Lo ius feudale siculum; G.B. Rocchetti, avvocato feudista siciliano
Sommario: 1. Le indagini del Prof. Genuardi sulla letteratura giuridica feudale siciliana e sull’avvocato Rocchetti – 2. Giovan Battista Rocchetti, giurista e avvocato feudista siciliano – 3. Diritto feudale comune e sicolo dell’avvocato G.B. Rocchetti – 4. Conclusioni
1. Le indagini del Prof. Genuardi sulla letteratura giuridica feudale siciliana e sull’avvocato Rocchetti
Risale al 1907 la pubblicazione da parte di Luigi Genuardi, di un saggio dal titolo La letteratura giuridica feudale siciliana[1], quale prefazione della ristampa dell’opera di G.B. Rocchetti Il diritto feudale comune e sicolo, nel quale questi analizza la nascita del “diritto patrio”. Potrebbe sorgere spontaneo chiedersi perché uno storico del diritto italiano ad inizio Novecento decida di dedicare i suoi studi al diritto feudale siciliano e si interessi così tanto ad un autore poco conosciuto, specie per l’epoca, come il Rocchetti[2].
La risposta a tali quesiti la fornisce lo stesso autore nel suo saggio dove analizza cronologicamente il periodo intercorso tra la genesi dello ius feudale siculum con le Constitutiones Regni Siciliae dell’Imperatore Federico II avvenuta nel 1231, proprio in tale data il Prof. Genuardi sancisce l’inizio dello studio dottrinale del succitato ius, sino al suo definitivo crepuscolo avvenuto nel primo decennio dell’Ottocento epoca contemporanea del Rocchetti.
Inizialmente, ricorda Genuardi, i primi lavori che propriamente possono definirsi di diritto feudale siciliano furono i commenti, databili in diverse epoche, alle Constitutiones federiciane compiuti da Bartolomeo di Capua, da Marino da Caramanico, da Luca da Penne, da Andrea Bonello, da Andrea d’Isernia e da Matteo de Afflictis[3].
Gli autori che si occuparono dello ius feudale del Regnum Siciliae, ebbero notevole autorità presso i feudisti tanto da essere soventemente da quest’ultimi allegati nei consulti e nei giudizi siciliani. Il primo autore siciliano che scrisse sul diritto feudale siciliano, ricorda Genuardi, fu Bernardo de Medico[4] che visse nella prima metà del XIV secolo lasciando una sua interpretazione del capitolo Volentes di re Federico, breve lavoro che venne pubblicato in stampa nel 1537[5].
Ad un secolo di distanza troviamo Ubertino de Marinis, arcivescovo di Palermo, il quale scrisse anche lui una propria interpretazione del capitolo Volentes che però andò perduta[6]. Guglielmo de Perno, che il Genuardi ricorda essere d’origini aretusee ed allievo dell’arcivescovo de Marinis, fu interprete dello stesso capitolo Volentes ed del capitolo Si Aliquem del re Giacomo[7]. Sul finire del XV secolo e gli inizi del XVI l’accademico novecentesco ricorda Blasco Lanza[8]; Blasco viene ricordato in quanto commentatore dei capitoli Volentes e Si Aliquem per ciò che concerne i feudi[9]. Risale al principio del XVI secolo una “interessantissima” opera, secondo il Genuardi, di Giovan Luca Barbieri[10] il quale sosteneva, con allegazioni, le ragioni del fisco davanti al parlamento tra il 1509 e il 1514. Lo stesso individua come tra “i più grandi feudisti siciliani” si possa annoverare il messinese Pietro de Gregorio, il quale scrisse tre brevi trattati De vita et militia, De dote de paragio e De iudiciis causarum feudalium[11] ed in seguito scrisse la sua opera più importante ovvero il De concessione feudi. Tutti i libri scritti dal de Gregorio sono stati in seguito pubblicati dal pronipote Garsia Mastrillo ed ebbero grande autorità presso i tribunali al di là del faro[12]. Accanto a Pietro de Gregorio merita di essere ricordato Nicolò Intrigliolò, il quale scrisse un trattato sui feudi in più “centurie”[13]. Gli ultimi illustratori dei capitoli Volentes e Si Aliquem e delle Constitutiones federiciane, riguardanti appunto la successione e l’alienazione dei feudi furono Giuseppe Cumia che illustrò il secondo dei suddetti capitoli[14] e Giovanni Antonio Cannezio che illustrò entrambi[15]. Inedito è invece un trattato sul diritto feudale scritto, sempre nel XVIII secolo, da Agostino Pantò per i suoi allievi del Real Collegio Borbonico dei padri Teatini, opera che venne in seguito riveduta e corretta dal fratello Antonio.
Genuardi ricorda come oltre ai giuristi trattatisti, vi fossero anche quei giuristi che comparavano le differenze tra il diritto patrio comune siculo e quello napoletano e tra questi si annoverano: il siciliano Giovanni Rizzari e i partenopei Pasqualino e Guarani. Inoltre troviamo un elevatissimo numero di allegazioni per cause feudali presso la Regia Gran Corte[16] di notevole importanza scientifica. In tale ottica un significativo caso giurisprudenziale da ricordare è quello riguardante la causa sulla successione del principe di Butera e la consequenziale decisione emessa dal Tribunale della Regia Gran Corte, per il quale scrisse un opera Giacomo Longo[17].
2. Giovan Battista Rocchetti, giurista e avvocato feudista siciliano
Il diritto feudale siculo visse la sua ultima stagione nel XIX secolo, epoca che segnò inevitabilmente il suo decadimento; in Sicilia infatti la costituzione “inglese” del 1812 disegnata da Lord William Bentinck[18], notevolmente influenzata dai baroni e promulgata con riluttanza dal reggente Francesco di Borbone, sancì l’abolizione dell’istituto giuridico feudale[19].
