Lo scambio reciproco di SMS ingiuriosi e minacciosi tra familiari non integra il reato di molestie
Il reato di molestie, previsto ai sensi dall’art. 660 c.p. stabilisce la punizione con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 Euro per : “chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo“.
La norma si pone a tutela del bene giuridico dell’ordine pubblico, inteso in generale come la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, data l’astratta possibilità di reazione“[1].
La tutela soggettiva della tranquillità e libertà della persona offesa, pertanto, riceve una tutela indiretta, in quanto viene accordata anche senza la specifica volontà di assistenza da parte dei soggetti molestati o disturbati. La fattispecie delittuosa non ha però, natura abituale. Per petulanza, secondo costanti orientamenti giurisprudenziali[2]si intende un “atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all’ipotesi del reato continuato“
Viceversa il “biasimevole motivo” indica ogni altro movente riprovevole in se stesso o in relazione alle qualità o condizioni della persona molestata e che abbia su quest’ultima gli stessi effetti della petulanza[3]. Necessario, per configurarsi il reato de quo, al pubblicità del luogo, sussistente : “tanto nel caso in cui l’agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in un luogo privato, tanto nell’ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei riguardi di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico”[4]
La norma punisce anche le molestie poste in essere tramite utilizzo del telefono, e quindi anche quelle poste in essere attraverso l’invio di Sms.
Recentemente, la Suprema Corte, con la pronuncia del 14 febbraio 2019, n. 7067, in relazione ad un ricorso, proposto avverso la sentenza del tribunale che aveva condannato una donna ritenendola colpevole del reato di cui all’art. 660 c.p., perché, per petulanza, attraverso reiterati messaggi telefonici di contenuto ingiurioso e minaccioso, recava molestia ad altro soggetto, ha sancito come non possa ritenersi configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone, allorché vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie.
Ed infatti, secondo i giudici della Cassazione, nel caso di reciprocità e ritorsione delle molestie, non potrà ritenersi sussistente la condotta tipica descritta dalla norma, e cioé la sua connotazione “per petulanza o altro biasimevole motivo”, cui è subordinata l’illiceità penale del fatto.
[1] Cfr. Cass. n. 22055/2013.
[2] Cfr. Cass. n. 6908/2011; Cass. n. 17308/2008.
[3] Cass. n. 12251/1986.
[4] Cass. n. 11524/1986.
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Avv. Gianluca De Vito
Avvocato del Foro di Catanzaro, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze, nell’anno 2012.
Esercita la professione forense con carattere di continuità innanzi ad organi giurisdizionali penali, civili ed amministrativi su tutto il territorio nazionale.
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