L’uso della forza nelle forze dell’Ordine: dal Caso Masini al confronto internazionale
a cura di Alessio Matarazzo e Caren Di Carmine
Abstract. Esaminare l’uso della forza da parte delle forze di polizia e l’approccio legislativo derivante da tale azione diventa fondamentale quando gli operatori delle forze dell’ordine sono coinvolti e costretti in situazioni di alto rischio richiedenti un uso legittimo della forza, inclusa quella letale. In Italia, tale uso della forza è soggetto a indagine come “atto dovuto”, ma questo processo comporta implicazioni legali, economiche e psicologiche per gli operatori coinvolti. Il documento confronta la legislazione italiana con quella di altri Paesi dove le forze di polizia godono di una tutela legale differente, esaminando anche le implicazioni in un contesto di giustizia internazionale. Si riflette infine sul ruolo delle relazioni internazionali nel coordinamento delle politiche di sicurezza e nell’armonizzazione delle leggi sull’uso della forza.
Profili giuridici e uso legittimo della forza
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio è un soggetto che esercita una funzione particolare poiché entra in contatto con una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa come si evince negli art. 357 c.p. e ss. Essi hanno il dovere di adempiere le loro attività conformemente alle ragioni di giustizia di sicurezza e di ordine pubblico di igiene e sanità e senza ritardo. Qualora tali criteri non siano rispettati vi è un’omissione ex art. 328 c.p. I soggetti che svolgono funzione di polizia giudiziaria in qualità di ufficiali e di agenti ai sensi dell’art. 57 c.p.p. data la particolarità delle attività svolte a tutela della sicurezza pubblica sono in servizio permanente sul punto si è espressa anche le sezioni penali della Cassazione, sez. VI, con sentenza n. 9691, 3 marzo 2003. L’uso della forza da parte delle forze di polizia e in particolare l’uso della forza letale, è uno degli aspetti più discussi e controversi nel diritto penale e nelle politiche di sicurezza pubblica. In Italia, gli operatori di polizia ed i militari che fanno uso della forza, anche in situazioni
di legittima difesa, sono soggetti ad un rigoroso controllo giuridico. Questo fenomeno è giustificato come un “atto dovuto”, ma tale indagine, pur essendo una misura di protezione per la legittimità e i diritti umani, può comportare conseguenze gravose per gli operatori coinvolti, come lo stress psicologico, le spese legali e l’incertezza giuridica. Sebbene la maggior parte degli stati riconosca il diritto degli agenti di polizia all’uso della forza per difesa di sé stessi o di terzi, le modalità di applicazione e il controllo giuridico variano notevolmente. Il documento si propone di analizzare come la legislazione italiana si rapporti con quella di altri Paesi, dove le forze di polizia possono essere più tutelate o, al contrario, meno protette, e come questi approcci influenzino le relazioni internazionali e la cooperazione giuridica. Si ravvisa a tal proposito che il codice penale autorizza l’utilizzo delle armi, quando se ne ravvisi lo stato di necessità. L’ufficiale di polizia giudiziaria, in quanto rappresentante dell’autorità giudiziaria agisce con il fine ultimo di salvaguardare gli interessi della collettività. Vi sono stati numerosi casi nel corso dei quali le forze dell’ordine si sono trovate di fronte a situazioni nelle quali l’incolumità pubblica subiva un pericolo imminente, da cui il necessario dovere di salvare sé od altri dal pericolo, art. 54 c.p. da cui in extrema ratio, la scelta di utilizzare l’arma di ordinanza, sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 ottobre 2014, n. 41038. I recenti fatti di cronaca verificatesi a Rimini, hanno posto il Maresciallo Masini in una condizione in cui l’unico strumento difensivo a sua disposizione veniva rappresentato dall’arma d’ordinanza, per cui vi è una scriminante. L’orientamento giurisprudenziale si esprime in un’ottica di bilanciamento dei diritti. Laddove gli interessi coinvolti abbiano ad oggetto l’integrità fisica e la vita, l’uso delle armi è scriminato in virtù del più elevato principio costituzionale. La stessa Suprema Corte di Cassazione si è espressa a riguardo con la Sentenza n. 854 del 2008.