Lo ius feudale siculum ebbe nei decenni antecedenti a questi avvenimenti un esponente nella persona dell’avvocato Giovan Battista Rocchetti. Poco sappiamo sulla vita personale del giurista, nato a Palermo nella seconda metà del ‘700[20], compì “assidui studi di diritto” ed esercitò dapprima la professione di causidico nel foro della sua città d’origine per poi passare, una volta giunto ad un elevato grado di notorietà, a quella più prestigiosa di avvocato[21]. Acquisita maggiore autorevolezza il giurista iniziò a tenere, presso la propria abitazione, dei corsi che si prefiggevano in due anni di “conseguire la Laurea Dottorale in Legge e fare perfettamente gli Avvocati”;[22] ben presto i suddetti corsi assunsero i caratteri di un vero e proprio alunnato di giurisprudenza così come si evince dal Manifesto che Rocchetti stesso aveva fatto stampare per fini promozionali[23]. Il giurista proponeva un insegnamento “moderno” e meno legato alla tradizione dei classici studi del corpus giustinianeo così come avveniva in altri alunnati nell’Isola[24]. A tal ragione nel Manifesto lo stesso sottolinea come “[…] Le leggi in disuso non appartengono certamente, che alla storia, ma non già ad un Codice legislativo”. La visione modernizzatrice operata dall’approccio all’insegnamento della iurisprudentia da parte del Rocchetti, fa di quest’ultimo un uomo che si muove all’interno di un mondo che attraversa una fase di rilevanti cambiamenti; egli è ben conscio che da lì a breve gli stravolgimenti politici e amministrativi avranno un loro cospicuo riflesso, non tralasciando di certo anche il mondo della giustizia. Al medesimo tempo il giurista si definisce come un fedele servitore dello Stato e un leale suddito borbonico, in quanto egli nelle proprie Memorie scrive “il solo mio scopo nella vita fu quello di illuminare la Nazione, […] diffondere degli utili pensieri a servizjo dello Stato”[25]. La lealtà di sentimenti nei confronti della dinasta napoletana la si evince sempre nelle sue Memorie, dove lo stesso afferma che “il premiare le virtù è stata una delle principali note caratteristiche dell’Augusta famiglia Borbone”[26]. L’avvocato palermitano ha incarnato la figura di studioso di diritto feudale; uno degli ultimi esponenti di un mondo in procinto di volgere al termine, il tramonto di un “impero” che lo stesso vide pezzo dopo pezzo venire meno fino alla sua morte avvenuta nel 1814[27].
Prolifico autore, tra le sue opere si ricordano “Ordini de’ Giudizi Civili del Regno di Sicilia secondo la moderna osservanza, colla sposizione delle leggi civili, canoniche e sicule, che vi hanno relazione, illustrate dalla storia e ridotte agli atti del foro” pubblicato in diversi anni, 1803, 1804 e 1805. Ed ancora sempre nel 1805 pubblica, presso la stamperia palermitana di Filippo Barravecchia, l’opera oggetto della nostra ricerca ovvero “Diritto feudale, comune e sicolo”. Nel 1806 pubblica “Memoria pell’istituzione d’un Collegio di Causidici, da trarsi a concorso pella formazione de Calcoli e Liquidazioni”. Aggiunse poi nel 1808 e nel 1810 in ulteriori cinque volumi un’altra importante opera dal titolo “Codice delle leggi civili, che sono oggidì in osservanza, illustrate dalla storia, disposte con un nuovo ordine, colla addizione delle leggi canoniche e civili”. Nel 1811 pubblica, sempre con la stamperia Barravecchia, un interessante saggio dal titolo “Monarchia ereditaria del Regno di Sicilia” ripercorrendo cronologicamente la storia del trono siciliano dagli Altavilla sino a giungere alla Dinastia a lui contemporanea dei Borbone. Nel 1812 pubblica un volume dal titolo “Delitti, e pene Romane, e Sicole, con un saggio sulla proporzione delle pene, per istruzione del Codice criminale da formarsi in Sicilia”. Nel 1813 pubblica invece un interessante volume, questa volta con la stamperia Grisanti, dal titolo “Finanze di Sicilia. Memorie dell’avvocato Rocchetti” in cui fornisce una sua personale visione in tema di tributi e sempre nello stesso anno pubblica un volume dal titolo “Riflessioni sulla magistratura distrettuale”. Nel 1814 propone al parlamento siciliano un lavoro col nome di “Saggio sul codice civile di Francia col confronto di un codice civile proposto per la Sicilia”; quest’ultimo risulta particolare in quanto si riscontra da parte del Rocchetti un tentativo comparatistico di due diritti profondamente diversi come quello transalpino, che è in parte consuetudinario droit Coutumier, con quello patrio siciliano fermamente saldo sulle sue radici romanistiche. Risale sempre al 1814 un saggio pubblicato con la stamperia panormita Barravecchia dal titolo “Prospetto del codice criminale, proposto per la Sicilia. Con delle riflessioni sul codice criminale di Francia”.[28]
3. Diritto feudale comune e sicolo dell’avvocato G.B. Rocchetti
L’avvocato Rocchetti dedica il libro sullo ius feudale siculum al suo finanziatore nonché Consultore del Governo Don Giacinto Troysi, il quale diverrà un decennio dopo Ministro di Grazia e Giustizia del Regno delle due Sicilie, riservando allo stesso testuali parole:
“Avrei dovuto con ragione esser dubbioso d’espormi alla superiore vostra intelligenza; ma la magnanimità del vostro cuore, e l’innata protezione, che avete dimostrato pelle scienze, mi dà a sperare che sarete per accettarne il patrocinio. Mentre con profondo rispetto, mi ripeto.”[29]
Il testo del Rocchetti, suddiviso in due tomi, si apre con una introduzione di disamina storico giuridica sull’origine dell’istituto feudale. Il giurista palermitano partendo dagli albori, ripercorre cronologicamente come tale istituto sia giunto nella penisola italica tramite i germani[30].
Fin dalle prime pagine Rocchetti evidenzia il rapporto che esiste tra il sovrano ed il signore, un legame basato sulla fidelitas, poiché il primo chiede fedeltà ed affidamento fornendo al contempo protezione ed aiuto al secondo. Il rituale della cerimonia d’investitura feudale è fortemente espressiva della mentalità e del patrimonio ideale carolingio, essa prevedeva che il signore s’inginocchiasse innanzi al Sovrano, porgendo il collo nudo e che contemporaneamente il Superior poggiasse la spada sguainata sugli omeri, di piatto, e sul capo di taglio; la ritualità di questi gesti poneva il sigillo di fedeltà tra le due parti, una fidelitas intesa soprattutto, come vedremo, nell’accezione militare del rapporto[31].
