L’osservazione scientifica dei detenuti per reati sessuali

L’osservazione scientifica dei detenuti per reati sessuali

Sommario: 1. Introduzione – 2. L’osservazione scientifica dei sex offenders 3. Conclusioni

 

Introduzione

L’osservazione scientifica dei detenuti, viene affidata a psicologi e criminologi, detti anche esperti, ai sensi dell’articolo 80 dell’ordinamento penitenziario, il quale recita: “presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72. L’amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro. Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall’art. 59 è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri. A tal fine la dotazione organica degli operai dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell’articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai. Le modalità relative all’assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

Per ciò che attiene i detenuti che hanno commesso reati sessuali, va precisato, come bene ha fatto la dottrina, che “sono fortemente stigmatizzati nella società e ancor più nella popolazione detenuta”.[1]

Infatti, i reati sessuali, prima annoverati tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, vengono con la legge 15 febbraio 1996 n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) inseriti nel Titolo XII del Codice Penale “Delitti contro la persona”. I reati che prima rientravano nelle fattispecie “violenza carnale” e “atti sessuali” vengono adesso puniti a norma dell’articolo 609 bis del codice penale come “violenza sessuale”. In riferimento è stata introdotta la fattispecie “violenza sessuale di gruppo” (ex art. 609 octies c.p.).

In via generale, si parla di sex offenders, soggetti che la dottrina ha definito “incapaci di comprendere l’impatto delle proprie azioni violente e tendono a negare il danno inflitto alle loro vittime, mostrando scarso senso di colpa verso i propri agiti aggressivi, tendendo a minimizzare l’impatto del loro agito sulla vittima a causa di distorsioni cognitive e deficit affettivi”.[2]

È importante sapere che “quello che succede inizialmente nella mente del violentatore è la negazione del reato commesso, e il violentatore-negatore si contraddistingue del reo confesso, in quanto il negatore non è in grado di vedere la vittima per ciò che è, pertanto riesce a trovare diverse giustificazioni al fatto. Tuttavia, trovarsi recluso in un istituto carcerario per diversi anni e non essere coinvolto in alcun tipo di trattamento specifico di cura non fa che aumentare la negazione nel soggetto”.[3]

Non a caso, infatti, durante l’assessment devono essere analizzati almeno tre fattori: se il soggetto ammette il crimine commesso, se riconosce di avere un problema da risolvere, se esprime la volontà di partecipare al percorso.

Si evidenzia che “l’approccio maggiormente diffuso con i negatori è la terapia cognitivo-comportamentale, in cui abbattere la negazione risulta essere l’obiettivo centrale del programma. Le tecniche in genere vengono sviluppate in un setting di gruppo perché questo rende più favorevole il confronto e l’apprendimento indiretto dei partecipanti”.[4]

I primi dati esperenziali ci aiutano a capire che è “una buona iniziativa quella di creare un gruppo di trattamento in cui ci siano tanti soggetti negatori, quanti soggetti non negatori affinchè coloro che riconoscono il loro reato possano indurre i negatori a fare lo stesso e fungere da modello imitatorio”.[5]

2. L’osservazione scientifica dei sex offenders

Per completezza espositiva, va evidenziato che, la violenza sessuale di gruppo è considerato un reato ostativo. Inoltre per i detenuti e gl internati per reati sessuali, i benefici di legge previsti dall’Ordinamento Penitenziario, possono essere concessi solo a seguito di osservazione scientifica della personalità, “condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica”.[6]

I sex offenders, spesso, nel corso del trattamento negano il loro passato, negano di aver commesso il fatto e ciò potrebbe risultare un dispendio di energie nel trattamento, “non potendo condurre a risultati positivi”.[7] Ma d’altro canto è proprio il trattamento scientifico che deve portare il reo alla responsabilizzazione. La dottrina ha evidenziato che “il sex offender, di solito, utilizza la negazione per ottenere dei vantaggi e si deve comprendere che tanto maggiore sarà il beneficio che il soggetto vuole ottenere, quanto maggiore sarà il livello di negazione per il raggiungimento del suo obiettivo”.[8] La negazione, purtroppo è una delle principali cause, per cui ai sex offenders vengono negate le misure alternative alla detenzione e il Tribunale di Sorveglianza, spesso, ne rigetta le istanze. La dottrina ha evidenziato che “la negazione del reato costituisce una difficoltà per l’individuazione delle motivazioni più profonde e dei meccanismi psicologici che hanno spinto l’individuo alla condotta deviante”, e pertanto, si rende difficile “la definizione di un percorso trattamentale apposito per un rinvenimento del soggetto”.[9]

Il trattamento penitenziario dei sex offenders deve essere visto come una corsi preferenziale. Dalla littera legis dell’articolo 4-bis, dell’Ordinamento Penitenziario, si evince che le misure alternative alla detenzione possono essere concesse ai sex offenders “purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia”.

