Lotta al cyberbullismo: le nuove misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
Le nuove tecnologie hanno determinato grandi cambiamenti in pressoché ogni settore della vita quotidiana.
Per quanto concerne la sfera relazione, se, da un lato, questi strumenti hanno agevolato le connessioni tra persone fisicamente lontane, azzerando le distanze, dall’altro, hanno costituito terreno fertile per la commissione di nuovi reati o reati già esistenti ma attraverso nuove modalità.
In tale quadro, per prevenire e contrastare il dilagante fenomeno del cyberbullismo, nonché al fine di offrire protezione al minore che ne sia vittima, il 18 giugno scorso è entrata in vigore la Legge n. 71/2017.
Con l’espressione cyberbullismo si intende <<qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale o predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo>>[1].
Tutte le condotte citate costituiscono già di per sé reato [2], ma, qualora poste in essere attraverso strumenti informatici, in danno di minori ultraquattordicenni, realizzano il cyberbullismo.
In questi casi, la Legge in discorso prevede due azioni a protezione della vittima: 1) l’oscuramento, la rimozione o il blocco e 2) l’ammonimento.
AZIONI A TUTELA DEL MINORE
1) Oscuramento, rimozione, blocco
La prima misura è prevista dalla Legge allo scopo di tutelare la dignità del minore – quando a suo danno siano stati posti in essere uno o più atti sopra elencati, ossia quelli che costituiscono il cyberbullismo – è l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati diffusi in rete.
Affinché si ottenga questa misura, il minorenne stesso (se ultraquattordicenne) o il genitore (o, in mancanza, chi ne eserciti la responsabilità) deve inoltrare una richiesta in tal senso al titolare del trattamento dei dati o al gestore del sito internet o del social media.
Il soggetto responsabile che riceve l’istanza di oscuramento, rimozione o blocco, deve – entro ventiquattro ore – comunicare al richiedente di aver assunto l’incarico e – entro quarantotto ore – deve provvedervi.
La Legge, dunque, impone al responsabile di agire in tempi rapidi: il pregiudizio subìto il minore, infatti, si aggrava con lo scorrere del tempo perché sempre più persone possono avere accesso a quanto postato dal cyberbullista.
Ma se, trascorse le prime ventiquattro ore, il responsabile non comunica di aver assunto l’incarico di oscurare, rimuovere o bloccare il contenuto immesso in rete?
Il richiedente può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore.
2) Ammonimento
La seconda misura prevista dalla Legge a tutela del minore vittima di cyberbullismo è l’ammonimento del cyberbullista.
Nei casi di diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi attraverso internet da un minore ultraquattordicenne è possibile avvalersi della procedura dell’ammonimento [3].
In cosa consiste detta procedura? La vittima (ossia il minore ultraquattordicenne o il suo genitore, ovvero chi ne eserciti la responsabilità) può rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza per esporre quanto accaduto e richiedere al Questore di ammonire colui che ha commesso il fatto. Se il Questore ritiene fondata l’istanza, quest’ultimo procede all’ammonimento orale il cyberbullista, invitandolo ad osservare la legge.
La descritta procedura è attivabile solo se non sia proposta querela o presentata denuncia per il fatto subìto, in quanto l’inizio di un procedimento penale – l’unico effettivamente idoneo a tutelare il minore e a perseguire il colpevole – rende inutile l’ammonimento.
Nell’ambito dell’iter parlamentare per giungere all’approvazione della Legge in commento, la Camera – nell’articolo che disciplina l’ammonimento – aveva previsto anche la confisca obbligatoria degli strumenti informatici o telematici che fossero stati utilizzati per commettere il fatto; il Senato, tuttavia, ha espunto tale previsione dal disegno di legge che, tornato alla Camera, è stato approvato con voto pressoché unanime.
AZIONI A CARATTERE PREVENTIVO
La Legge, oltre a contenere le due misure volte ad offrire tutela ai minori vittime di cyberbullismo, prevede delle disposizioni a carattere preventivo per prevenire e contrastare il fenomeno sia sul piano nazionale che su quello scolastico.
1) Azione a carattere preventivo in ambito nazionale
La Legge prevede che venga istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo che rediga un “piano di azione integrato”.
Siffatto piano è volto a monitorare l’evoluzione del fenomeno, controllare i contenuti della rete, attraverso l’ausilio degli organi di Polizia postale e delle comunicazioni, nonché a promuovere iniziative di informazione attraverso periodiche campagne di prevenzione e sensibilizzazione del fenomeno, mediante organi di comunicazione, di stampa e soggetti privati.
Il piano di azione dovrà essere ”integrato” con il “codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” a indirizzato a tutti gli operatori della rete internet e, nello specifico, a quelli che forniscono servizi di social networking.
2) Azione a carattere preventivo in ambito scolastico
E’ affidato al MIUR il compito di adottare delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, da aggiornare con cadenza biennale.
Siffatte linee sono volte alla formazione del personale didattico, a promuovere un ruolo attivo degli studenti nel contrastare il fenomeno, ad adottare misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, oltre che ad adottare iniziative di prevenzione e contrasto, anche attraverso l’ausilio delle Forze di polizia e associazioni presenti sul territorio.
IN CONCLUSIONE
Questa Legge non sembra incidere in maniera determinante nella lotta al cyberbullismo, né nel senso di predisporre misure particolarmente efficaci per la repressione del fenomeno, né in termini di effettiva tutela dei minori coinvolti.
Ciononostante, l’emanazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 71/2017 è molto importante in quanto evidenzia come, anche a livello nazionale, si stia iniziando a prendere consapevolezza della portata di un fenomeno in costante espansione.
Pertanto, se da un lato è necessario educare i minori (e con essi anche chi è preposto alla loro educazione) ad un utilizzo responsabile della rete, dall’altro, non si può prescindere dall’adozione di misure volte a prevenire e reprimere il fenomeno, garantendo, al tempo stesso, una tutela adeguata per le vittime, nonché la rieducazione dei minori autori di tali condotte.
[1] Art. 1, comma 2, Legge n. 71/2017.
[2] Fatta eccezione per l’ingiuria che è stata depenalizzata.
[3] Procedura ex art. 8, commi 1 e 2, Decreto Legge n. 11/2009, convertito dalla Legge n. 38/2009.
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Avv. Livia Cherubino - Milano
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