Il giurista prosegue con la spiegazione delle suffeudazioni[32], con le terre allodiali ridotte in feudo[33], ed ancora descrivendo come venne introdotto in Sicilia l’istituto feudale. Su quest’ultimo passaggio lo stesso, chiarisce che sia erroneo pensare ai feudi come un istituto di importazione araba[34] bensì come questi siano stati introdotti dal Gran Conte Ruggero, della dinastia degli Altavilla, durante la conquista della Sicilia proprio ai danni dei saraceni. Il condottiero normanno, dopo essere sbarcato a Messina con il fratello Roberto nel 1061, avanzando gradualmente nell’Isola iniziò a distribuire ai suoi cavalieri le terre che venivano conquistate ai danni degli arabi[35]. Asceso al trono Ruggero II, e dotata la Sicilia di “perfetta Monarchia”[36], lo stesso mise per iscritto tutti i costumi e gli usi propri dello ius feudale; in seguito il figlio di questi Guglielmo I emanò i così detti Defetarj[37] ossia dei registri nei quali vi erano le distinzioni delle terre e dei feudi, gli usi e le consuetudini. L’avvocato Rocchetti si sofferma su un punto, che come abbiamo visto risulta essere cruciale per lo studio del diritto feudale, ovvero il momento in cui Federico II, rex Siciliae, promulgò le Constitutiones Regni Siciliarum; l’importante corpus legislativo federiciano, venne raccolto all’interno del liber Augustalis. Il giurista evidenzia inoltre come, a quel tempo, nell’Isola v’era una “quantità di longobardi”[38] i quali vivevano seguendo i dettami propri dello Jus Longobardorum o dello Jus Francorum, sebbene in caso di litigio si derogasse alla leggi Romane. Essendo però gli iura barbarorum mere consuetudini, Federico II stabilì con le Constitutiones che dovevano osservarsi le “consuetudini approvate” cioè quelle che erano state inglobate a prescindere se la loro fosse un origine Longobarda o Romana. In ambito feudale il sovrano volle che fossero osservate le consuetudini Longobardorum, ora codificate, statuendo che nel Regno di Sicilia esse avessero forza di legge. È proprio grazie ai Capitoli Si Aliquem, pubblicato nel 1286, e Volentes, del 1296, delle Constitutiones che nell’Isola si originò lo Ius feudale siculum[39]. È bene ricordare anche come con le costituzioni di Melfi il concetto di demanio, tratteggiato da Federico II, poneva per tutte le terre rientranti in esso il divieto di qualsiasi specie di asservimento feudale. Invero, le città demaniali della Sicilia federiciana percepivano la propria appartenenza al regio demanio come uno status privilegiato di autonomia che, invece, non veniva riconosciuto alle entità urbane date in concessione dal Rex al dominus[40].
L’avvocato palermitano prosegue la stesura della sua opera, ripartendola per piani, svolgendo un’indagine etimologica sulla voce feudo[41] e chiarendo che “per feudo, relativamente a questo Regno intendiamo quella cosa immobile, che si concede dal Re ad un altro precariamente secondo le leggi feudali sul giuramento ed omaggio di fedeltà, e coll’obbligo della prestazione del servizio Militare.”[42] Per ciò che concerne il suffeudo il giurista fornisce una definizione concisa ma al contempo chiarificatrice di eventuali dubbi, ovvero che “[…] per suffeudo poi s’intende una seconda infeudazione, che si fa in un altro dal possessore del feudo”.[43]
Rocchetti precisa come siano quattro le graduazioni in cui venivano suddivisi coloro che “acquistavano benefizj provenienti dalla Corona”[44]. Il primo grado spettava a coloro i quali venivano investiti di dignità nobiliare con titoli Ducali, Marchionali e Comitali. Costituivano il secondo ordine coloro che ricevevano dal Re il feudo senz’altra dignità, questi pertanto venivano appellati come “Capitani del Re”. Al terzo grado appartenevano coloro che dai Duchi, Marchesi, Conti e Capitani ricevevano il suffeudo, quest’ultimi prendevano il nome di “Valvassori del Re”. Infine coloro che dai Valvassori ricevevano un ulteriore suffeudo erano detti “Valvassori minori” e costituendo difatti l’ultimo grado del sistema feudale.[45] Il giurista palermitano, continua col descrivere che si cominciò a distinguere i feudi in ligii e non ligii, ed ancora in nobili e ignobili. Coloro che venivano investiti di homagium feudalis ligii erano legati al Rex da un patto di estrema fedeltà che risultava privativo di qualsivoglia altro genere di vassallaggio. I feudi non ligii erano, descrive il Rocchetti, quelli che venivano “concessi dai privati, perché nel giuramento dee sempre il quesitore eccettuare la persona del Re.” Si dicevano nobili quei feudi che venivano concessi da parte del Re con l’animo di trasferire il grado nobiliare al ricevente, viceversa erano ignobili quelli concessi senza alcun animus nobilitandi nei confronti della persona che li riceveva. Un unico comun denominatore di tutte le categorie fin qui visionate era rappresentato dal giuramento di fedeltà, connaturato all’aiuto militare che l’inferior doveva fornire al superior in qualunque frangente gli fosse richiesto. Rocchetti denota, correttamente, come però risulterebbe assurdo ammettere i privati a dare in feudo il loro libero allodio poiché questo potrebbe facilmente scadere nel sovvertimento dell’ordine monarchico in anarchico, venendosi a creare patti di fedeltà militari pericolosi per “l’ordine dello nostro Regno”. [46]
Il giurista palermitano ha illustrato come il feudo o il suffeudo possano essere ricevuti, solo da chi sia abile militarmente e quindi inevitabilmente una persona di sesso maschile; considerato che la fedeltà ed il servizio militare sono i principali doveri del feudatario nei confronti del Superior concedente. Rocchetti enuncia però come le donne, in deroga al principio generale, possano essere abili sia a ricevere un feudo e sia succedere ad esso[47]. Possibile è anche il caso in cui sia un soggetto minore d’età ad acquisire un feudo, questa ipotesi è contemplata solo se vi sia un tutore dell’infante, che si obblighi a favore del concedente fin tanto che l’impubere non abbia raggiunto la maggiore età. Ulteriore ipotesi è quella del furioso che può ricevere un feudo, laddove vi sia l’autorità del curatore. Il giurista palermitano continua l’elenco di chi possa acquisire il feudo con le ipotesi del prodigo, del muto, del sordo e del cieco; tutte queste ultime categorie, possono riceverlo senza l’autorità del curatore a patto che il superior concedente sia conscio della loro condizione.
Controverso è il caso in cui a ricevere il feudo siano i prelati o i monaci, per il diritto canonico era un’accezione contemplata sebbene l’acquisto feudale conseguito da un monaco poneva il convento di appartenenza dello stesso nella sua piena disponibilità.
