Lo Status “Start Up” e le sue varianti regolamentate

Lo Status “Start Up” e le sue varianti regolamentate

Sommario: 1. Premessa  2. Oggetto sociale: le difficoltà nell’individuazione di tale requisito – 3.Varianti regolamentate di Start Up – 4. Le Start Up ad alto valore tecnologico in ambito energetico – 5. Le Start Up innovative in ambito turistico

1. Premessa

I requisiti per rientrare nello status di Start Up sono diversi e ognuno di essi merita un appropriato approfondimento. In questo articolo verrà discusso il requisto dell’ OGGETTO SOCIALE; successivamente verranno brevemente illustrate due delle possibili varianti regolamentate di Start Up.

2. Oggetto sociale: le difficoltà nell’individuazione di tale requisito

È uno di quei requisiti che è difficile da individuare poiché è attinente allo svolgimento futuro della società.

Dall’articolo 25 comma 2 lettera f) del DECRETO CRESCITA BIS, possiamo dedurre che deve essere: “in via esclusiva o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

La norma e la sua relazione illustrativa non definiscono il significato di “prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnico”, “facendone assumere” un contorno vago sia nella definizione sia nella sussistenza.

Secondo l’orientamento Assonime: “tendenzialmente ogni campo dell’attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica. Non è ammissibile quindi una limitazione a priori dei campi di attività in cui l’impresa Start Up innovativa può operare, ivi compresi quelli tecnologicamente maturi. La locuzione dovrebbe essere intesa in senso ampio, come riferita a ogni attività economica da cui possa discendere l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli”.

Da un’analisi letterale della norma emerge che l’aggettivo “innovativi” debba essere messo in relazione con “l’Alto valore tecnologico” poiché a livello letterale non è presente nessun tipo di congiunzione fra le due parole. Di conseguenza, bisogna soffermarsi sull’ultima definizione:

Si può notare che l’attenzione riguarda la qualità e non la quantità dell’elemento tecnologico poiché viene richiesto un alto valore e non un alto contenuto tecnologico. È un fattore molto importante perché, in questo modo, possono soddisfare questo requisito anche elementi che di natura avrebbero un basso contenuto tecnologico.

La disposizione in parola richiede altresì che il valore tecnologico caratterizzante i prodotti o i servizi sia alto, lasciando irrisolti i dubbi sul livello minimo necessario e sulle modalità utili a stabilirne la presenza.

È utile anche analizzare l’aggettivo “Tecnologico” così come definito dai vocabolari: “Vasto settore di ricerca […], composto da diverse discipline […], che ha come oggetto l’applicazione e l’uso degli strumenti tecnici in senso lato […], ossia di tutto ciò che può essere applicato alla soluzione di problemi pratici, all’ottimizzazione delle procedure, alla presa di decisioni, alla scelta di strategie finalizzate a determinati obiettivi. […] esso si riferisce all’utilizzazione ottimale, anche e soprattutto da un punto di vista economico, dell’insieme di tecniche e procedimenti diversi impiegati in un dato settore, e delle conoscenze tecnico-scientifiche più avanzate […] e, più in generale, a un insieme di elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili globalmente alla pianificazione e alla razionalizzazione dell’intervento produttivo”.

In questo modo, si può ritenere che l’attività non debba per forza essere riferita a beni e servizi nuovi ma anche a quelli già presenti sul mercato.

Tornando all’analisi letterale della norma, bisogna soffermarci sullo sviluppo, nella produzione e commercializzazione: il dubbio consiste nel ritenere o meno possibile che la Start Up possa avere come oggetto sociale solo una di queste attività o tutte insieme cumulativamente.

L’utilizzo della congiunzione “e” in luogo dell’altrimenti disgiuntiva “o” fa ritenere che la risposta sia la seconda.

Per esempio: Per rispettare il requisito dell’oggetto dell’attività, non è sufficiente la sola commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. Un imprenditore, che acquista presso terzi prodotti ad alto livello tecnologico per la rivendita, non può acquisire la qualifica di Start Up innovativa. Sarebbe necessario anche lo sviluppo e la produzione di tali prodotti.

