Lo spettatore di uno stupro è colpevole

Lo spettatore di uno stupro è colpevole

1. La violenza sessuale di gruppo. Ai sensi dell’art. 609 octies c.p., la violenza sessuale di gruppo si verifica quando vi sono più persone riunite che sono presenti al momento del verificarsi della violenza, e che partecipano al compimento del reato. Difatti, il nostro codice, non richiede un accordo precedente né tantomeno un’attiva partecipazione all’evento, bensì è sufficiente la concreta presenza di vari soggetti che possono limitarsi a guardare od anche a registrare la violenza.

Pertanto, è opportuno rilevare la distinzione con il concorso di persone, che invece richiede una partecipazione attiva da parte di tutti i correi per la realizzazione del progetto criminoso, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 609 octies c.p. è richiesta la semplice presenza senza la necessità di un’attiva collaborazione. Quindi il concorso di persone sussiste quando vi è stata almeno una partecipazione morale, e quindi i correi hanno aiutato o agevolato la realizzazione del crimine, mentre l’art. 609 octies c.p., che è una figura autonoma di reato, sussiste quando vi è stata una “partecipazione” alla violenza.

2. Il concetto di partecipazione. Con la sentenza n. 32503 del 5.9.2022, la Suprema Corte ha stabilito che anche colui che assiste alla violenza sessuale compiuta da altri soggetti, senza prestare nessuna collaborazione attiva alla realizzazione della stessa, è considerato colpevole penalmente del reato di violenza sessuale di gruppo, in quanto per la configurabilità del detto reato è sufficiente la presenza al momento del fatto.

In particolare, la Corte di Cassazione, aveva condannato una ragazza che stava assistendo ad una violenza sessuale compiuta a danno di una ragazza con deficit cognitivo, nello specifico mentre osservava l’avvenire dell’evento, incitava l’autore della violenza e continuare con maggiore vitalità nell’esecuzione dello stupro.

Pertanto, è chiaro ed evidente come tale sentenza abbia confermato i precedenti orientamenti giurisprudenziali, che punivano anche colui il quale si fosse limitato ad osservare la violenza senza compiere condotte attive.

La Suprema Corte, chiarisce quindi il concetto di “partecipazione”, stabilendo che rientrano in questa definizione tutti i comportamenti che manifestano una chiara adesione alla violenza di gruppo. Pertanto, nel caso di specie, anche la sola presenza dello spettatore contribuisce a compiere la violenza, dato che la vittima si sente fortemente minacciata anche dalla presenza dello spettatore stesso.

In conclusione, la detta sentenza stabilisce come anche lo spettatore di una violenza può essere condannato, dato che la sua presenza rappresenta inequivocabilmente un chiaro assenso alla realizzazione dell’evento, e chiarisce che la “partecipazione” consiste nell’adesione alla violenza, che può essere rappresentata anche da una semplice presenza e visione dell’evento.


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Dott. Marco De Chiara

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, nel 2019. Praticante Avvocato Abilitato, presso lo studio civile-penale di Napoli, iscritto all'albo dei praticanti avvocati del Tribunale di Napoli dal 2020. Diploma di Scuola di specializzazione per le professsioni legali.

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