L’omicidio stradale diventa legge. Cosa cambia?

L’omicidio stradale diventa legge. Cosa cambia?

a cura di Eleonora Contu

Dopo il via libera del Senato, lo scorso due marzo è stata approvata la legge che introduce nel nostro ordinamento il reato di omicidio stradale nonché quello di lesioni personali stradali. Pur rimanendo invariato il dettato normativo dell’art. 589 c.p. che disciplina il reato di omicidio colposo è stata introdotta un’autonoma ipotesi di reato denominata appunto “omidicio stradale” la quale è prevista e disciplinata nel testo del nuovo articolo 589 bis c.p..

Tale articolo statuisce al primo comma la pena base prevista per tale tipo di delitto, per cui “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.

Tuttavia nel caso in cui il conducente di veicoli a motore causi la morte di una persona ponendosi alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti che alterino le proprie funzioni psicofisiche

(come previsto dall’art 187 del d.lgs. n. 285/1992) o in stato di ebbrezza alcolica grave (cioè con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) così come previsto dall’art. 186 comma 2 lettera c) del d.lgs n. 285/1992) , la pena sarà della reclusione dagli otto ai dodici anni.

La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli a motore che esercitano l’attività di trasporto di persone o cose ed a quelli di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t nonché ad autoarticolati ed autosnodati (come previsto dall’art. 186 bis d.lgs. n. 285/92) qualora gli stessi esercitino la guida in stato di ebbrezza alcolica (ex art. 186 comma 2 lettera b) ).

Infine è prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni qualora l’omicida si trovi in uno stato di ebbrezza alcolica più lieve e cioè qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore ad 1,5 grammi per litro (si consulti al riguardo l’art. 186 secondo comma lettera d) d.lgs n. 285/92).

Tale trattamento sanzionatorio (reclusione dai cinque ai dieci anni) si applica altresì ai casi di omicidio stradale commesso in seguito a :

  • Eccesso di velocità su strade urbane o extraurbane;

  • Attraversamento col semaforo rosso o in caso di guida contromano;

  • Sorpassi ed inversioni di marcia particolarmente rischiose;

In queste ipotesi la pena è aumentata se il fatto è commesso da:

  • Persona priva di patente o con patente sospesa o revocata;

  • Persona proprietaria oltre che conducente del veicolo sprovvista di assicurazione obbligatoria;

La pena è invece diminuita fino alla metà qualora l’evento (omicidio stradale- lesioni personali stradali) non sia “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole” e quindi nel caso in cui l’incidente sia avvenuto col concorso di colpa della vittima o di terzi.

È inoltre previsto un aumento di pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone o lesioni a più persone. In questo caso il limite massimo di pena non può superare i 18 anni ( sette anni in caso di lesioni)

Nel caso di fuga del conducente (situazione disciplinata dal nuovo art. 589 ter c.p.) si configura un aumento di pena da un terzo a due terzi che in ogni caso non potrà mai essere inferiore a cinque anni (tre anni in caso di lesioni).

Speculare lo scenario per le lesioni personali stradali le quali saranno disciplinate dal nuovo testo dell’art. 590 bis c.p..

Pur rimanendo invariata la pena base già prevista dall’art. 590 c.p. ( da tre mesi ad un anno per lesioni gravi e da un anno a tre anni per lesioni gravissime), si evidenzia un vistoso aumento di pena nel caso in cui il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcolemiche.

In questo caso infatti è prevista la pena dai tre ai cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per quelle gravissime.

Tuttavia se il guidatore si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) la pena prevista sarà quella della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per lesioni gravi e da due a quattro anni per lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente che ha provocato lesioni a terzi per via di condotte particolarmente pericolose (quali eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi ed inversioni rischiose).

Novità importante è altresì costituita dal raddoppio dei termini di prescrizione nonché l’arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi.

È inoltre prevista la revoca della patente (sanzione amministrativa accessoria) sia per il reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) che per il reato di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.), nei casi di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art. 444 c.p.p.) anche nel caso in cui sia stata chiesta la sospensione condizionale della pena.

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Eleonora Contu

Nel dicembre 2011 consegue la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo con una tesi in diritto sindacale dal titolo “le rappresentanze sindacali in azienda” relatore prof.ssa Paola Bellocchi. Contestualmente alla pratica forense nel 2012 svolge un Master di II livello in diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Direttore Prof. Santoro Passarelli). Numerose le esperienze nelle aziende sia nell’area legale che in quella delle risorse umane (HR).

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