L’uomo può non riconoscere il proprio figlio?

L’uomo può non riconoscere il proprio figlio?

Una delle preoccupazioni più grandi per una giovane coppia è che la donna rimanga incinta. A causa di questo potrebbe accadere che il padre si disinteressi del nascituro e scappi da una relazione, dal suo punto di vista difficile.

Peccato però che all’uomo non sia consentito abbandonare la futura mamma e “scappare in Messico o altri luoghi lontani”, disinteressandosi del pargolo. A tutela della mamma interviene la legge. Nello specifico, la giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che il padre sia obbligato a riconoscere il figlio come proprio e a garantirgli un congruo mantenimento fino al raggiungimento della maggiore età e della indipendenza economica.

È necessario premettere che è una libera scelta della donna se portare avanti la gravidanza o se ricorrere all’aborto, comunque consentito soltanto nei primi 90 giorni della stessa gravidanza. L’uomo non ha alcuna voce in capitolo e non può in alcun modo opporsi.  L’uomo, in altre parole, subisce la scelta della donna, a cui non può sottrarsi, anche nel caso in cui voglia tenere il bambino.

Il padre, d’altra parte, non è in nessun modo liberato dalle sue responsabilità di genitore, neanche se abbia il consenso della madre, come accadrebbe se la stessa conceda all’uomo di disinteressarsi della questione; infatti, la stessa mamma e/o il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, possono agire dinanzi al giudice, al fine di chiedere il riconoscimento ed anche il risarcimento per le carenze economiche ed affettive subite nel corso del tempo. Chiaramente, una condanna in tal senso sarebbe pregiudizievole per le finanze dell’uomo, il quale sarebbe costretto a pagare una somma particolarmente elevata, nel caso di periodi di tempo molto lunghi. In un panorama siffatto, l’uomo deve accettare le conseguenze di quanto accaduto e procedere con il riconoscimento del bambino.

Per liberarsi egli ha, tuttavia, la possibilità di svolgere il prelievo ematico ai fini del test del DNA, che, se negativo, lo libererebbe dai suoi oneri nei confronti del nascituro.

Relativamente a questo, il Codice civile prevede all’articolo 277 [1] che il giudice possa ordinare a carico del padre il pagamento di un assegno di mantenimento per l’istruzione e l’educazione del proprio figlio minore, in proporzione alla sua capacità economica, in maniera retroattiva decorrente dalla nascita. Può inoltre prevedere che il padre debba provvedere alle spese ordinarie e straordinarie in ordine alle necessità e interessi del minore.

Il giudice dispone nel caso concreto una CTU per verificare la compatibilità biologica tra il DNA del figlio e quella dell’uomo. Proprio a tale verifica l’uomo non può sottrarsi senza un giustificato motivo, perché questo rifiuto sarebbe valutato in maniera negativa dal giudice ai sensi dell’art. 116, co. 2, del Codice di procedura civile, anche in assenza di prove circa i rapporti sessuali tra le parti e l’effettivo concepimento.

Il giudice, infatti, può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. In base a questo principio, dal rifiuto di sottoporsi alle indagini ematologiche, il quale si fonda sulla capacità di autodeterminazione di un soggetto, l’Autorità giudicante può perfino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda, globalmente considerata. Questo orientamento peraltro è ribadito nella sentenza della Cassazione n. 4221 del 2021 [2].

In conclusione l’ordinamento italiano si fonda su un principio di tutela dell’interesse del minore, il quale si mostra sin da subito bisognoso delle cure di entrambi i genitori. L’uomo nello specifico deve assumersi le proprie responsabilità e mostrarsi abbastanza maturo da accogliere suo figlio nella propria vita.

Il riconoscimento, quindi, è un passo importante nel rapporto tra padre e figlio, anche perché, nel caso in cui il primo non sia economicamente indipendente, obbligati sarebbero i suoi genitori, ormai nonni del bambino.

D’altro canto, però, un panorama siffatto può anche essere a tutela dell’uomo. Superata la fase critica della situazione, egli potrebbe rendersi conto del proprio sbaglio e cercare di entrare nella vita di suo figlio. In questa maniera, anche se è pregiudizievole nei suoi confronti soprattutto a livello economico, egli può diventare partecipe della vita del proprio figlio (e, perché no, anche della donna) ed esercitare il proprio diritto/dovere di vigilanza sulla sua istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice nel caso in cui ritenga che siano state prese decisioni non consone ai suoi interessi.

 

 

 

 

 

 


[1] Art. 277 c.c.: La sentenza che dichiara la filiazione [naturale] produce gli effetti del riconoscimento [258 ss.]. Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e la educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
[2] Cass., Sez. I, 17 febbraio 2021, n. 4221: “nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto”, cosicché “non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti”

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Dott. Antonio D'Atteo

Laureato presso l'Università di Foggia, con tesi in Diritto Processuale Amministrativo dal titolo "Ordine di trattazione del ricorso principale e ricorso incidentale", attualmente praticante in diritto del lavoro e diritto tributario

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