Per quanto concerne le res che possono costituirsi in feudo esse sono le cose appartenenti al suolo, o allo stesso inerenti come ad esempio i capi di bestiame. Non possono essere oggetto di alienazione feudale le chiese, i monasteri e i sepolcri, se però nei terreni oggetto della concessione da parte del superior si trovino res sacre il feudatario non godrà di un utile dominio su quest’ultime. Costituito il feudo con l’investitura e dopo che il vassallo avesse prestato il giuramento, si trasferisce in lui il dominio utile del feudo restando presso il superior il dominio diretto[48]; spettano al vassallo ogni frutto che il feudo produce sia che essi siano naturali, civili o industriali[49]. Il diritto di amministrare la giustizia era, in termini politici e sociali, il privilegio sicuramente più significativo di cui potevano godere i feudatari poiché l’esercizio della giurisdizione civile e criminale consentiva al signore feudale la possibilità di disporre di un controllo capillare del territorio e della popolazione; tale potere veniva esemplificato con la concessione, da parte del sovrano, del mero e misto imperio.
Il misto imperio corrispondeva alla così detta “bassa giustizia” ovvero quella civile, di contro il mero imperio consisteva nell’assumere decisioni di amministrazione della giustizia che avessero connotati penali[50]. Generalmente i feudatari che ricevevano il feudo dalla corona senza la potestà criminale, avevano riconosciuta la sola giurisdizione civile[51]. Il feudatario che otteneva la concessione della giurisdizione criminale si avvaleva di un giustiziere locale[52]; sottraendo di fatto la propria baronia alla giurisdizione del giustiziere provinciale di nomina regia. L’appello rimaneva riservato alla Magna Regia Curia, che utilizzava sin dall’età sveva commissari inviati nei vari luoghi del regno per istruire e compilare i processi per i reati più gravi[53].
Dal momento in cui il sovrano compie la concessione del feudo al signore, il primo non può arbitrariamente revocare tale atto nei confronti del secondo; neanche per coloro che gli succedono nel feudo[54]. Se invece l’investitura segue la regola si ad ipsum redierit, si aperiatur allora potrà operarsi la riversione del feudo ad opera del concedente.
Sciendum est itaque feudum acquiri, recita il Corpus Iuris civilis circa la costituzione del feudo[55]; questo però non è bastevole per provocare la trasmissibilità dei diritti feudali per la progenie di colui che ne veniva investito, in quanto ricorda Rocchetti “la sola immissione nel possesso, non partorisce altro effetto”[56]. In Sicilia, sin da epoca normanna, tale modalità d’investitura non è stata applicata ed anzi “hanno soluto dare in feudo i nostri Re con dei Regj diplomi, che si sono appellati privilegj… e quindi tali privilegj sono presso di noi l’investitura del feudo nuovo.”[57] Potrebbe dirsi pertanto che i privilegi corrispondano all’investitura e le susseguenti lettere valgano come un de ponendo in possessionem.[58] I gesti simbolici propri del rituale dell’investitura feudale nel tempo si sono mutati e ridotti, tramutandosi con il trascorrere dei secoli in un regio diploma; infatti prima di ciò nelle Constitutiones federiciane non v’è menzione delle lettere de ponendo in possessionem. Per ciò che concerne il suffeudo, esso segue le medesime regole per la costituzione del feudo; il rex eseguita l’investitura in favore del valvassore non può revocare la stessa nè può liberarsene prestando l’id quod interest, per tale ragione quest’ultimo una volta prestato il giuramento può obbligare il concedente a dargli il possesso del feudo[59]. Il suffeudo poteva risultare un’arma pericolosa per l’assolutezza del potere regio, in quanto tale istituto poteva creare dei rapporti in cui il sovrano rimaneva di fatto estraneo[60].
Rocchetti successivamente concentra la sua analisi sul servizio militare che l’inferior, ricevente il feudo, doveva corrispondere ove questo fosse espressamente richiesto dal superior concedente. Nel Regno di Sicilia in particolare, l’Imperatore Federico aveva stabilito che “Nos enim qui sumus Domini personarum, absque nostrae serenitatis assensu servitiis perpetuis, aut conditionibus nolumus obligari”[61]. La qualità e la quantità del servizio militare non era omogenea per tutti i feudi ma bensì corrispondente all’importanza che esso rivestiva[62]; in quanto il vassallo doveva, oltre che procurare cavalli ed armi, in prima persona servire militarmente il rex[63]. Qualora questo non fosse stato possibile per qualsivoglia ragione, era necessario che l’inferior proponesse un sostituto al suo posto vel adducimentum solvere[64]. Nel caso in cui vi fossero più vassalli di uno stesso feudo, tutti sono obbligati in solidum al servizio militare, anche se il servizio di uno automaticamente libera tutti i restanti. Il tempo della prestazione del servizio è dettato dalla durata del conflitto in cui il superior è coinvolto, a prescindere se l’azione militare fosse attiva o passiva[65]. Assodato che nel Regnum Siciliae il diritto di far guerra o pace, come lo stesso Rocchetti ha avuto più volte modo di chiarire, apparteneva solamente al re nessuno poteva obbligarsi verso un altro nei servizi feudali militari; il sovrano siciliano rimaneva, pertanto, l’unico ed esclusivo beneficiario[66].
Nell’ipotesi in cui il feudatario non fosse stato obbligato a servire egli stesso in prima persona, questi poteva prestare il dovuto numero di soldati in soccorso al rex, il numero di essi variava dalla rendita che il feudo aveva annualmente[67]. Rocchetti chiarisce come “[…] il luogo in cui sono i nostri Feudatarj tenuti a servire, è appunto lo nostro Regno”, tale precisazione non è casuale in quanto con essa si rimarca il legame profondo di fedeltà tra il rex siciliae e i suoi feudatari; in forza di ciò quest’ultimi non possono allontanarsi dal regno senza una autorizzazione sovrana[68]. Il giurista palermitano sottolinea inoltre quanto particolare sia il caso della statuizione che Guglielmo I aveva imposto e cioè che le figlie dei feudatari qualora fossero legittimamente successe nel feudum habere, dovessero chiedere il permesso del sovrano per poter contrarre matrimonio, tale permesso era concessione del rex tramite apposita licenza[69].
