Malattie infettive e profili di tipicità penale in caso di inosservanza di provvedimenti dell’autorità e in ipotesi di contagio di altri soggetti

Malattie infettive e profili di tipicità penale in caso di inosservanza di provvedimenti dell’autorità e in ipotesi di contagio di altri soggetti

Risale a poche ore fa il decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, recante, tra le altre, “misure urgenti di contenimento del contagio”, nel cui testo si legge che è fatto divieto “di ogni spostamento delle persone in entrata e in uscita dai territori” di Regioni e Province indicate ai sensi dell’art. 1, “salvo che per gli spostamenti comprovati da motivate ragioni lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute” (lett. a) e, con formula diversa da quella adoperata alla lettera b) della stessa disposizione (in forza della quale si “raccomanda fortemente” ai soggetti che accusino sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) di trattenersi nel proprio domicilio), è sancito il divieto, di carattere assoluto, di mobilità dalla propria abitazione o dimora, quanto ai soggetti che, invece, siano stati “sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.

Fatto salvo il coacervo di prescrizioni non scritte, ricavabili dal decalogo di buone regole che ciascun cittadino ha il dovere (morale) di osservare, viene in rilievo la questione del “quid iuris?”, nel caso di cui, trasgredisca ai doveri impostigli il soggetto che, per ragioni puramente territoriali ovvero fattuali (correlate al contingente stato di salute in cui versa), appartenga al novero dei destinatari di un simil cennato provvedimento, eccezionalmente restrittivo delle relative libertà, sia pur non in senso assoluto (dalla libertà di circolazione o locomozione, sino alla compressione del diritto di impresa, riunione, aggregazione nelle cui più comuni estrinsecazioni dimora il vivere civile di una società democratica, limitatamente alle aree catalogate come “zone rosse” dal Dipartimento della Protezione Civile).

Orbene, le sconfinate possibilità d’indagine giuridica cui presta il fianco un siffatto interrogativo, finanche suscettive di sconfinare, entro certi limiti ed in presenza di ben definiti presupposti, nella sfera della responsabilità civile, mi impongono di restringere il campo d’analisi alla sola questione relativa alle figure di reato astrattamente configurabili in capo ai trasgressori.

Posto che i provvedimenti contenuti nel dpcm (validi da oggi, 8 marzo, fino al prossimo 3 aprile) trovano giustificazione nel fatto che la legge (art. 32, comma 1, l. 833/1978) conferisce al Ministro della salute il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia vincolante, seppure circoscritta (nel caso in esame) solamente ad alcune aree del territorio nazionale, è ipotizzabile che il contegno posto in essere dal soggetto, inottemperante rispetto all’ordine legalmente promanante dall’Autorità, integri il reato di cui all’art. 650 c.p..

Per costante approdo interpretativo raggiunto nelle sedi di legittimità, è opportuno premettere che la disposizione di cui all’art. 650 c.p. ha natura “residuale e sussidiaria”; pertanto la sua applicazione opera allorquando il fatto non costituisca più grave reato (come ricavabile dall’inciso contenuto nel testo della norma). Inoltre, in omaggio al principio di specialità ex art. 15 c.p., la disposizione in parola  non è applicabile quando il fatto è previsto da una specifica norma amministrativa o comunque rappresenti la base per provvedimenti e sanzioni da pronunciarsi in conseguenza di norme amministrative; di riflesso, troverà applicazione solo in assenza di altri strumenti giuridici di “assicurazione” degli effetti del provvedimento amministrativo in rilievo, anche aventi natura di sanzione amministrativa (ex multís, Sez. 1, n. 43398 del 25.10.2005).

Ciò posto, il fatto del trasgressore – produttivo di pericolo per la salute pubblica – potrebbe costituire un comportamento incriminato ai sensi dell’art. 650 c.p., venendo in considerazione nel caso di specie un provvedimento in materia di tutela della sanità pubblica qualificabile alla stregua di un ordine specifico impartito a soggetti determinati, e non già come norma generale rivolta, in via preventiva, ad una generalità di soggetti ed avente mero carattere regolamentare (si veda, sul punto, Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 03/04/2004, a proposito di altra ordinanza con la quale il Ministro della Sanità imponeva la conduzione di cani in luogo pubblico con guinzaglio e museruola).

Il vero punctum dolens (luogo di elettivi interventi statuali, già in passato, relativamente alla limitrofa responsabilità penale dei genitori per la mancata vaccinazione dei figli ed il conseguente omesso impedimento di contagi) investe la tematica della (puramente astratta) ipotesi di responsabilità penale per il reato di “epidemia”.

