Lo scioglimento dei Consigli Comunali

Lo scioglimento dei Consigli Comunali

Sono sempre più frequenti i casi di scioglimento dei Consigli Comunali. Trattasi di un fenomeno trasversale che si estende all’intera penisola; basta citare, ad esempio, le municipalità interessate da scioglimento in queste ultime ore: il comune cosentino di Amantea, il comune campano di Pompei, quello milanese di Cuggiono.

L’Ente locale, in questi casi, non esaurisce il termine naturale di cinque anni del mandato del Sindaco, ergo del Consiglio, e ciò importa il venir meno della piena garanzia di stabilità dell’azione amministrativa e la conseguente lesione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.

I casi di scioglimento sono riconducibili a tre aree sostanziali: – violazione di legge; – impossibilità di funzionamento; – mancata approvazione del bilancio.

Ai sensi dell’art. 141 del TUEL, che quasi pedissequamente si riporta: “I Consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: – impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco; – dimissioni del sindaco; – cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco; – riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio. – mancata approvazione degli strumenti urbanistici generali nei comuni al di sopra dei 1000 abitanti, previa diffida del Prefetto, secondo l’iter previsto dall’art. 141 c.2 bis.

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

Nella lettera c) della norma in commento vengono in rilievo inadempimenti ad obblighi fondamentali del Consiglio che qualificano l’attività di governo ed incarnano il “contratto” che l’apparato politico dell’ente assume nei confronti dei cittadini. Se la Giunta non predispone il relativo schema entro i termini di approvazione del bilancio, il Prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio e lo sottoponga al Consiglio. In questo caso, oppure nel caso in cui la Giunta abbia predisposto lo schema e il Consiglio non lo abbia approvato nei termini di legge, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale, si sostituisce all’amministrazione inadempiente. Nel frattempo, il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

In tutti i casi differenti dalla rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco, con il decreto di scioglimento del consiglio viene nominato un commissario facente le funzioni previste nel decreto stesso al quale è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento. Il decreto, a firma del Presidente della Repubblica, è comunicato immediatamente al Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La procedura di scioglimento si apre, in tutti i casi, con il rapporto del Prefetto a mezzo del quale si realizza il cosiddetto controllo sugli organi (controllo esterno). Egli, nella sua funzione di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, rappresenta al Ministro dell’Interno la vicenda peculiare della singola realtà territoriale che, integrando gli estremi di una delle condizioni prima dette, è idonea a condurre al disfacimento dell’organo assembleare.

Qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità può già in questa fase disporre la sospensione del consiglio per un periodo non superiore a 90 giorni e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente.

Ai casi di scioglimento finora affrontati se ne aggiunge un altro: lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare (art. 143 TUEL).

La natura della misura in questione si è nel tempo evoluta da sanzionatoria a preventiva, in quanto ha come diretti destinatari gli organi elettivi complessivamente intesi e non il singolo amministratore ed è posta a tutela della collettività e dell’ente da ingerenze criminali.

Tali ingerenze si desumono da collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o da forme di condizionamento degli amministratori stessi. Tuttavia, deve sempre risultare che “l’una o l’altra di tali situazioni compromettano la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati ovvero che le predette situazioni risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.
Le necessità sottese all’istituto giustificano, quindi, il forte avanzamento del livello di monitoraggio rispetto alle interferenze malavitose sulla libera volizione dell’Ente. Il Prefetto, al fine di verificare la sussistenza di talune intromissioni illecite, dispone ogni opportuno accertamento promuovendo l’accesso presso il Comune interessato. Pertanto, nomina una commissione d’indagine formata da tre funzionari della P.A. che nel termine di tre mesi, prorogabile una sola volta per altri tre, deve relazionare le proprie conclusioni al Prefetto il quale le rappresenterà a sua volta al Ministero dell’Interno.

La procedura di scioglimento è dettagliatamente descritta dall’art. 143 del TUEL. Il relativo decreto conserva i suoi effetti da dodici a diciotto mesi, prorogabili a ventiquattro in casi eccezionali e comporta la cessazione della carica di Consigliere, di Sindaco e di componente di Giunta nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte oltre che le ulteriori conseguenze previste dai commi 4 ,5 e 11 dell’articolo poc’anzi citato.

Al di là delle formali procedure e della loro appurata complessità nel concreto, atteso che gli elementi alla base dello scioglimento debbano essere “concreti, univoci e rilevanti”, ciò che fa riflettere è il fatto che la criminalità organizzata riesca ad insinuarsi sempre di più in Enti che dovrebbero essere, invece, alti presidi di democrazia, trasparenza e legalità.


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Maria Pina Aragona

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