anche uno solo dei più creditori lo libera. Invero, è all’uopo prevista una presunzione di solidarietà passiva che agevola il creditore che può scegliere a quale debitore rivolgersi ed ha più possibilità di ottenere l’intera prestazione, potendo esigere il tutto da ciascun debitore (cfr. art. 1294 cod. civ.).
Viceversa, “il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale”, in qual ultimo caso di giudizio sarebbe formalmente individuato il creditore a cui il debitore è vincolato (art. 1296).
È inoltre opportuno segnalare che nella solidarietà attiva il debitore non può opporre ad uno dei creditori le eccezioni personali all’altro; viceversa, nella solidarietà passiva nessuno dei debitori può trarre profitto dalle eccezioni personali sollevate nei confronti degli altri condebitori. Il nucleo della disposizione si ravvisa nell’art. 1297[4] cod. civ. con la precisazione che, quanto al significato del termine eccezioni, la legge la interpreta in senso ampio riconducendovi sia eccezioni, in senso tecnicamente proprio, sia in quello più ampio di mezzi di difesa e di mezzi di deduzioni idonei a inficiare, in tutto od in parte, le pretese avanzate dal creditore[5].
Si pensi, ad esempio, alla transazione dell’obbligazione solidale passiva ex art. 1304 cod. civ.: “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. Parimenti, se è intervenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la transazione non ha effetto nei confronti degli altri creditori, se questi non dichiarino di volerne profittare.”
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la portata dell’art. 1304 cod. civ. riducendola alla sola transazione che ha per oggetto l’intera obbligazione. Se invece la transazione è fatta limitatamente a una sola quota del condebitore questa non ha effetto sulle quote degli altri, bensì riduce l’importo del debito delle somme che corrispondono alla quota transatta. In tal caso gli altri obbligati restano vincolati nei limiti della loro quota.
Come ha chiarito la Suprema Corte, in caso di transazione fatta dal creditore con uno o più debitori in solido “il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto, solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore all’ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti estranei all’accordo”.[6]
E ancora, il principio dell’estensione degli effetti della transazione agli altri obbligati che dichiarano di volerne approfittare “opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l’efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l’efficacia stessa sia a loro estesa”[7]. In questo senso, secondo la Cassazione, nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori è legittimo inserire una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa. In tal caso, l’unico effetto della transazione sarà quello di ridurre l’importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata da chi ha transatto.
[1] F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 557.
[2] M. Brutti, Il diritto privato nell’antica Roma, Torino, 2011, p. 426 – “L’obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale si può costringere taluno all’adempimento di una prestazione, secondo le leggi del nostro Stato”.
[3] P. Bonfante, Corso di diritto romano, IV, Le obbligazioni, Milano, 1975, pp. 76 sgg.
[4] L’art. 1297 recita: “Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.”
[5] Sono da ricondurre al termine eccezione: i vizi dell’oggetto dell’obbligazione; le eccezioni che mettono capo all’inadempimento da parte dell’altro contraente; i vizi di consenso per colui che dette un consenso viziato; l’incapacità per il soggetto incapace; la sussistenza di condizione o termine per il soggetto, a cui favore la condizione od il termine furono predisposti; i vizi per difetto di forma, rispetto a tutti; tutte le difese, che possono derivare dal pagamento, dalla remissione, dalla novazione, dalla confusione, dalla compensazione, dalla transazione, dalla rinuncia, dalla prescrizione e così via.
[6] Cfr. Cass. 22231/2014.
[7] Cfr. Cass. 5108/2011.
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