Lottizzazione abusiva: reato, sanzioni e confisca

Lottizzazione abusiva: reato, sanzioni e confisca

Cos’è la lottizzazione abusiva? 

L’art. 30, comma 1, del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) definisce la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio come quelle opere che comportano una trasformazione urbanistica o edilizia di terreni, effettuate a spregio delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o dettate dalle leggi statali/regionali o, altresì, compiute senza autorizzazione.

Si configura, inoltre, in presenza di una trasformazione mediante il frazionamento e la vendita, o altri atti equipollenti, del terreno in lotti, che per natura denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Lottizzazione abusiva: le diverse forme 

  • lottizzazione abusiva materiale, si configura allorché vengano poste in essere opere che determinano la trasformazione urbanistica/edilizia di un terreno edificabile, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici che possono consistere sia in costruzioni vere e proprie, sia in lavori di urbanizzazione primaria e secondaria o di mutamento di destinazione d’uso di edifici già esistenti;

  • negoziale (o cartolare), si ha quando la trasformazione urbanistico/edilizia viene posta in essere mediante il frazionamento e la vendita del terreno in lotti, che per caratteristiche denuncino in modo chiaro la destinazione a scopo edificatorio;

  • mista, che nasce dalla commistione delle due attività predette, ovvero quando al frazionamento del terreno in lotti viene fatta seguire la vendita e la successiva edificazione. O anche in caso di frazionamento e successiva alienazione di un complesso immobiliare già edificato, con il mutamento della relativa destinazione d’uso.

Lottizzazione abusiva: il reato di lottizzazione abusiva 

Il reato di lottizzazione abusiva, di natura contravvenzionale, disciplinato dall’art. 44, lett. c) del Testo Unico dell’Edilizia, si concretizza nel momento in cui un soggetto realizza un’opera in assenza di autorizzazione amministrativa o in mancanza di dichiarazione dell’inizio di attività o, ancora, su suolo non edificabile.

La pena prevista è l’arresto sino a due anni e l’ammenda da euro 15.493 a 51.645.

Elementi costitutivi del reato sono:

– oggettivo, è un reato a forma “libera”, in quanto per la sua integrazione è sufficiente un qualsiasi utilizzo abusivo del terreno, e a forma “progressiva”, in quanto sussiste anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, atteso che tali iniziali attività, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi che incidono sull’assetto urbanistico;

– soggettivo, a dispetto di un primo orientamento giurisprudenziale, oramai risalente nel tempo, che definiva tale reato di natura esclusivamente dolosa (per la cui sussistenza è necessario che l’evento sia previsto e voluto dal reo), oggi è pacifico in giurisprudenza che lo stesso abbia una connotazione cd. a “consumazione alternativa”, ovvero può realizzarsi sia per difetto di autorizzazione a costruire, sia per contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici. Sicché anche la semplice colpa può valere ad integrare il reato di lottizzazione abusiva.

Ai sensi dell’art. 44 c. 2 del d.P.R. n. 380/2001, la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, disporrà la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite. Per effetto della confisca i terreni vengono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

Il reato di lottizzazione abusiva si prescrive in 4 anni, in assenza di atti interruttivi, e comincia a decorrere dal momento della consumazione del reato. Diversamente, il termine è di 5 anni, se vi sono stati atti di interruzione della prescrizione.

Ma quando può dirsi consumato il reato di lottizzazione abusiva?

Secondo la giurisprudenza, il reato di lottizzazione abusiva, avente natura di reato permanente, cessa:

– con il completamento dell’attività edificatoria;

– con il completamento delle opere di urbanizzazione.

Lottizzazione abusiva: sanzioni amministrative

Dal punto di vista amministrativo, ai sensi dell’art. 30, co. 7 ss., T.U., nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

Trascorsi 90 giorni, le aree lottizzate vengono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del Comune, con successiva demolizione delle opere abusive.


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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università. Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi. Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring. Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.

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