Il Caso Masini-Sitta
Villa Verucchio (Rimini), durante la notte di capodanno 2025 un uomo di origine egiziana ha aggredito diverse persone armato di coltello. L’episodio ha avuto origine con l’aggressione da parte dell’uomo senza alcun apparente motivo ed il ferimento di un giovane di 18 anni in procinto di acquistare un pacchetto di sigarette ad un distributore automatico. Successivamente circa un’ora dopo, l’egiziano è tornato sul posto e si è scagliato contro altre tre persone, tra questi una coppia di anziani e una ragazza. L’intervento degli operatori dell’arma dei carabinieri con il comandante Luciano Masini,è stato tempestivo, egli ha infatti esploso un colpo di avvertimento in aria per sedare l’assalto. L’aggressore nonostante i numerosi richiami ricevuti, ha continuato ad agire minacciosamente, avvicinandosi al carabiniere brandendo il coltello. In quel momento, per difendersi e proteggere i colleghi e i cittadini presenti, il militare ha sparato un colpo fatale. Il sottufficiale coinvolto è accusato dal PM per eccesso di difesa come “Atto dovuto”.
Il Presidente Del Consiglio Giorgia Meloni ha preso una posizione decisa sul caso del maresciallo Luciano Masini, coinvolto nell’uccisione di Muhammad Sitta. “La prontezza del maresciallo ha evitato tragedie, salvando la vita sua e dei colleghi”, la premier ha anche chiesto all’Arma dei Carabinieri di sostenere le spese legali per la difesa del maresciallo e ha annunciato l’intenzione di chiedere al generale Luongo un riconoscimento ufficiale per il suo coraggio. L’incidente ha portato l’ufficiale a essere indagato per eccesso di legittima difesa con la Procura che ha definito l’iscrizione nel registro degli indagati come “atto dovuto”, necessario per chiarire i fatti accaduti quella notte. La giustizia farà il suo corso, tuttavia sono evidenti le manifestazioni di solidarietà da parte degli abitanti di Villa Verrucchio per aver difeso i suoi concittadini.
Il Contesto giuridico Italiano e un confronto con altri Paesi L’articolo 52 del Codice Penale italiano stabilisce che l’uso della forza è giustificato in caso di pericolo imminente per la propria vita o quella di altri, ma solo se l’azione è necessaria e proporzionata, quindi in Italia l’uso della forza da parte delle forze di polizia è autorizzato e disciplinato dal Codice Penale che stabilisce ne stabilisce i criteri per la legittima difesa e l’uso della forza in situazioni di pericolo imminente. Tuttavia, anche quando l’uso della forza è giustificato, gli operatori delle forze dell’ordine sono soggetti a indagini giuridiche che verificano la legittimità dell’azione. Questo atto d’indagine viene definito “atto dovuto” in quanto ogni intervento che comporti l’uso della forza viene sottoposto a una valutazione giuridica. Se da un lato questo meccanismo è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti umani e la trasparenza, dall’altro lato comporta conseguenze psicologiche, economiche e legali per gli operatori coinvolti, che possono trovarsi in una posizione di incertezza per anni. La lunga durata delle indagini e i costi legali possono rappresentare un deterrente per gli operatori delle forze dell’ordine, influenzando negativamente la loro morale e efficacia operativa. Senza dubbio l’approccio giuridico italiano è più rigoroso rispetto ad altre Nazioni dove le forze di polizia possono beneficiare di una maggiore protezione legale o di un margine di discrezionalità più ampio.