Nel caso in cui dovesse ritenersi giuridicamente ragionevole la configurabilità del reato di epidemia, a tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica, in quanto espressivo di un disvalore penale ben maggiore, si applicherebbe in luogo della più lieve ipotesi di reato prevista all’art. 650 c.p., a tutela dell’ordine pubblico.

A tal proposito, il reato di epidemia, in apertura del Capo II (“dei delitti di comune pericolo mediante frode”), identificabile nella condotta di chi cagioni “un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”, è declinato dal legislatore, altresì, nella variante colposa. Stabilisce, infatti, l’art. 452 c.p., rubricato “Delitti colposi contro la salute pubblica”, che è punito chiunque “commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 – 439 c.p.”.

Sotto un profilo puramente strutturale, i delitti di epidemia di cui agli artt. 438 e 452 (quest’ultimo, nella variante colposa), secondo alcuni autori, configurerebbero fattispecie a condotta vincolata (tipizzate nella condotta di chi realizzi o agevoli una “diffusione di germi patogeni”). Accogliendo tale tesi, la condotta diffusiva non sarebbe neppure profilabile nella forma omissiva.

Tuttavia, maggiormente accreditata in dottrina, è l’opinione secondo cui si tratterebbe di reato di pericolo a condotta libera, da ritenersi perciò compatibile con l’ipotesi di reato omissivo proprio di chi, non adempia al precetto contenuto nel provvedimento dell’Autorità e violi il divieto di mobilità dalla propria abitazione ovvero si sposti al di fuori dei territori ricompresi nella c.d. “zona rossa”, rendendo possibile la diffusione di germi patogeni in altre aree del Paese.

È opinione condivisa da certa dottrina che il reato in esame si atteggi a reato di pericolo concreto. Tuttavia, anche su questo punto, non vi è unanimità di consensi, dal momento che esiste una diversa impostazione ermeneutica che obietta, in proposito, che è il danno (oltre che il pericolo) a caratterizzare la fattispecie in esame, sicché il verificarsi di un pericolo concreto per la salute pubblica costituirebbe soltanto una fase intermedia nella esecuzione della fattispecie delittuosa, idonea ad integrare gli estremi del tentativo punibile. Non è mancato chi, attesa l’accentuata pervasività ed aggressività del fenomeno “epidemia”, ha ritenuto che si possa configurare una presunzione assoluta di pericolo, perciò anche nella sola circostanza fattuale in cui un soggetto infetto si ponga a stretto contatto con una moltitudine di persone, con conseguente elevatissimo rischio di contagio.

La morte di persone contagiate da germi patogeni, ipotesi configurante evento aggravatore ex art. 438.2 c.p., rappresenterebbe un’autonoma figura di reato (concorrente con quella di cui al comma primo), e non già mera circostanza aggravante (attesa l’identità di pena prevista, ossia l’“ergastolo” ed in ragione del fatto che, invece, resta privo di valenza pratica il riferimento testuale alla pena di morte, abrogata).

Al di là di tali letture delle norme offerte dalla dottrina penale più recente, l’ipotesi in astratto auspicabile a fronte della condotta di chi agevoli, colposamente, la diffusione di germi patogeni, potrebbe essere quella di cui all’art. 452 c.p., da leggersi in combinato con l’art. 40.2 c.p., sempreché venga fornita, in concreto, la difficile prova della sussistenza, in tal caso, dell’elemento psicologico della colpa in capo al trasgressore. Potrebbe qui rilevare l’ampia casistica di soggetti che, pur colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà di locomozione, in quanto risultati positivi al virus COVID-19, ed ai quali sia stata prescritta la quarantena domiciliare, fatte salve le stringenti necessità di carattere sanitario, ovvero cui, in forza del citato dpcm, sia indirizzato il divieto di allontanarsi dal territorio della “zona rossa”, abbiano violato gli obblighi cautelari loro imposti, pur non volendo realizzare l’evento tipizzato (contagio), rendendo possibile un pericolo per la salute pubblica degli altri cittadini.

In capo a detto soggetto fisico, destinatario di specifici provvedimenti da parte dell’autorità, potrebbe infatti ipotizzarsi anche l’insorgere di una vera e propria posizione di garanzia di controllo, per effetto del provvedimento dell’autorità, che si esteriorizzi in un dovere avente ad oggetto il contenimento di determinate fonti di pericolo (id est, germe patogeno da cui sa di essere affetto), onde evitare che possano venirne attinti o lesi tutti gli altri soggetti che ne risultano potenzialmente esposti.


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