Era facoltà del feudatario qualora questi lo volesse, di poter popolare le terre che gli venivano concesse in feudo; l’iter da seguire era complesso in quanto doveva ottenere la licentia populandi, consistente nell’ottenimento del benestare da parte del rex, e per mezzo di lui materialmente dal vicerè. Il conseguimento di tale consenso, più che da precise disposizioni, era sovente regolato dai rapporti di potere e parentado che i baroni avevano saputo ritagliarsi all’interno delle città demaniali[70]. È da ritenere che la concessione della licentia populandi fosse indispensabile, più che per una effettiva possibilità colonizzatrice, per l’ottenimento di tutte quelle prerogative connesse all’esercizio del potere baronale sui vassalli ed in particolare per l’acquisizione di un seggio nel braccio baronale del Parlamento siciliano, che spettava a tutti i feudatari che erano possessori di terre abitate.
Rocchetti dedica l’intero II tomo della sua opera alla successione nel feudo, analizzando le differenze tra le varie tipologie presenti nel diritto feudale siculo; infatti anche in questo specifico istituto sussistevano notevoli differenze qualora le stesse fossero eseguite tramite lo jus francorum e quelle che seguivano lo jus longobardorum[71]. Sostanzialmente tre erano le classi in cui si riducevano le successioni feudali: successione legittima, successione per il patto d’investitura e successione per testamento. Generalmente morto il feudatario la successione avveniva per stirpes e cioè succede a lui il primogenito maschio, anche se naturale, della linea discendente, quest’ipotesi si rifà al caso specifico della successione legittima[72].
Cosa accade nell’ipotesi in cui non sono presenti i discendenti del defunto ab intestato né fratelli o sorelle né eventuali discendenti di costoro; il giurista chiarisce che succedono “[…] primariamente il Padre, e la Madre e s’esclude da qualunque d’essi superstite l’avo o l’ava paterni o materni; non avendo luogo negli ascendenti il diritto di rappresentazione.”[73] Possono succedere per diritto civile tutti i collaterali che abbiano con il feudatario defunto almeno un ascendente comune, senza che avessero obbligatoriamente fra loro un ascendente o discendente comune. Tra i collaterali ovviamente possiamo ricomprendere i fratelli e le sorelle, sia che essi siano naturali o legittimi. Abbiamo visto come Rocchetti, in specifici casi, faccia ricomprendere tra i soggetti abili a succedere nel feudo anche il genere femminile. Queste potevano succedere, enuncia chiaramente il giurista, nei casi in cui il feudo “[…] fosse franco dal servizio militare o, soggetto ad un servizio, che si possa adempiere dalle femine, allora succedono queste unitamente ai maschi; meno che fossero state le femine nell’investitura espressamente escluse.”[74] Acquisito per linea femminile il feudo, la successione ricominciava ad avvenire seguendo il genere maschile essendo che le donne erano abili a succedere solamente in tali straordinari eventi.
Lo stesso giurista nel cercare di semplificare la lettura e l’applicazione dei casi di specie, enuncia che “Da quanto fin qui si è detto risulta, che fra i collaterali concorrenti alla successione legittima feudale appartiene in primo luogo la prelazione al più prossimo di linea coll’ultimo defunto. Fra coloro uguali di linea si preferisce il più stretto di grado. Tra quei che siano nella stessa linea e nello stesso grado, si preferisce il mascolo. Fra gli uguali di linea, di grado e di sesso si preferisce il maggior nato; ma fra le sorelle si deve distinguere due casi: Se tutte siano vergini, o maritate, succederà la maggior nata. Se parte vergini e parte maritate succederà la maggior nata delle vergini.” [75]
Sintetizzando ulteriormente le regole sulla successione feudale che il Rocchetti fornisce, potremmo asserire che: la linea vince il grado, il grado vince il sesso; il sesso l’età; l’età la parità di sesso, ma nel genere femminile l’integrità vince sull’età.
4. Conclusioni
Con l’entrata in vigore della Costituzione nel 1812, e la conseguente abolizione della feudalità, l’avvocato Rocchetti vide sgretolarsi e venire meno l’intero mondo giuridico, e non solo, a cui aveva dedicato la propria esistenza. Tuttavia il Testo, voluto da Lord Bentinck, pur sancendo l’abolizione dell’istituto feudale, che sicuramente rappresentava di per sé una riforma di fondamentale importanza, di fatto non mutò le gravi condizioni economiche e sociali della quasi totalità della popolazione siciliana, composta da contadini analfabeti[76]. Il potere economico, giuridico e politico rimaneva ben saldo nelle mani dei baroni, che nel frattempo si erano trasformati in latifondisti e padroni, il feudo si tramutava in allodio, la forza propria della consuetudine rinasceva sotto forma di forza, molto spesso prepotenza, del contratto[77]. La forte commistione ed il compromesso tra l’antica aristocrazia isolana e la nascente borghesia, quest’ ultima spesso plasmata ad immagine e somiglianza della precedente classe feudale dominante, contribuirono a rendere vana ogni reale spinta di cambiamento in senso liberale e democratico che la Costituzione del 1812 desiderava apportare. Poiché se è vero che con la Costituzione si era avuta la possibilità di proporre azioni legislative incisive tali da raggiungere l’abolizione del feudo, lo stesso non si poteva dire per il concetto di feudalesimo in senso lato, che in termini di pratiche sociali, di stili di vita, di capacità politica e di controllo delle istituzioni riuscì a sopravvivere e ad innestarsi nel nuovo contesto venutosi a creare[78].
[1] Il lavoro del Prof. Genuardi è parte della collana Biblioteca della rivista il diritto, edita a Palermo dalla tipografia Giuseppe Gianfalla.
[2] Il Prof. Genuardi dedica la sua ricerca alla figura dell’avvocato Giovan Battista, figura sicuramente minoritaria e “fuori tempo” del diritto feudale siculo.
[3] Questi commenti si trovano pubblicati nelle Constitutiones Regni utriusque Siciliae Glossis ordinariis commentarisque excellentissimi I.U.D. Domini Andreae de Isernia ac D. Bartholomei da Capua etc., Lione, 1560. Si veda anche Constitutionem Regni Siciliae cum commentariis veterum jurisconsultorum, Napoli, 1773.
[4] Genuardi in un suo saggio dal titolo Berardo De Medico giurista siciliano della prima metà del secolo XIV in Archivio storico per la Sicilia orientale, IV, pp. 466-472, afferma come il De Medico sia il “più antico scrittore di opere giuridiche” vissuto sotto Federico II d’Aragona.
[5] Il giurista, altresì noto con il sopranome di Saccurafa, sosteneva che nei feudi in forma stretta erano chiamati a succedere solo i discendenti legittimi ex corpore, con esclusione dei collaterali e che i feudi alienati da baroni deceduti senza discendenza diretta si sarebbero dovuti avocare al fisco, in quanto «capitulum non tollit formam concessionis», cfr. A. Romano, Giuristi siciliani dell’età aragonese, p. 16- 17, Milano, 1979.