In Germania, l’uso della forza da parte della polizia è regolato da principi analoghi a quelli previsti nel sistema giuridico italiano ponendo forte enfasi sulla necessarietà e sulla proporzionalità dell’azione. La legge tedesca stabilisce che l’uso della forza deve essere sempre giustificato dalla esigenza di proteggere la vita, prevenire un crimine grave o difendere sé stessi e gli altri da un pericolo imminente. In particolare, l’articolo 32 del Codice Penale Tedesco (Strafgesetzbuch, StGB) stabilisce che un atto di violenza, come l’uso della forza, può essere considerato giustificato solo se è strettamente necessario per prevenire danni maggiori. Rispetto al sistema italiano, la Germania adotta un approccio più equilibrato a proposito della tutela legale degli agenti di polizia. Il sistema giuridico tende infatti a non criminalizzare automaticamente gli agenti quando utilizzano la forza nell’esercizio del loro dovere. Questo approccio si basa sulla presunzione di legittimità dell’azione degli agenti, che viene scrutinata solo in seguito, qualora emergano dubbi sulla sua necessarietà o proporzionalità. In Germania, inoltre gli agenti ricevono un’intensa preparazione psicologica e pratica sull’uso della forza, che include la gestione delle situazioni di alta tensione senza ricorrere immediatamente alla violenza fornendo gli strumenti per ridurre al minimo il rischio di danni collaterali.
La Francia dispone di un sistema giuridico che permette alle forze di polizia di usare la forza letale in situazioni di pericolo imminente. Tuttavia, come in Italia, l’uso della forza è regolato da leggi specifiche che prevedono che l’azione sia necessaria e proporzionata. In Francia, in particolare, l’uso della forza letale da parte della polizia è regolato dalla legge sulla sicurezza interna e dalla legge contro il terrorismo. La giustizia francese è molto attenta a garantire il rispetto dei diritti umani anche in contesti di antiterrorismo, ma non mancano discussioni e critiche in merito alla proporzionalità dell’uso della forza.
Nel Regno Unito, l’uso della forza da parte delle forze di polizia è regolato dalla Common Law e da leggi specifiche come il Criminal Law Act 1967. Sebbene l’uso della forza letale sia ammesso solo in circostanze di legittima difesa, il sistema giuridico britannico è noto per essere più flessibile rispetto ad altri paesi, soprattutto per quanto riguarda la discrezionalità nell’uso della forza. La polizia britannica è anche tenuta a rispettare il principio della de-escalation, ovvero l’obbligo di ridurre al minimo l’uso della violenza.
In Spagna, l’uso della forza da parte delle forze di polizia è regolato dal Codice Penale e dalle normative specifiche che disciplinano l’ordine pubblico. La Spagna ha una legislazione permissiva nell’uso della forza, anche in contesti di manifestazioni pubbliche o scontri sociali. Tuttavia, le forze di polizia spagnole sono regolate da un sistema che favorisce la proporzionalità nell’uso della forza, e l’abuso di questa può portare a sanzioni legali. Nonostante ciò, le critiche sulla gestione della violenza nelle manifestazioni sono frequenti.
Questo breve excursus su alcuni ordinamenti giuridici europei dimostra come tendenzialmente gli approcci all’atto dovuto presentino di base numerose affinità.
In Russia, le forze di polizia hanno un’ampia discrezionalità nell’uso della forza. Infatti, La legge russa consente l’uso della forza letale in caso di minaccia immediata alla sicurezza di un agente o di altre persone, le forze di polizia godono di una notevole discrezionalità nell’uso della forza, inclusa la possibilità di ricorrere alla forza letale in situazioni in cui vi sia una minaccia immediata alla sicurezza di un agente o di altre persone. La legislazione russa, in particolare il Codice Penale della Federazione Russa, consente agli agenti di utilizzare la forza, anche letale, se percepiscono un pericolo imminente per la loro vita o per la vita di altre persone. Tuttavia, questa ampia facoltà di intervento solleva preoccupazioni significative in relazione alla proporzionalità dell’uso della forza e alla protezione dei diritti umani. Nonostante le leggi che dovrebbero limitare l’uso della forza letale e garantire la protezione dei diritti civili, l’implementazione di queste norme rimane frequentemente carente, alimentando preoccupazioni sul rispetto dei diritti fondamentali in Russia.
