Malasanità: un vulnus al concetto stesso di Società Civile
Trattasi di un tema ormai tristemente all’ordine del giorno; basti pensare che, dal 1999 al 2000, i procedimenti giudiziari attinenti alla responsabilità del medico e della struttura sanitaria sono aumentati del 50% e, secondo una raccolta dati sulla responsabilità medica, realizzata dal Consiglio d’Europa, in Italia, nel solo anno 2003, sono stati presentati ben 15.000 ricorsi a fronte dei 5.196 della Francia o dei 7.121 del Regno Unito. Le cause dell’esponenziale crescita del numero di controversie in tema di responsabilità medica possono ricondursi a diversi fattori: a) la crescente sensibilizzazione delle associazioni a difesa dei diritti del malato; b) la maggiore presa di coscienza dei propri diritti da parte del cittadino; c) la pressione dei mass-media rispetto ai casi di malasanità; d) l’interessante evoluzione del concetto di responsabilità civile e le aperture della giurisprudenza a tutela dei diritti dei pazienti.
Ebbene, proprio per quanto attiene all’evoluzione giurisprudenziale, dopo un’iniziale incertezza, è andata via via consolidandosi la natura contrattuale della responsabilità medica; pertanto, il quadro normativo nel quale si inserisce la responsabilità civile del medico, è quello della disciplina generale della responsabilità contrattuale. Nel momento in cui la giurisprudenza si è orientata (convergendovi pressoché unanimamente) sulla natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria, si è resa necessaria una precisa scelta di disciplina, che ha determinato una netta distinzione con le norme dettate in tema di responsabilità extracontrattuale. Si possono così sintetizzare le differenze più importanti:
Onere probatorio: in materia di illecito extracontrattuale, esso si concreta nella dimostrazione da parte del danneggiato della colpa del danneggiante, ciò in base al principio che si ricava dalla lettura congiunta degli artt. 2043 e 2697 c.c. Nel versante contrattuale, ex converso, per l’inadempimento vige la regola dettata dall’art. 1218 c.c., sicché è il debitore inadempiente che deve dimostrare che l’inadempimento (o il ritardo nell’adempimento) è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
Prescrizione: la responsabilità medica, nonché quella della struttura sanitaria, si prescrivono nel termine più ampio di dieci anni e non, viceversa, nel termine di cinque anni, ex art. 2947 c.c.;
Danno risarcibile: il danno risarcibile nella responsabilità contrattuale è circoscritto, ai sensi dell’art. 1225 c.c., a quello che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, ciò in caso di assenza di dolo in capo al debitore inadempiente. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, vigono diversi principi alla stregua dei quali, il creditore danneggiato, può essere reintegrato nella situazione in cui si trovava prima dell’illecito, purché i danni possano configurarsi quali conseguenze immediate e dirette dell’azione illecita secondo i criteri della c.d. “causalità giuridica”. In buona sostanza, quelli suesposti sono i principi giuridici di base che possono ricondursi alla disciplina della responsabilità del medico; appare altresì opportuno precisare che un’altra norma applicabile è l’art. 2236 c.c., sulla scorta del quale, nel caso di attività che comporti o presenti sin dall’inizio speciali difficoltà, si escluderebbe ogni responsabilità del professionista, salvo che il paziente fornisca la prova del dolo o della colpa grave. Tuttavia, la giurisprudenza più recente tende ad uniformarsi sulla sempre più rilevante affermazione e/o sufficienza della colpa lieve, rendendo quindi più agevole l’esercizio (nonché la dimostrazione) del diritto al risarcimento in capo al paziente. Ma quali sono le obbligazioni principali cui deve adempiere il medico al fine di scongiurare qualsivoglia forma di responsabilità? Esse sono essenzialmente due:
Il corretto adempimento del dovere di informazione, che si realizza con il rendere cosciente il paziente circa le probabilità di successo dell’operazione nonché in merito a possibili ripercussioni post-operatorie che possano recare danni, lesioni o diminuzioni della capacità psico-fisica del soggetto;
Intervenire adoperando sempre la diligenza tecnica richiesta dal caso concreto ai sensi dell’art 1176, 2° comma, c.c. Con riferimento a tale ultima obbligazione, vanno fatte alcune doverose precisazioni: a) non può richiedersi l’uso della stessa diligenza a seconda che il medesimo intervento sia effettuato da un medico generico o da un medico specialista altamente qualificato nel settore oggetto dell’intervento; b) non possono trascurarsi fattori quali tecnologie e macchinari utilizzati, poiché l’uso di questi potrebbe rendere estremamente semplice un intervento per il medico o per l’operatore sanitario che ne dispongano rispetto al medico ovvero alla struttura sanitaria che siano privi delle medesime tecnologie.