[6] D. ORLANDO, Biblioteca di antica giurisprudenza siciliana, Palermo, 1851, p. 66. Anche se perduto rimase il commento sopra lo stesso capitolo di Giacomo Chirco, che visse verso la metà del XV secolo.
[7] In particolare la sua lettura del capitolo Volentes, ampliava il numero dei feudi che rientravano nella categoria di quelli concessi in forma larga, considerandoli alla stregua di allodi. Il giurista siracusano obiettava che non si dovesse procedere alla reversione di tali feudi a favore del fisco, in quanto il vocabolo heredes dopo l’emanazione del capitolo Volentes si era connotato di un’accezione più ampia sino ad includere anche gli estranei. Cfr. A. Romano, op. cit., p. 35 sgg e 150 – 151.
[8] G.PACE GRAVINA, Arma et leges. Juristes et identité nobiliaire en Sicile à l’époque moderne dans les procès de noblesse de l’ordre de Malte, in Nobles et chevaliers en Europe et en Méditerranée, Nizza, 2018.
[9] G. DRAGONETTI, Origine dei feudi nei regni di Napoli e Sicilia, Commenti sui capitoli di re Giacomo intorno ai feudi, Mss. del XVI secolo presente presso la biblioteca comunale di Palermo, Siculi Iuriconsulti clarissimi Blasci Lanceae in extravaganti Volentes enarationes perspicuae et suctilissimae; E. GIOVINAZZO, I trasferimenti feudali in Sicilia. Le repetitiones sui capitoli Si aliquem e Volentes di Blasco Lanza, Milano, 1996.
[10]Capibrevium volumina tria, nempe Vallis Neti, Vallis Mazzariae et Vallis Nemorum, Mss. presente nell’Archivio di Stato di Palermo.
[11] G. MASTRILLI, Tractatus de vita et militia, de dote de paragio, de iudiciis, causarum feudalium, Palermo, 1596.
[12] G. PACE GRAVINA, La laurea del giurista siciliano Garsia Mastrillo, in Rivista Internazionale di Diritto Comune 9, pagg. 123-140, 1998.
[13] N. INTRIGLIOLO’, De feudis tractatus in quatuor divisus centurias, Centuria Prima, Palermo 1595. Centuria Secunda, Palermo, 1597.
[14] G. CUMIA, In regni Siciliae Capitulum Si Aliquem De successione feudalium Repetitio seu Commentarii nunc primum in lucem editi, Catania, 1563.
[15] G. A. CANNEZIO, In Extravagantem Volentes Frederici ac in extravagantem Si Aliquem Iacobi Siciliae Regum Enarrationes perspicueae, Venezia, 1576.
[16] Esistenti presso l’Archivio di Stato di Palermo.
[17] Linea triumphans de gradu in primigenialibus de feudorum successionibus. Decisio supremi Trib. M.R.C. in causa successionis principis Buterae etc., Palermo, 1706.
[18] Sul tema si vedano le opere di C.R. RICOTTI, Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818), Roma, 2005, ed anche J. ROSSELLI, Lord William Bentinck e l’occupazione britannica in Sicilia 1811-1814, Palermo, 2002, p. 131. Da ricordare le preponderanti simpatie politiche della intellighenzia isolana verso il Regno Unito e le sue libertà civili.
[19] N. PALMIERI, Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816, con un’appendice sulla rivoluzione del 1820; pubblicato postumo con una introduzione e annotazioni di Michele Amari, Losanna, 1847. L’abolizione dei feudi causò la creazione dei latifondi e cioè di un sistema che seppur post feudale, non migliorava di certo la condizione della stragrande maggioranza della popolazione.
[20] G.B. ROCCHETTI, Memorie dell’avvocato Rocchetti alla Camera dei comuni del 1814, pag. 2, Palermo, 1814. In questa relazione alla Camera bassa del parlamento siciliano è lo stesso autore a chiarire come nel 1814 era da più di trent’anni che indossava la toga, aggiungendo che i suoi studi erano iniziati all’età di diciotto anni; pertanto la data di nascita dello stesso è da attribuire all’anno 1766.
[21] D. ORLANDO, op. cit., Palermo, 1851, p. 85. Orlando chiarisce come il Rocchetti sia stato dapprima un causidico, continuando a studiare e scrivere con assiduità per divenire in tarda età un avvocato.
[22] A. CAPPUCCIO, La toga, uguale per tutti. Potere giudiziario e professioni forensi in Sicilia nella transizione tra antico regime e restaurazione (1812-1848), p. 214, Bologna, 2018.
[23] A. CAPPUCCIO, op. cit., A tal proposito il Prof. Cappuccio sottolinea che “Singolare risulta il Manifesto con cui Rocchetti promuoveva la sua scuola, a conferma di spiccate doti di intraprendenza, miste ad autocompiacimento.”
[24] G. PACE GRAVINA, Le periferie della codificazione, in Avvocati a Messina. Giuristi tra foro e cattedra nell’età della codificazione, Messina, 2007.
[25] G. B. ROCCHETTI, op. cit., p. 3.
[26] G. B. ROCCHETTI, op. cit., p 77. La strenua fede monarchica e lealista la si evince anche laddove è lo stesso giurista palermitano a chiarire che “[…] Siccome la Sovranità, presso di noi sin dall’acquisto del Gran Conte Ruggiero è riseduta sempre presso uno solo, ossia presso il Re, così da lui sempre si sono soltanto esercitati i diritti di Maestà.”
[27] D. ORLANDO, op. cit., Palermo, 1851, p. 86. Tale data, ovvero quella del 1814, potrebbe presumibilmente indicare o il suo decesso e la cessazione della sua attività di giurista.
[28] Sono riuscito a reperire la bibliografia dell’avvocato Rocchetti in parte grazie alla prefazione del Prof. L. GENUARDI contenuta nella riedizione del testo, Diritto feudale comune, e sicolo, con prefazione del Prof. Luigi Genuardi, Palermo, 1907 ed in parte grazie allo stesso Rocchetti che nelle “Memorie dell’avvocato Rocchetti alla Camera dei comuni del 1814” ripercorre cronologicamente le tappe della sua attività d’autore.
[29] G.B. ROCCHETTI, Diritto feudale comune, e sicolo, Palermo, 1805. Incipit dell’Opera.