Alla stregua della giurisprudenza, l’esito positivo del trattamento carcerario – in generale, non può dipendere solo da una condotta carceraria corretta, pertanto è da ritenersi legittima l’esclusione dell’applicazione delle misure alternative alla detenzione, quando il detenuto, “non sia pervenuto ad una revisione critica del proprio passato, continuando a sostenere la propria innocenza, pur non assumendo alcuna iniziativa processuale per ottenere la revisione del giudizio”.[10]

3. Conclusioni

In conclusione, l’osservazione scientifica del ristretto, affinché possa essere ritenuta tale, deve ottenere una sua individualizzazione ovvero deve tenere conto della storia personologica del reo  e delle “carenze psicofisiche” che  hanno condotto il soggetto,  posto ad osservazione, a  coinvolgersi nell’agito criminale, anche in assenza di chiari elementi di disadattamento sociale;  bisognerà così mirare a colmare quegli stati carenziali derivanti da vissuti problematici o da storie esistenziali connotate da eventi abbandonici o traumatici che hanno trovato, nella vita del ristretto,  slantetizzazione  prevalentemente nella fase  immediatamente precedente  la commissione del reato stesso.

Contestualmente l’esperto ex.art.80 O. P. dovrà, in sinergia costante con  gli operatori penitenziari che , a vario titolo, si occupano di assistere e supportare il detenuto nelle varie attività trattamentali a lui destinate durante la vita intramuraria, stimolare, sostenere e gratificare  le attitudini e le predisposizioni  insite  nel soggetto, ciò al fine di fornire allo stesso individuo adeguati mezzi verso cui orientare il proprio reinserimento nella società dei liberi, individuando e riconoscendo nell’osservazione  scientifica il segmento di  congiunzione che lo separava dal raggiungimento di quella adeguatezza sociale di cui era carente.

 

 

Coautrice: Dott.ssa Valentina Arcidiacono, Esperto in Criminologia

 

 

 

 

 


[1]Sergi A., Caridi M., Genovese M., Azzarà A., Cuzzupoli M., Gullo J., Cioffi G., Morabito A., Modafferi N., “Reati sessuali: oltre la condanna”, in Giur. Pen., n. 12/2019.
[2]Sergi A., Caridi M., Genovese M., Azzarà A., Cuzzupoli M., Gullo J., Cioffi G., Morabito A., Modafferi N., op.cit.
[3] Ragusa L., “I sex offenders in carcere. Tra progettualità terapeutiche e deficit strutturali. sexoffenders in carcere. Tra progettualità terapeutiche e deficit strutturali”, in https://etd.adm.unipi.it/t/etd-03292016-165701/,  pag. 185.
[4] Ragusa L., op.cit.
[5] Ragusa L., op.cit.
[6] Radi R., “Benefici penitenziari per i condannati per reati ostativi”, in Filodiritto.com,  28 settembre 2021.
[7] Faldi F., “I reati sessuali: inquadramento normativo ed esecuzione penale”, in Aggressori sessuali, p. 51.
[8] Faldi F., op.cit.
[9]Faldi F., op.cit.
[10] C. Cass. 15 dicembre 1995, in Ced, 204365.

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Avv. Emanuele Mascolo

Dal 17 gennaio 2022 Avvocato iscritto presso il COA Trani. Dall'11 dicembre 2020 Mediatore Civile e Commerciale. Nell'A.A. 2018/2019 ho frequentato il master di II Livello in Criminologia Clinica presso Unicusano - Roma. Nell'A.A. 2017/2018 ho frequentato il master di I Livello in Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo presso Unicusano - Roma. il 19.04.2012 ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Foggia. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche nonchè relatore ad eventi e convegni giuridici.

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