Negli Stati Uniti il concetto di legittima difesa è un principio ampiamente accettato e l’uso della forza letale è giustificato anche in base alla percezione del pericolo da parte dell’agente, che ha un ampio margine di discrezionalità nell’interpretare le minacce. Le forze di polizia sono autorizzate a usare la forza o anche la forza letale in situazioni di autodifesa o per proteggere altre persone da un pericolo imminente questo approccio però ha sollevato critiche per abusi da parte delle forze di polizia, soprattutto nei confronti delle minoranze etniche.
In Israele, l’uso della forza letale da parte delle forze di polizia è giustificato in contesti di sicurezza nazionale. Le forze di polizia israeliane godono di un ampio margine di discrezionalità nell’uso della forza, specialmente in scenari legati a minacce terroristiche. Tuttavia, le critiche internazionali sono frequenti per l’uso sproporzionato della forza in operazioni di polizia, in particolare nelle aree palestinesi.
In Sudafrica, l’uso della forza è giustificato in circostanze di legittima difesa e autodifesa. Le forze di polizia sudafricane sono autorizzate a usare la forza letale in caso di minaccia imminente, ma il paese ha dovuto affrontare numerose critiche internazionali per l’uso eccessivo della violenza durante le operazioni contro le manifestazioni.
Il Canada ha una legislazione che protegge i diritti degli agenti di polizia, permettendo loro di usare la forza letale in caso di pericolo imminente per la loro vita o quella di altre persone. Tuttavia, il modello canadese è noto per la sua attenzione al controllo civile e alla trasparenza nelle operazioni di polizia. Ogni incidente che coinvolge l’uso della forza letale è soggetto a indagine indipendente da parte di commissioni esterne, come il S.I.S.I. (Special Investigations Unit).
Relazioni Internazionali e Cooperazione Giuridica
Nel contesto delle relazioni internazionali l’uso della forza da parte della polizia è regolato da una serie di trattati internazionali e convenzioni che mirano a garantire che l’impiego della violenza sia sempre necessario, proporzionato e giustificato. Tali normative sono fondamentali per armonizzare le leggi e le pratiche tra i diversi paesi, creando un quadro comune di protezione dei diritti umani e di rispetto delle norme internazionali. Tra i principali strumenti giuridici che disciplinano l’uso della forza vi sono la Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti dell’Uomo, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e Altri Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che stabiliscono limiti stringenti sull’uso della forza da parte delle autorità statali, incluse le forze di polizia.
In tale contesto, la Corte Penale Internazionale (CPI) gioca un ruolo cruciale nel perseguire crimini internazionali, tra cui crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini di aggressione, che possono coinvolgere l’uso illecito della forza da parte di forze di polizia e militari. La CPI è un tribunale internazionale con sede all’Aia, che ha il compito di giudicare i principali responsabili di crimini che colpiscono la comunità internazionale nel suo insieme, compreso l’uso eccessivo della forza da parte degli Stati. La Corte agisce ponendosi come strumento di giustizia globale, garantendo che le violazioni dei diritti umani non rimangano impunite e che i colpevoli vengano portati davanti alla giustizia. La cooperazione tra Stati è fondamentale per il successo delle missioni della CPI e per il rispetto delle normative internazionali sull’uso della forza. Gli Stati devono collaborare strettamente per indagare, prevenire e perseguire i crimini di guerra, contribuendo al rafforzamento del diritto internazionale e alla protezione dei diritti fondamentali. L’efficacia delle misure di prevenzione dipende dalla volontà degli Stati di rispettare e applicare le leggi internazionali, nonché dalla cooperazione tra le agenzie nazionali e internazionali. In questo senso, la lotta contro l’impunità per crimini commessi dalle forze di polizia è essenziale per promuovere la pace, la sicurezza e il rispetto dei diritti umani a livello globale.