Da ciò si deduce che lo studio, la ricerca e la progettazione siano legate fra loro da una progressione logica e rappresentino solo ciascuno una fase in cui si articola l’attività imprenditoriale. La natura innovativa deve essere stabilita a priori in base ad una valutazione prognostica.

Per accertare ciò, non sussiste una valutazione estrinseca ma è sufficiente un’autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante.

La norma asserisce che l’attività debba essere non necessariamente esclusiva ma è sufficiente che sia prevalente. La norma non chiarisce se essa debba essere una prevalenza documentale, risultante cioè dall’oggetto sociale, come è quella relativa alla professione svolta dalle società fra professionisti multidisciplinari, ovvero riferita all’attività effettivamente esercitata.

In merito, sembra tuttavia preferibile l’opinione di quanti ritengono che il legislatore avesse in mente un’indagine da svolgersi in concreto, con riferimento all’attività effettivamente posta in essere dalla Start Up.

3. Varianti regolamentate di Start Up

Esistono tre tipologie di Start Up molto singolari che presentano alcune differenze rispetto a quelle generali e alla loro relativa disciplina: 1. Le Start Up ad alto valore tecnologico in ambito energetico; 2. Le Start Up innovative in ambito turistico; 3. Le Start Up innovative a vocazione sociale.

In questo articolo ci soffermeremo sulle prime due, rimandando la disanima del terzo a un altro articolo successivo.

4. Le Start Up ad alto valore tecnologico in ambito energetico

Questa particolare e specifica tipologia si base sul fatto che l’impresa sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’ Economia e delle Finanze hanno emesso il Decreto 30 gennaio 2014, in attuazione della previsione sui benefici fiscali all’investimento in Start Up, previsti dall’art 29 del Decreto-Legge 179/2012. Hanno provveduto a delimitare l’ambito d’applicazione delle maggiorazioni a favore delle Start Up che operano in ambito energetico, tracciando una lista di codici Ateco 2007 ammissibili. [1] Un’impresa, per rispettare la relativa disciplina di questo primo caso di variante di Start Up, deve essere nella seguente situazione: – possedere i requisiti generali obbligatori e facoltativi previsti per tutte le Start Up; – operare in uno dei settori Ateco 2007 di attività individuati dal Decreto 30 gennaio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; – non deve svolgere, nemmeno in via secondaria, altre attività diverse da quelle appartenenti ai settori Ateco 2007 definiti nell’Allegato n.1 al Decreto 30 gennaio 2014.

5. Le Start Up innovative in ambito turistico

La seconda forma particolare di Start Up sono le società che hanno, come oggetto sociale, la promozione dell’offerta turistica nazionale, in particolare, attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. La relativa disciplina è nata ab origine dal DECRETO LEGGE 31 Maggio 2014, n.83 il c.d. “Decreto Cultura e Turismo”, contenente importanti misure a sostegno dell’economia del settore turismo e cultura, che puntano al rilancio ed alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, oltre che al rafforzamento del turismo per renderlo più competitivo.

Tale DECRETO è stato convertito con modificazioni, con la Legge n. 106 del 29.07.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30.07.2014.

Tra le modifiche, introdotte in sede di conversione, vi è l’introduzione del nuovo articolo 11-bis al DECRETO, che individua le Start Up innovative per il settore turismo. Quest’ultimo stabilisce che si considerano Start Up innovative, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 2, lettera f), del DECRETO LEGGE n. 179/2012 anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.

Tali servizi devono riguardare: la formazione del titolare e del personale dipendente; la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto; l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione e l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio.

Le Start Up innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis del codice civile.

In questo caso, se i soci sono persone fisiche, che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della società, la società è esente da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa oltre, ovviamente, alle agevolazioni previste per la generalità delle Start Up come l’esenzione dell’imposta di bollo ed i diritti camerali.


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