L’opposizione a decreto ingiuntivo e all’esecuzione davanti al giudice di pace
Ad un mese dall’entrata in vigore della riforma del processo civile alcune questioni appaiono ancora dubbie.
Tra queste ve ne sono due per le quali il presente scritto intende rappresentare unicamente le opinioni dell’autrice, senza alcuna presunzione di esaustività o di definitività.
1. L’opposizione a decreto ingiuntivo
La prima di esse si è già posta in tutta la sua urgenza: si tratta dell’opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace.
Il D. L.vo 149/2022 ha infatti disposto che le controversie di competenza del Giudice di Pace (e si tenga altresì presente che la competenza per valore di codesto Ufficio è stata elevata) sono trattate nelle forme del rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c., in quanto compatibili (cfr. art. 316 c.p.c.), la domanda, quindi, non si propone più con atto di citazione bensì con ricorso – redatto secondo le prescrizioni dell’art. 281 undecies c.p.c. – a seguito del quale il G.d.P. fissa l’udienza di comparizione delle parti; ricorso e decreto dovranno poi essere notificati a cura dell’attore al convenuto il quale deve costituirsi nei modi e nei termini dello stesso articolo.
L’art. 645 c.p.c., non riformato, dedicato precipuamente all’opposizione al decreto ingiuntivo dispone però che “L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”.
Sembrerebbe, quindi, che l’opposizione a decreto ingiuntivo possa continuare ad essere proposta con atto di citazione anche dinanzi al Giudice di Pace, tuttavia la risposta non è così immediata né scontata, dal momento che l’unico atto introduttivo per le controversie di competenza è il solo ricorso e non più l’atto di citazione.
Inoltre, poiché lex specialis derogat generali, l’art. 316 c.p.c. dovrebbe considerarsi prevalente rispetto all’art. 645 c.p.c. con ogni conseguenza del caso. La conclusione è confortata dall’analoga disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie in cui si applica il rito del lavoro che si propone sempre con ricorso.
Posto, quindi, che l’opposizione a decreto ingiuntivo dovrebbe proporsi con ricorso, occorre chiedersi quando la proposta opposizione debba considerarsi tempestiva atteso che, come è noto, essa è soggetta al termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica e che la costituzione dell’attore nelle cause da trattare con rito semplificato si intende effettuata non già al momento del deposito del ricorso bensì al momento del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza notificati al convenuto, cosa che può avvenire ben oltre il termine di 40 giorni.
Anche in questo caso, si può propendere per la seguente soluzione: l’opposizione si intende tempestivamente proposta se il ricorso introduttivo è depositato in cancelleria (o telematicamente, quando anche presso l’Ufficio del Giudice di Pace sarà attivato il processo telematico) entro il termine decadenziale di 40 giorni, indipendentemente dalla successiva costituzione dell’attore. Il deposito del ricorso, inoltre, dovrebbe avere valore anche di avviso di interposta opposizione a mente del secondo periodo del primo comma dell’art. 645 c.p.c.
È infine importante ricordare che le nuove regole sull’opposizione a decreto ingiuntivo si applicano ai procedimenti monitori depositati dopo il 28 febbraio 2023.
L’opposizione, infatti, deve intendersi quale fase successiva eventuale di un procedimento il cui inizio coincide con il deposito del ricorso ex art. 638 c.p.c. per cui in tutti i casi in cui l’opposizione sia proposta avverso un titolo monitorio richiesto prima del 28 febbraio 2023 dovrà essere necessariamente introdotta con atto di citazione, con conseguente integrale reviviscenza dell’art. 645 c.p.c.
2. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 I comma c.p.c.
Analoghi dubbi sono sorti riguardo l’opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 I comma c.p.c. (non riformato), il quale dispone: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27”.
In questo caso, però, la soluzione appare più agevole potendosi richiamare il disposto dell’art. 618bis c.p.c. che precisa che nelle materie sottoposte al rito del lavoro le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono con ricorso.
Nei casi, quindi, di opposizione a precetto dinanzi al Giudice di Pace proposte dopo il 28 febbraio 2023 l’atto introduttivo è il ricorso e la trattazione è sempre nelle forme del rito semplificato.
Non si pone alcun problema, in questi casi, di sopravvivenza del vecchio rito poiché si applica la regola processuale secondo cui tempus regit actum, nemmeno quando il precetto sia stato notificato antecedentemente al 28 febbraio 2023.
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Laurea in Giurispruidenza presso l'Università di Roma La Sapienza
Avvocato del Foro di Latina dal 2007