[30] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 8, t. I, Palermo, 1805.
[31] J. LE GOFF, Il rituale simbolico del vassallaggio in J. LE GOFF I riti il tempo il riso. Cinque saggi di storia medioevale, Roma – Bari, 2001.
[32] E. MAZARRESE FARDELLA, Osservazioni sul suffeudo in Sicilia, «Rivista di Storia del diritto italiano», vol. XXXIV, 1961.
[33] La definizione che l’avv. Rocchetti fornisce dell’allodio nel suo saggio è la seguente “Si dice allodio qualunque cosa immobile, che non sia feudale, e di cui spetta ad un privato, il dominio.” ,op. cit., p. 88.
[34] Il consultore del Governo Don Saverio Simonetti, nella sua rimostranza sulla riversione dè feudi in Sicilia al Regio Fisco, p. 4. Rocchetti chiarisce come furono i Normanni ad introdurre per primi i feudi in Sicilia; seppur è vero che in un qualche modo rimane aperto il dibattito relativo alla presenza di forme di signoria preesistenti all’arrivo dei Normanni nell’Italia meridionale, come spiega bene G. DRAGONETTI, Origine dei feudi nei Regni di Napoli e Sicilia, in Raccolta di opere riguardanti la feudalità di Sicilia, Palermo, 1842, p. 92.
[35] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 32, t. I, Palermo, 1805.
[36] Chiaro riferimento dell’avv. Rocchetti alle Assise di Ariano, convocate da Ruggiero II tra il 1140 – 1142.
[37] R. GREGORIO, Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai Normanni sino ai giorni nostri, nota 33, p. 42, Palermo, 1805. Il canonico Gregorio spiega come la parola Defetarj abbia origini arabe e significhi quaderno, registro. Altri la credono d’origine latina e derivante dalla voce De feudatariis.
[38] Grazie al matrimonio del sovrano normanno Ruggero con l’aleramica Adelaide del Vasto, a partire dalla fine dell’XI secolo, vennero ripopolate le zone centrali e orientali dell’isola, il Val Demone, a forte presenza greco-bizantina, e il Val di Noto, con coloni e soldati provenienti dalla Marca Aleramica nel nord Italia, un’area dominata dalla famiglia della regina Adelaide, comprendente tutto il Monferrato storico nell’attuale Piemonte, parte dell’entroterra ligure di ponente, e piccole porzioni delle zone occidentali della Lombardia e della Emilia. Si veda a tal proposito M. LA VIA, Le così dette Colonie Lombarde di Sicilia, in Archivio Storico Siciliano, Palermo, 1899.
[39] L. PALUMBO, Andrea d’Isernia. Studio storico-giuridico, Napoli, 1886.
[40] A. D’ISERNIA, Lectura in usibus feudorum, Napoli, 1472. Il concetto di demanium non coincide però, almeno per Andrea, con i beni patrimoniali del sovrano, giacché se è vero che ciò che fa parte del demanio è anche parte del dominio del principe, non è vero però il contrario: difatti esistono beni non demaniali in proprietà del re.
[41] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 40, t. I, Palermo, 1805. Inizialmente per esprimere il concetto di feudo, esso veniva inteso attraverso la voce Benefizj in seguito si giunse alla parola Feudo. Permase, per tutta la prima metà del XIX secolo, tra i feudisti il dibattito sull’origine teutonica, gota o latina del termine; Rocchetti adduce che la stessa sia d’origine latina e derivante dall’espressione “a fidelitate” o “a fide”, sottolineante il patto tra superior e inferior.
[42] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 41, t. I, Palermo, 1805.
[43] G.B. ROCCHETTI, op. cit. p. 41, t. I, Palermo, 1805.
[44] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 41, t. I, Palermo, 1805.
[45] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 42, t. I, Palermo, 1805.
[46] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 44, t. I, Palermo, 1805. Rocchetti a tal proposito afferma che “Nel nostro Regno perciò, essendo stato sempre Monarchico il suo Governo sin dall’acquisto del Gran Conte Ruggiero, è stato sempre di privativa del Re il dare in feudo”.
[47] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 45, t. I, Palermo, 1805. In merito alla successione femminile del feudo, Rocchetti spiega come tale deroga venga applicata nei casi in cui lo stesso sia “[…] franco dal servizio militare, o soggetto ad un servizio che si possa adempiere dalle femine… se il feudo fosse femenino, o se fossero per patto d’investitura ammesse le femine alla successione”.
[48] G.B. ROCCHETTI, op. cit., t. I, p. 81.
[49] G.B. ROCCHETTI, Ordine de’ Giudizi Civili colla esposizione delle leggi Civili, Canoniche, e Sicole, che v’hanno relazione, illustrate dalla Storia, e ridotte agli usi del foro, Palermo, 1803.
[50] G. B. ROCCHETTI, op. cit., t. I, p. 130 – 131. È lo stesso giurista a chiarire che “[…] poiché si dicono Baroni in Italia tutti i feudatari con giurisdizione, così anche nel nostro Regno sotto la voce generale Baroni s’intendono tutti i feudatarii, che amministrano giurisdizione; tanto se avessero vassallaggio, quanto se non ne avessero”.
[51] F. SAN MARTINO DE SPUCHES, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia, Palermo,1925. Vol. X, pag. 9. “In diritto feudale si chiamava mero il più alto, il più elevato impero e cioè il diritto di esercitare la giurisdizione criminale jus gladii; ogni altra giurisdizione era di misto impero. Il mero e misto impero comprendeva l’esercizio della giurisdizione più ampia. Mentre la giurisdizione civile era conferita comunemente e generalmente a tutti i feudatari, la giurisdizione criminale, nei primi tempi del feudalesimo in Sicilia, venne concessa di rado a qualche feudatario privilegiato ed a volte anche con limitazioni. L’imperatore Federico II abolì tutte le giurisdizioni criminali, costituite nei feudi, sia per espressa concessione normanna, sia per abuso. La riforma durò sino ai tempi aragonesi, successivamente si tornò a concedere la giurisdizione criminale ai feudatari, raramente fu dato il mero impero.”
[52] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 101, t. I, Palermo, 1805. Si veda anche L. GENUARDI, in Il comune nel medio Evo in Sicilia. Contributo alla storia del diritto amministrativo, p. 143 – 144, Palermo, 1921. Frequentemente le cariche di capitano di giustizia venivano ricoperte da membri della nobiltà terriera dell’isola, non di rado questi divenivano “honorabili” e “nobili” proprio in virtù della carica di amministrazione della giustizia che andavano a ricoprire.
