Maltrattamenti in famiglia anche dopo la cessazione della convivenza se ci sono figli

Maltrattamenti in famiglia anche dopo la cessazione della convivenza se ci sono figli

La sentenza n. 25498 della Corte di Cassazione – Sezione VI Penale – del 20 aprile – 22 maggio 2017, enuncia un importante principio di diritto in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia.

Invero, quantunque vi sia stata l’estinzione della famiglia di fatto, l’eventualità che vi siano figli comuni della coppia attesta la progettualità del connubio sulla quale era fondato il legame. Pertanto, detto rapporto lascia intatti i reciproci obblighi derivanti dalla costituzione dell’unione familiare e consente di ricondurre nell’alveo dei maltrattamenti in famiglia le condotte perpetrate da un partner nei confronti dell’altro, anche successivamente alla cessazione della coabitazione.

La vicenda per cui è causa trae origine dal ricorso promosso da un soggetto che era stato condannato, in appello, per vari reati, tra cui quello di maltrattamenti in famiglia. Relativamente a quest’ultimo, il ricorrente lamentava l’erronea valutazione operata dal giudice d’appello, in quanto gli erano state addebitate condotte risalenti ad un’epoca in cui la convivenza con la parte offesa era già cessata. Specificamente, non era in contestazione la tutelabilità delle unioni di fatto, bensì quella delle stesse allorquando cessi la coabitazione. A mente dello scritto difensivo, una siffatta valutazione ed interpretazione del dato normativo violerebbe i principi di legalità, tassatività e tipicità della fattispecie penale, vista l’estensione della disciplina a casi non espressamente previsti. Nondimeno, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso tout-court.

Nello specifico, in via preliminare, i Supremi Giudici rilevano come sia essenziale stabilire se possano confluire, nella norma incriminatrice, condotte perpetrate allorquando i partners, genitori di un figlio “naturale”, avevano cessato la convivenza. A tal uopo, è necessario comprendere in che contesto normativo si sia inserita la novella che ha esteso la qualifica di persona offesa del reato al convivente di fatto. In tale ottica, è fisiologico che la coabitazione o, in generale, la convivenza, siano presupposti applicativi del reato de quo.

Difatti, la cessazione delle stesse non lede i vincoli e gli obblighi precedentemente sorti tra i familiari, se sostenuti da matrimonio o rapporto di filiazione. In presenza di un vincolo nuziale, gli obblighi derivanti dal matrimonio permangono fino alla pronuncia di divorzio. In costanza, invece, di una convivenza di fatto, è quest’ultima o la coabitazione a qualificare il rapporto di solidarietà e protezione che lega i partners, ma ciò vale solo per le unioni estemporanee sotto i profili di durata e formazione. Indi, è necessario rinvenire elementi ulteriori rispetto alla convivenza, che rivelino la prosecuzione del rapporto di assistenza morale e materiale. In ciò, la presenza della prole è un elemento essenziale, rilevante tanto quanto il matrimonio o la convivenza al fine di consentire il rilievo degli obblighi derivanti dalla relazione tra i coniugi.

Breve, il reato di cui all’art. 572 c.p. è rinvenibile anche se commesso a danno di soggetti non conviventi o non più conviventi, se a legarli è un vincolo nato da matrimonio o filiazione. Ergo, funge da discrimine la tipologia del legame che si instaura tra reo e vittima.

Ponendo mente al reato di maltrattamenti in famiglia, si tratta di un delitto abituale, sicché i singoli atti vessatori devono essere uniti da un legame di abitualità e dalla coscienza e volontà di commetterli in un contesto di vessazioni e sopraffazione. L’abitualità del reato incide, poi, sul momento confutativo dello stesso, da individuarsi in quello e nel luogo in cui le condotte divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti. Tuttavia, è sufficiente la consapevolezza del soggetto agente di persistere in una condotta vessatoria.


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