Lo stato di insolvenza si manifesta anche quando l’attivo supera il passivo

Lo stato di insolvenza si manifesta anche quando l’attivo supera il passivo

Cass. Civ., 16 settembre 2015, n. 18192

a cura di avv. Michele Russo

L’imprenditore può essere dichiarato fallito anche quando l’attivo aziendale supera il passivo se sussiste di fatto lo stato di insolvenza non temporaneo.

Infatti, se le condizioni economiche necessarie all’esercizio della normale attività imprenditoriale sono tali da non consentire a lungo termine l’adempimento delle obbligazioni di impresa, è evidente lo stato di insolvenza legittimante la dichiarazione di fallimento.

Insolvenza stato di crisi sovraindebitamento Copertina flessibile – 1 mag 2013 di Giuseppe Terranova

In altri termini se la produzione di beni e di reddito non consente di soddisfare le obbligazioni aziendali senza dover ricorrere a misure particolarmente gravose per il patrimonio, l’impresa è di fatto insolvente e può essere dichiarata fallita.

Già in passato la Suprema Corte ha affermato, invero, che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili.


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