Qualche cenno, merita anche il discorso relativo alla responsabilità della struttura sanitaria. Ebbene, si è affermato in giurisprudenza che la responsabilità dell’ente sanitario configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva; infatti, si ritiene applicabile l’art. 1228 c.c., che rende il debitore responsabile per i fatti dolosi o colposi degli ausiliari dei quali egli si avvale per l’esecuzione della prestazione. In particolare, la casa di cura risponde del fatto del medico anche quando questi operi come libero professionista, sicché non è necessario un vincolo lavorativo intercorrente tra medico e casa di cura. Quanto sin qui esposto ed argomentato in punto di diritto, non ha e non potrebbe mai avere pretesa alcuna di esaustività… Alla domanda: “perché decidere di riservare spazio ed attenzione ad una tale tematica?” … si può rispondere in una sola maniera: “perché quello della malasanità, è un autentico dramma che affligge, con crescente ed allarmante frequenza, il nostro Sistema Paese”. Ebbene sì; non esagero affatto nel definire tale problema come un elemento in grado di inficiare la credibilità ed il buon andamento di un’intera Nazione!! E qui arriviamo all’ulteriore e conclusivo ampliamento del nostro discorso, quello che mi conduce inevitabilmente a svolgere considerazioni di più ampio raggio e/o respiro, spingendomi ad invitare, anche chi avrà la bontà e la cortesia di leggermi, a fare la medesima cosa. Chiunque sia dotato di buon senso, non può non comprendere che, quando si parla di malasanità, non si parla sic et simpliciter di carenze e/o anomalie prettamente sanitarie, bensì di carenze e/o anomalie di carattere strutturale e sociale!! Gli aspetti che inevitabilmente vengono ad essere messi in gioco ogniqualvolta che un cittadino/paziente non riceve cure adeguate o, peggio ancora, finisce con il perdere la vita nei posti (ospedali o cliniche private) deputati a curare e quindi salvare la vita dei degenti e delle persone bisognose di assistenza sanitaria, sono molteplici. Non siamo semplicemente dinanzi al fallimento di una struttura o di un professionista, siamo di fronte al fallimento di una società che considera il diritto alla salute quale diritto fondamentale, tanto da fare assurgere il suo riconoscimento e la sua tutela al giusto rango che compete loro: quello Costituzionale!! E’ quindi un enorme controsenso celebrare nel dettato Costituzionale un diritto che poi viene sistematicamente ignorato, se non del tutto leso e calpestato, nella realtà di tutti i giorni, quella dura realtà che i cittadini sono, loro malgrado, costretti a vivere sulla propria pelle!! Stiamo vivendo un’epoca difficile ed assurda; è questa un’epoca in cui il dio danaro, la mercificazione di ogni cosa, l’assenza totale di regole e di disciplina, la noncuranza e la scarsa competenza dei professionisti, la più completa deriva morale, la mancanza di sanzioni e di pene certe, l’errata allocazione delle risorse umane ed economiche, il degrado della classe dirigente, costituiscono, tutti insieme, una sorta di “miscela esplosiva” che presto o tardi porterà a far “saltare il Sistema”!! Allo stato attuale, il Sistema appare fortemente compromesso; oseremmo dire prossimo al collasso e/o all’implosione!! E’ lecito chiedersi per quanto tempo ancora gli onesti cittadini, che pagano le tasse quale contropartita di servizi e di assistenza – così come dovrebbe essere in uno Stato Sociale che si rispetti – saranno disposti a tollerare di ricevere, al contrario, soltanto disservizi, assenza di assistenza, assoluta mancanza di rispetto nei confronti di diritti sacrosanti quali la salute e, più in generale, nei confronti della dignità e del valore della persona umana in quanto tale. Io sono una semplice operatrice del diritto, pertanto lungi da me il voler assurgere a “moralizzatrice” ovvero “salvatrice della Patria!” Non è ovviamente questo il mio scopo e neppure la mia funzione …il mio scopo e la mia funzione stanno nel dare consapevolezza, nell’informare, nel divulgare e nel salvaguardare… Ritengo doveroso far capire ai cittadini che, a fronte di un disservizio, a fronte di un diritto leso, a fronte di un torto subito, deve poterci essere uno strumento di tutela. La legge e la giurisprudenza, così come si può agevolmente riscontrare dalla lettura di codesto semplice articolo non lasciano privo di garanzie il diritto alla salute. Anche se la società e la realtà dei fatti sembrano ignorarlo, il diritto alla salute e la vita umana possono e devono ricevere adeguata tutela. Gli strumenti normativi ci sono; servono soltanto operatori del diritto che sappiano e vogliano fare bene il proprio lavoro, che si traduce nel mettere il diritto al servizio di quella società da cui un tempo nacque e della quale ne rappresenta il più alto e fedele degli interpreti.
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Avv. Ivana Consolo
Sono l'Avv. Ivana Consolo ed esercito la Professione Forense presso il Foro di Catanzaro dall'anno 2010.
Mi sono laureata nell'anno 2007 presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, conseguendo il voto di 110/110 e Lode Accademica, con una tesi in Diritto di Famiglia dal titolo: "La capacità di discernimento del minore e la riforma dell'adozione".
Il mio ambito di attività è costituito prettamente dal Diritto Civile in ogni suo settore.
Lavoro in autonomia presso il mio Studio Professionale, sito in Catanzaro, Viale De Filippis n. 38; sono altresì Mediatore per la Società di Mediaconciliazione Borlaw.
Da sempre ho una naturale abilità nella scrittura, e per questo sono qui, ad offrire a chi avrà la bontà di leggere, ciò che periodicamente redigo.
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