Conclusioni
Il confronto tra la legislazione italiana e quella di altri paesi evidenzia le profonde differenze nelle modalità con cui l’uso della forza da parte delle forze di polizia viene giustificato e regolato. In Italia, il sistema giuridico si esprime con forte enfasi sulla protezione dei diritti umani e sul rigoroso controllo giuridico delle azioni delle forze dell’ordine. L’uso della forza è strettamente regolato dalla legge, e gli agenti sono tenuti a giustificare ogni loro azione in modo dettagliato. In caso di uso della forza letale, gli agenti sono sottoposti a un’indagine che può risultare lunga e complessa, un processo che sebbene fondamentale per garantire la legittimità dell’operato delle forze di polizia, può risultare oneroso sia per gli agenti che per le istituzioni coinvolte. Questo sistema mira a prevenire abusi, talvolta tuttavia la normativa presenta alcune lacune, le quali potrebbero ripercuotersi dal punto di vista legale sui pubblici ufficiali esercenti le loro funzioni, per aver compiuto azioni che seppur legittime, potrebbero incorrere in una interpretazione sfavorevole. Diversamente paesi come gli Stati Uniti e Israele offrono alle forze di polizia una maggiore discrezionalità nell’uso della forza. Ad esempio, negli Stati Uniti, le forze dell’ordine godono di una certa libertà nell’applicazione della forza, spesso giustificata dalla percezione di minaccia immediata. Tuttavia, questo approccio ha suscitato preoccupazioni per abusi di potere e per il rischio che gli agenti agiscano senza adeguato controllo, soprattutto in contesti di disordini civili o manifestazioni. Le critiche riguardano anche la disparità di trattamento tra diverse categorie sociali, con alcuni gruppi etnici che risultano essere più frequentemente oggetto di uso eccessivo della forza. L’approccio giuridico in Germania e Russia è generalmente più permissivo, permettendo alle forze di polizia di agire in modo rapido e diretto in situazioni di pericolo, ma senza compromettere la protezione legale degli agenti. In Germania, ad esempio, l’uso della forza è considerato giustificato se la sua necessità è chiara e proporzionata, ma la legge tende a tutelare gli agenti, non criminalizzando automaticamente le loro azioni. In Russia, sebbene le forze di polizia abbiano un ampio margine di discrezionalità, i meccanismi di responsabilità sono più sfumati, sollevando preoccupazioni per possibili violazioni dei diritti umani. La sfida globale è quella di trovare un equilibrio tra la protezione legale delle forze di polizia e il rispetto dei diritti umani, in modo che gli agenti possano operare efficacemente, senza temere ripercussioni ingiustificate, ma garantendo al contempo che l’uso della forza sia sempre necessario, proporzionato e giustificato. La cooperazione internazionale è essenziale per armonizzare le normative sull’uso della forza e per assicurare che le forze di polizia, in qualsiasi paese, agiscano in conformità con gli standard internazionali di diritti umani.
Riferimenti
Art. 57 c.p.p. 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.
Gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri sono considerati in Servizio permanente e non cessano dalle loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 337 c.p., non spiega alcun effetto la circostanza che il militare fosse fuori servizio al momento del suo intervento.
R. Donizzetti, L’uso legittimo delle armi tra l’affermazione del principio di proporzionalità e le incertezze giurisprudenziali in materia di fuga, diritto penale contemporaneo, p. 5.
