MALASANITA’: il danno da perdita di chance deve essere risarcito
Cass. Civ., sez. III, 13 Gennaio 2016, n. 343
a cura di Mauro Leanza
La Corte Suprema di Cassazione, si pronuncia ancora una volta sull’attualissimo tema della Responsabilità Professionale Medica, in riferimento ad un caso di ritardo diagnostico per una patologia tumorale, ritenuto da parte attrice determinante in riferimento al precoce exitus del de cuius e quindi, ragione sufficiente a costituire un legittimo titolo di risarcimento per evidente perdita di chance.
Invero, in primo grado, il Tribunale di Milano rigettava la domanda dell’erede, sul rilievo che la condotta omissiva del sanitario convenuto, pur avendo determinato un ritardo diagnostico, non era stata sufficiente, secondo i consulenti del Tribunale, a produrre in favore dell’attore “un danno autonomamente risarcibile”.
Successivamente, pronunciando sul gravame proposto dall’erede, la Corte di Appello di Milano ha confermato in maniera integrale la sentenza del giudice di prime cure.
E’ stato, pertanto, sollevato ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La suprema corte, con Sentenza n. 343 del 13 gennaio 2016, dichiara fondato il ricorso proposto avverso la sentenza d’appello, ribadendo, in buona sostanza, il principio secondo il quale il medico, nell’esercizio della professione sanitaria, deve necessariamente attenersi alle linee guida pacificamente condivise e che, appare senz’altro censurabile la superficialità del sanitario che omette negligentemente di adempiere alle indicazioni sulla buona assistenza medica.
A parere della Corte, quindi, deve senz’altro essere mossa censura all’atteggiamento del sanitario in questione, il quale, in particolare, veniva contattato allarmisticamente dal de cuius per un linfonodo dolente in sede ascellare. Questi, si limitava a prescrivere telefonicamente una cura antibiotica, senza procedere all’esame obiettivo della paziente e senza attivare gli opportuni iter diagnostici che, ove attivati in tempo utile, avrebbero con ogni probabilità aumentato favorevolmente l’aspettativa di vita della paziente.
Sinteticamente ed in conclusione, quindi:
Viene rilevata la violazione e falsa applicazione dell’ art. 1218 c.c. da parte dei giudici della Corte di Appello, in quanto, ai sensi della norma in oggetto, vi si ravvede la necessità che il debitore (medico), inadempiente rispetto alla prestazione dovuta, risarcisca il creditore come conseguenza del fatto che non è stato soddisfatto l’onere probatorio gravante sul debitore circa la probatio che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
Viene rilevata l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte di Appello, per avere negato rilevanza alla circostanza attestata dai CTU che: “ nel periodo intercorso fra il mese di marzo 1998 e il momento della diagnosi, la malattia della (OMISSIS) era progredita dallo stadio 2 allo stadio 4 , con significative differenze di prognosi e di sopravvivenza”.
Viene, infine, rilevata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1218 c.c. e segg. e dell’articolo 112 laddove, in relazione al danno esistenziale e al profilo della perdita di chances di guarigione, si sostiene che la Corte di Appello abbia “disatteso il principio che il ritardo nelle cure da sempre luogo ad un danno di natura esistenziale sia per il tormento che affligge il malato a causa del tardivo inizio della terapia sia perche’ viola il diritto del malato alle cure, anche eventualmente palliative.
Ritenute dunque fondate, nei termini illustrati, le censure svolte dal ricorrente, la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla corte di Appello di Milano.
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