[53] B. PASCIUTA, In regia curia civiliter convenire, Perugia, 2003, p. 53. Sempre più infatti i commissari regi amministravano la giustizia sostituendosi di fatto alle strutture ordinarie, oltrepassando i limiti fissati in sede normativa dalle disposizioni alfonsine.
[54] Qualora il sovrano decideva una revoca delle concessioni sine causa, questa era da considerare come un abuso. Si veda a tal proposito G. de Perno, Domini Guilielmi de Perno 24 consilia pheudalia et in medio de principe, de rege, deque regina tractatus atque pheudorum non nulla notabilia, rist., Messina 1537.
[55] F. FORAMITI, Corpus juris civilis, la storia cronologica del diritto civile romano, p. 1752 Venezia, 1844. Il titolo XXXIII de consuetudini recti feudi esplicita che “È da sapersi pertanto pertanto che il feudo si acquista colla investitura, colla successione, o con ciò che si considera equivalente all’investitura.”
[56] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 63, t. I, Palermo, 1805. Rocchetti afferma che il vassallo debba ritenersi in possessione del feudo dum vixerit secondo quanto sancito nel libro I, tit. 25 del Corpus Iuris Civilis.
[57] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 64, t. I, Palermo, 1805.
[58] Rocchetti usa questa espressione latina, rifacendosi al giurista de Perno, per indicare la forza di legge intrinseca che hanno i regi diplomi, contenti l’investitura feudale concessa dal Sovrano.
[59] G.B. ROCCHETTI, op. cit., p. 64, t. I, Palermo, 1805.
[60] La pericolosità nasceva non tanto dalla concessione in servitio dei feudi di cavalierato, quanto nel caso della concessione in suffeudo delle res feudales.
[61] Constitutiones Regni Siciliae, Quia frequenter, lib. 3, tit. 9. “Noi siamo i Signori delle persone e non vogliamo che esse vengano obbligate a servizi o condizioni perpetue senza l’assenso della nostra Maestà.”
[62]A tal proposito nel suo saggio l’avvocato Rocchetti scriveva che “[…] siccome tutti i feudi non sono dello stesso valore, così non devon tutti i Vassalli prestar l’ugual servizio”, op. cit., p. 72, t. I.
[63] Rocchetti affermava che “[…] se avesse un qualche giusto impedimento, può servire per mezzo d’un sostituto ugualmente idoneo benvisto al Signore.” op. cit., p. 73 – 78, t. I.
[64] È lo stesso giurista a chiarire che “[…] Possono quindi servire per sostituto le femine, i minori, il cieco, il sordo, e muto, il furioso, il fatuo e il chierico”. Op cit., p. 73.
[65]Proprio su questo punto l’avvocato palermitano avanza dei dubbi “[…] se però il conflitto sia del tutto, irragionevole, alcuni dicono di non doverlo difendere, ed altri opinano doverlo aiutare a difesa, non già ad offesa.” Op cit., p. 73, t. I.
[66] G.B. ROCCHETTI, op. cit., t. I, p. 77. “[…] Nessuno in conseguenza di ciò può obbligarsi in forza di legge verso un altro ai servizj perpetui.”
[67] G.B. ROCCHETTI, op. cit., t. I, p. 79. “[…] stabilì il Re Giovanni che per ogni 7 e venti del frutto di un’anno del feudo debba il Feudatario prestare un Uomo armato a cavallo”.
[68] G.B. ROCCHETTI, op. cit., t. I, p. 80.
[69] G.B. ROCCHETTI, op. cit., t. I, p. 80 – 81.
[70]O. CANCILA, Baroni e popolo nella Sicilia del grano, Palermo, 1983. Era prassi che taluni baroni ingaggiassero combattutissime dispute con le città demaniali, altri riuscivano ad ottenere il loro consenso più facilmente ricoprendo gli stessi feudatari, loro congiunti “deputati loro ligi”, le maggiori cariche pubbliche cittadine.
[71] G.B. ROCCHETTI, op. cit, t. II, p. 29. “Sotto l’imperator Federico II ritroviamo ammessa in questo Regno doppia maniera di vivere: jure Francorum et jure Longobardorum. Nei feudi jure Francorum s’ammette alla successione il solo primogenito, ed in difetto la primogenita. Nei feudi però jure Longobardorum s’ammettono alla successione ugualmente tutti i figli maschi.”
[72] G.B. ROCCHETTI, op. cit, t. II, p. 9.
[73] G.B. ROCCHETTI, op. cit, t. II, p. 14. Nel caso in cui non fossero superstiti neppure il padre o la madre del feudatario defunto, succedono ulteriormente i parenti ascendenti sia della linea paterna sia di quella materna.
[74] G.B. ROCCHETTI, op. cit, t. II, p. 25.
[75] G.B. ROCCHETTI, op. cit, t. II, p. 56.
[76] M. Aymard, L’abolition de la féodalité en Sicile, le sens d’une réforme, «Annuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea», XXIII-XXIV, Roma, 1975.
[77] O. Cancila, Gabelloti e contadini in un comune rurale (secc. XVIII-XIX), Caltanissetta-Roma, 1974.
[78] A. Musi, Il feudalesimo nell’Europa moderna, Bologna, 2007.
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Agostino Zito
Dopo aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, marzo 2019, presso l'Università degli studi di Enna "Kore" ha condotto studi approfonditi sulla storia del diritto medioevale e moderna ed in particolar modo sul periodo costituzionale e rivoluzionario della Sicilia nell'ottocento, ulteriori temi di ricerca sono stati lo ius feudale siculo e il diritto nobiliare.
Da gennaio 2020 è assistente presso l'Università degli studi di Messina in Storia del diritto, da Ottobre 2022 è dottore di ricerca con borsa presso il dipartimento di Scienze Politiche, cattedra di Storia delle Istituzioni sempre all'interno dell'ateneo peloritano.
Dalla primavera del 2019 ricopre il ruolo di consulente legale presso la Società agricola Zito, storica azienda agricola di famiglia.
Post laurea ha seguito un master in english for business a Cambridge (UK), giugno - luglio 2019; un master part - time sul diritto agroalimentare presso la business school del Sole 24 ore sede di Milano, ottobre - dicembre 2019; ed un E- Course in agribusiness erogato dalla University of Adelaide (Australia), marzo 2021.
Da settembre 2021 è autore di contributi scientifici con la rivista Salvis Juribus.
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