Lo straniero nato in Italia: il riconoscimento della cittadinanza italiana

Lo straniero nato in Italia: il riconoscimento della cittadinanza italiana

Il diritto alla cittadinanza agli stranieri nati in Italia da genitori stranieri è un tema caldo che sta creando forti divisioni nel Parlamento italiano, rallentando l’iter di approvazione di un disegno di legge, fermo in Parlamento già da due anni.

Eppure, oggi, in un contesto sempre più europeo e globale, la cittadinanza italiana ai cittadini stranieri nati in Italia e italiani a tutti gli effetti perché qui studiano, crescono e lavorano, denominato ius soli o ius culturae è un fatto culturale, una presa di consapevolezza necessaria della società civile più per senso di civiltà giuridica che per propaganda politica di questo o quel partito politico di turno.

La sentenza della Corte di Cassazione depositata il 17 maggio del 2017 n. 12380, disegna tutte le aporie e criticità di una disciplina, la L. n. 91 del 5 febbraio 1992, rubricata: “Nuove norme sulla cittadinanza“, che necessita di un intervento riformatore del legislatore italiano.

Una ricorrente, cittadina nata in Italia e nello specifico a Bologna, nel 1991 da genitori immigrati dell’ex Jugoslavia chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana per essere nata in Italia e residente ivi dalla nascita fino al compimento della maggiore età, in modo continuativo.

La donna allegava alla domanda tutti i documenti attestanti la prova che ella era nata in Italia da padre regolarmente soggiornante sul territorio italiano (con permesso di soggiorno valido) dove lavorava stabilmente; i documenti della madre che successivamente alla nascita della figlia acquisiva il permesso di soggiorno regolare, ossia nel 1992; quello che della minore relativo all’iscrizione nel registro dell’Anagrafe comunale nel settembre del 1995; quello di tutte le vaccinazioni obbligatorie compiute della minore; quello attestante la dichiarazione Inps da cui risultava che la minore era inclusa nel nucleo familiare del padre dalla nascita; quello che il padre percepiva dal 1992, in rinnovazione di una precedente dichiarazione dell’anno precedente assegni familiari; infine la documentazione dei servizi sociali che avevano in carico la famiglia.

Nonostante, la copiosa documentazione allegata dalla ricorrente sia il Tribunale di Bologna che la Corte di Appello rigettavano la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un solo motivo riguardante la violazione dell’art. 4 della l. 91/92,
che statuisce che “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno“, nonché delle norme generali codicistiche (art. 43, II co., c.c.) afferenti la disciplina della residenza quale dimora abituale del cittadino, ancorché straniero.

Il legislatore richiede quale conditio sine qua non della residenza in Italia al raggiungimento dei 18 anni di età, che la permanenza dello straniero debba essere “legale”, vale dire, “non clandestina”.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della ricorrente cassando con rinvio ad altra sezione in diversa composizione della Corte di Appello di Bologna per il riesame della vicenda alla luce delle valutazioni della Corte di legittimità.

Diversamente, dai giudici di merito, il Giudice di legittimità riconosce che ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età del figlio di stranieri residenti legalmente in Italia alla luce dell’art. 4 della l.91/92 si deve compiere un accertamento in concreto di tutti i documenti che come ricorda l’art. 43 c.c. dimostrano la residenza, ove si ha la dimora abituale.

Invece, i giudici di merito, avevano dedotto dal fatto che la minore fosse stata registrata all’anagrafe civile del Comune soltanto nel 1995, che la famiglia fosse emigrata dal Paese di origine in quella stessa data a causa della dichiarazione di residenza del padre nel Paese di origine, ciò nonostante il regolare permesso di soggiorno, il lavoro stabile del padre a Bologna e la documentazione attestante le vaccinazioni obbligatorie dopo la nascita della minore che dimostravano la residenza abituale a Bologna, quindi in Italia sia della minore sia della famiglia.

Il caso di Bologna è soltanto un caso pratico di applicazione della legge sulla cittadinanza che allo stato dell’arte pone dei problemi concreti come dimostrato spesso dall’applicazione della normativa di riferimento da parte delle Corti territoriali.

Il diritto di cittadinanza a chi nasce, vive e cresce, sviluppa la propria identità ed attitudini nel nostro Paese è un problema culturale che si scontra con la realtà quotidiana ed è quest’ultima che deve offrire la soluzione al nostro legislatore ancora troppo spesso miope e inspiegabilmente in ritardo sul fronte dei diritti dello straniero.

Del resto è stato già affermato, in tempi non sospetti, dalla Corte costituzionale, relativamente alla non distinzione tra cittadini e stranieri alla luce del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., – da leggere in combinato disposto con l’art. 2 cost., riguardante la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo – che le stesse garanzie dei diritti fondamentali dei cittadini si applicano anche allo straniero, senza dimenticare l’art. 10, comma 2, Cost., che rinvia a consuetudini e ad atti internazionali nei quali la protezione dei diritti fondamentali dello straniero è ancora più riconosciuta (Corte cost. sent. 18 luglio 1986, n. 199).


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti