Macellazione secondo i riti religiosi (cosiddetta Macellazione rituale)

Macellazione secondo i riti religiosi (cosiddetta Macellazione rituale)

La macellazione rituale assume una valenza particolare se ricondotta all’interno di un discorso politico favorevole all’integrazione in Italia di soggetti appartenenti culture diverse. In ambito ebraico ed islamico, essa viene praticata secondo modalità tecniche che prevedono il taglio netto della trachea e dell’esofago dell’animale destinato all’abbattimento, provocando un dissanguamento rapido e abbondante. Abilitata a compiere l’operazione è una figura professionale dotata di una specifica preparazione cui si associa una condotta di vita irreprensibile e conforme ai precetti religiosi.

La macellazione rituale si basa sul rispetto di precetti ben precisi imposti da alcune religioni. Sia la legge islamica che i precetti ebraici prescrivono una serie di regole da seguire per rendere la carne commestibile ai fedeli di queste religioni. Le caratteristiche del procedimento di abbattimento dell’animale sono riassunte nel termine Halal (lecito), per i musulmani, e Kosher per gli ebrei.

La legge n. 439 del 2 agosto 1978 costituisce la base di partenza della disciplina giuridica italiana in materia di macellazione rituale. Trattasi di un complesso di norme incentrato sull’importanza dello stordimento dell’animale destinato all’abbattimento, al fine di ridurre al massimo le sue sofferenze.

Nel 1998, poi, il d.lgs. n.333 ha stabilito che le disposizioni concernenti l’obbligo dello stordimento non si applicano alle macellazioni eseguite secondo i riti religiosi e, che, in tal caso, l’autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione è l’autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni.

Una proposta di legge del 2008, comportante delle modifiche al decreto pocanzi citato, rimarca, invece, l’importanza di scongiurare qualsiasi tipo di sofferenza per gli animali e chiede che ogni tipologia di macellazione sia preceduta da un preventivo stordimento degli animali.

La disciplina europea

Anche in ambito europeo qualcosa è stato fatto: il 24 settembre del 2009, infatti, il consiglio UE ha approvato il regolamento relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, la cui entrata in vigore fu prevista per il 1° gennaio 2013. Obiettivo del Regolamento è quello di realizzare un giusto equilibrio tra la protezione della libertà religiosa, il benessere degli animali e i riti religiosi vigenti negli stati membri.

Nel rispetto della libertà di religione, così come stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il Regolamento 1099/2009 (CE) concede un certo grado di sussidiarietà a ciascun stato membro.

In Italia è stata concessa la deroga purché la macellazione rituale avvenga in macelli autorizzati e sotto controllo delle autorità sanitarie locali.

Il Servizio veterinario territorialmente competente effettuerà un sopralluogo per verificare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento ed emetterà, qualora tali requisiti siano rispettati, parere favorevole alla macellazione rituale.

Di recente, la corte di giustizia europea, nella sentenza del 26-02-2019, n. causa C-497/17, si è pronunciata affermando che, poiché l’obiettivo delle norme dell’Ue relative all’etichettatura biologica consiste nel “tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici”, è importante vigilare affinché sia garantito che gli alimenti che recano il logo di produzione “bio” dell’Unione europea siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto delle norme più elevate, segnatamente in materia di benessere degli animali.

Per questi motivi, la Corte ha deciso che le regole di diritto dell’Unione non consentono l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati assoggettati a macellazione rituale senza stordimento preventivo, così come previsto dal regolamento CE 1099/2009, art. 4, par.1.

Nello specifico, oggetto della pronuncia verteva sulla controversia tra, da una parte, l’associazione Œuvre d’Assistance aux bêtes d’Abattoirs (Ente di assistenza agli animali da abbattere; in prosieguo: l’«associazione OABA») e, dall’altra, il ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro francese dell’Agricoltura e dell’Alimentazione; in prosieguo: il «Ministro dell’Agricoltura»), Bionoor SARL, Ecocert France SAS (in prosieguo: «Ecocert») e l’Institut national de l’origine et de la qualité (Istituto nazionale francese delle denominazioni di origine e di qualità; in prosieguo: l’«INAO»), riguardo alla domanda dell’associazione OABA di vietare la pubblicità e la commercializzazione di prodotti di carne bovina del marchio «Tendre France», certificati «halal» e recanti la dicitura «agricoltura biologica».

La Corte ha, inoltre, ricordato che alcuni studi scientifici hanno dimostrato che lo stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento della macellazione. La pratica della macellazione rituale, nel corso della quale l’animale può essere macellato senza stordimento preventivo, è autorizzata nell’Ue in deroga alle regole generali e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, ma non è tale da attenuare del tutto il dolore, la paura o la sofferenza degli animali in modo tanto efficace quanto la macellazione che invece lo prevede. Lo stordimento, infatti, è necessario per indurre nell’animale uno stato di incoscienza e di perdita di sensibilità tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza.


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Francesco Di Iorio

Francesco Di Iorio, autore di diversi articoli per Salvis Juribus, collabora con la rivista sin dall'anno 2020. Laureato in Giurisprudenza con voto 110/110. Appassionato di Diritto Costituzionale, presenta la sua tesi dal titolo "Discriminazioni di genere: giurisprudenza costituzionale ed evoluzione normativa". Praticante notaio dal febbraio 2021, sta approfondendo i suoi studi nelle materie tipiche concorsuali presso una Scuola notarile in Roma.

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