Sentenza n. 854 del 2008 secondo cui «perché possa riconoscersi la scriminante dell’uso legittimo delle armi, quale prevista dall’art. 53 cod.pen., occorre: che non vi sia altro mezzo possibile; che tra i vari mezzi di coazione venga scelto quello meno lesivo; che l’uso di tale mezzo venga graduato secondo le esigenze specifiche del caso, nel rispetto del fondamentale principio di proporzionalità. Ove risultino soddisfatte tali condizioni è da escludere che si possa porre a carico dell’agente il rischio del verificarsi di un evento più grave rispetto a quello da lui perseguito
Articolo 52 del Codice Penale Italiano (Legittima difesa): stabilisce che l’uso della forza è giustificato in caso di pericolo imminente, purché l’azione sia proporzionata.
Articolo 53 del Codice Penale Italiano (Uso della forza da parte di pubblici ufficiali): prevede che l’uso della forza da parte di poliziotti e militari sia giustificato quando essi agiscono per adempiere ai loro doveri.
Legge 121/1981 (Ordinamento della Polizia di Stato): Regola la formazione delle forze di polizia e l’uso della forza nelle operazioni di polizia.
GER – Codice Penale Tedesco, Art. 32: regola l’uso della forza letale da parte della polizia in caso di minaccia immediata alla vita.
Legge sulla Polizia: stabilisce le modalità operative e l’uso della forza nelle operazioni di polizia.
FRA- Codice Penale Francese, Articolo 122-5: stabilisce che l’uso della forza letale è giustificato in caso di legittima difesa contro un pericolo immediato.
Legge sulla Sicurezza Interna (2001): regola le modalità di intervento delle forze di polizia in contesti di sicurezza nazionale.
UK – Criminal Law Act 1967, Sezione 3: stabilisce che un agente di polizia può usare la forza letale solo Quando è strettamente necessario.
Police and Criminal Evidence Act 1984: disciplina le modalità di intervento e l’uso della forza nelle operazioni di polizia.- Polizeigesetz (Legge sulla polizia): stabilisce le modalità operative delle forze di polizia, inclusi i limiti all’uso della forza.
ES – Art. 20 della Legge Organica 4/2015 sulla Sicurezza Nazionale: regola l’uso della forza da parte delle forze di polizia in situazioni di rischio per la sicurezza nazionale.
Art. 23 Codice Penale Spagnolo: stabilisce le condizioni in cui l’uso della forza letale è giustificato per la polizia.
RUS – Codice Penale Russo, Art. 37: prevede che l’uso della forza sia giustificato in caso di difesa contro una minaccia immediata alla vita.
USA – Fifth Amendment della Costituzione degli Stati Uniti: riconosce il diritto alla vita e alla libertà, ma consente l’uso della forza letale da parte della polizia in caso di pericolo imminente.
Legge sulla polizia (diverse leggi statali e federali): stabilisce le linee guida per l’uso della forza, e in alcuni stati, fornisce una protezione legale estesa agli agenti di polizia.
ISR – Riferimenti normativi: Israeli Penal Code: Regola l’uso della forza in contesti di sicurezza nazionale, giustificando la forza letale in caso di minaccia.
Legge sulla Sicurezza Nazionale: regola l’uso della forza in situazioni di emergenza e minacce alla sicurezza.
ZAF – Criminal Procedure Act, Section 49 (Sudafrica): stabilisce le circostanze in cui l’uso della forza letale è giustificato da parte della polizia. Constitution of South Africa, Section 12: protegge il diritto alla vita e alla dignità, ma consente l’uso della forza in difesa
CAN – Criminal Code of Canada, Sezione 25: prevede che l’uso della forza sia giustificato solo in caso di legittima difesa o per prevenire un crimine grave.
Police Act (British Columbia): regola l’uso della forza e le indagini post-incidente.
Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (CPI): Regola la giurisdizione e le competenze della CPI in relazione ai crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità.
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU): Fornisce le linee guida per l’uso della forza, compresa la forza letale, in contesti di polizia.
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Alessio Matarazzo
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