Maltrattamenti o Stalking: quale reato se viene meno la convivenza?

Maltrattamenti o Stalking: quale reato se viene meno la convivenza?

Nella prassi sono molto frequenti i procedimenti penali a carico dell’ex coniuge o convivente responsabile di comportamenti violenti, angherie e vessazioni in danno della persona offesa. Queste condotte, nella maggior parte dei casi, sono idonee ad integrare le fattispecie dei delitti di Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di Atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Il primo è un reato contro l’assistenza familiare e si connota come reato proprio, potendo essere commesso solo da chi ricopre un ruolo nel contesto familiare e solamente in pregiudizio di un soggetto facente parte il medesimo nucleo. Il secondo è un reato contro la libertà morale che può essere commesso da chiunque, non presupponendo l’esistenza di relazioni soggettive specifiche fra il soggetto agente e la vittima. Nonostante tali differenze, le condotte materiali proprie delle due fattispecie appaiono spesso omologabili e sovrapponibili per tipologia lesiva e modalità esecutive.

Il rapporto fra le due norme incriminatrici è regolato, innanzitutto, dalla clausola di sussidiarietà presente nell’incipit dell’art. 612-bis, in base alla quale tale fattispecie si applica “Salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Pertanto, lo stalking si configura quale istituto a carattere residuale. La predetta clausola rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando il fatto di reato sia idoneo ad integrare tutti gli elementi tipici della relativa fattispecie.

Negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità, nell’individuare l’ambito di applicazione del reato di maltrattamenti, ha ampliato la nozione di rapporti basati sui vincoli familiari, estendendola anche a relazioni basate su doveri di assistenza e solidarietà reciproca, a prescindere dalla convivenza o dalla stabile coabitazione. In altre parole, l’operatività dell’art. 572 c.p. è stata allargata a qualsiasi relazione sentimentale che, per la consuetudine delle relazioni instauratesi, comporti l’insorgenza di vincoli affettivi e obblighi di assistenza assimilabili a quelli della famiglia fondata sul matrimonio o della convivenza more uxorio abituale (Cass., Sez. VI, sent. 31121/2014).

Anche alla luce di tale applicazione estensiva della norma, in dottrina e in giurisprudenza viene ormai pacificamente sostenuto che la cessazione della convivenza fra due persone, prima legate da una relazione affettiva, non comporti il venir meno di vincoli e obblighi sorti fra i componenti del nucleo familiare derivanti dal rapporto di coniugio o dal rapporto di filiazione. In particolare, si ritiene che nei rapporti tra coniugi separati permangano, sia pure in forma attenuata in ragione del sostanziale allentamento del vincolo matrimoniale, reciproci obblighi di rispetto, solidarietà, assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione nell’interesse del nucleo familiare. La violazione di questi obblighi può integrare il reato di maltrattamenti (Cass., Sez. II, sent. 39331/2016). Pertanto, dall’istituto della famiglia fondata sul matrimonio discendono obblighi di natura legale che permangono anche quando cessa la convivenza fra i coniugi, in ragione di reciproche relazioni di solidarietà e assistenza destinate a venir meno solo con il divorzio, evento che segna lo scioglimento del vincolo coniugale.

Quando, invece, la relazione fra due persone si traduca in una convivenza more uxorio o famiglia di fatto, la cessazione della convivenza comporta l’estinzione del rapporto, poiché è proprio sulla convivenza stessa (o coabitazione) che si fonda il legame di solidarietà e assistenza che vincola i componenti del nucleo familiare. Tuttavia, possono sussistere elementi ulteriori rispetto alla convivenza che comportino la prosecuzione del rapporto di reciproca assistenza nonostante la cessazione della coabitazione. Il venir meno della convivenza, infatti, non esclude di per sé la configurabilità di condotte di maltrattamento fra i componenti della coppia quando il rapporto di fatto sia stato il risultato di un progetto di vita fondato sulla reciproca solidarietà ed assistenza la cui principale ricaduta non può che essere il derivato rapporto di filiazione (Cass., Sez. VI, sent. 25498/2017). L’esistenza di un figlio comporta di per sé obblighi in capo agli ex conviventi destinati a perdurare anche dopo la cessazione della convivenza, per i quali i genitori dovranno continuare a relazionarsi. Da ciò deriva, come conseguenza diretta, il permanere dei doveri di collaborazione e reciproco rispetto fra i genitori ex conviventi. Tale principio trova applicazione anche in caso di relazione definitivamente terminata a seguito di sentenza di divorzio.

In definitiva, si configura il reato di maltrattamenti (e non quello di stalking) anche quando il rapporto di convivenza sia definitivamente cessato, ma permangano comunque in capo ai componenti della coppia obblighi di reciproca solidarietà e assistenza derivanti dalla presenza di un figlio oppure, anche in assenza di ciò, fin quando sussista in vincolo coniugale, cioè fino alla pronuncia della sentenza di divorzio. Tale principio risulta, inoltre, in linea col rispetto della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 612-bis, ai sensi della quale si applica il più grave reato di maltrattamenti qualora ne ricorrano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi.

È invece configurabile il reato di atti persecutori, nell’ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell’art. 612-bis c.p. (fatto commesso da dal coniuge, anche separato o divorziato, o da soggetto che è o è stato legato alla vittima da relazione affettiva), quando la condotta criminosa ha iniziato a manifestarsi in costanza di matrimonio o di convivenza more uxorio, ovvero è stata determinata dall’esistenza o sviluppo della relazione affettiva, ma esuli dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale (Cass., Sez. VI, sent. 24575/2011). Ciò può valere in caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata con la persona offesa, quando non vi sia la presenza di figli.

In ipotesi di questo genere, i reati in esame ben possono concorrere fra loro, trattandosi di delitti strutturalmente intesi a realizzare la tutela di differenti beni giuridici. I maltrattamenti potranno essere contestati per i fatti commessi fino alla data di interruzione della convivenza, mentre gli atti persecutori per i fatti commessi a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza (Cass., Sez. VI, sent. 30704/2016).

In ogni caso, il reato di stalking troverà applicazione per esclusione e in maniera residuale, cioè tutte le volte che, nelle ipotesi di condotte sorte durante la coabitazione e perdurate anche dopo la cessazione della stessa, verrà esclusa la configurabilità del delitto di maltrattamenti per i fatti commessi dopo l’interruzione della convivenza.


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