L’occupazione abusiva e l’art. 54 c.p.
La verifica dell’applicabilità dell’art. 54 c.p. nelle ipotesi in cui un soggetto abbia posto in essere l’invasione arbitraria di immobili o contravvenzioni in materia edilizia in stato di bisogno economico e abitativo ha ripetutamente posto un problema interpretativo in giurisprudenza.
Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 24432/2013, valorizzando il requisito dell’attualità del pericolo, ha escluso la configurabilità della scriminante in esame ogni volta che nel caso concreto si verta in situazioni di pericolo non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità, essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.
Infatti, a parere degli ermellini, l’occupazione arbitraria di un immobile rientra nella previsione di cui all’art. 54 c.p. solo se sussiste il pericolo attuale di un danno grave alla persona, giacché la scriminante dello stato di necessità non coincide con l’esigenza dell’agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi.
Peraltro, il danno grave ex art. 54 c.p. non è solo quello alla persona intesa nella propria corporeità (vita, integrità fisica), ma anche quello ai diritti della personalità (onore, pudore, decoro, libertà).
Invero, la Corte Suprema, con una recente pronuncia (n. 10694/20), ha stabilito che l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.
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Antonino Iraci Sareri
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