Mancata somministrazione di cure antibiotiche e decesso del minore

Mancata somministrazione di cure antibiotiche e decesso del minore

Il presente contributo si propone di esaminare una delle tematiche più attuali e dibattute in ambito penalistico, ossia la sussistenza del reato omissivo.

Se si volesse dare una definizione di reato omissivo lo si potrebbe definire come quel reato che si realizza quando: o un soggetto non pone in essere una azione che ha il dovere giuridico di compiere, o quando un soggetto non impedisce il verificarsi di un evento. I reati omissivi si distinguono infatti, in:

– reati omissivi propri: che si realizzino quando un soggetto non pone in essere una azione comandata dalla legge. Il dolo per tali reati risiede nella volontà del soggetto di sottrarsi all’azione comandata dall’ordinamento;

– reati omissivi impropri: questa figura di reato è nata dalla combinazione di una norma di parte speciale del codice penale con la clausola generale dell’art 40 comma 2 c.p. L’ art 40 infatti prevede che si ha reato omissivo improprio quando un soggetto non si attiva per impedire un evento che avrebbe l’obbligo giuridico di impedire, in realtà l’interprete equipara il non impedire al cagionare. Proprio in riferimento a questa figura di reato omissivo sorge un problema relativo al nesso di causalità tra omissione ed evento. In realtà è previsto secondo la teoria condizionalistica che l’omissione è causa dell’evento, solo quando il giudice effettuando un giudizio di prognosi ipotetica cioè eliminando mentalmente l’omissione riesce a verificare in astratto se dall’ azione che in concreto non si è realizzata discenda o meno l’evento. In particolare se si elimina l’omissione e l’evento viene meno c’è un nesso di causalità tra omissione e evento, se invece si elimina l’omissione ma l’evento non viene meno non c’è nesso di causalità tra omissione ed evento.

È importante stabilire se tra omissione ed evento sussista un nesso causale al fine di poter determinare la sussistenza della responsabilità penale in capo al soggetto che non ha agito. Proprio in riferimento a tale tematica, è tornata a pronunciarsi di recente la Cassazione penale, con la sentenza nr. 35895/2023 che ha avuto ad oggetto l’imputabilità di due genitori di un bambino deceduto per aver questi ultimi rifiutato di curare il figlio affetto da una severa otite con cure antibiotiche.

In particolare, i genitori del minore, a seguito di una serie di visite cui era stato sottoposto il bambino, erano  stati portati a conoscenza del fatto che lo stesso soffrisse di una severa otite, la quale si era aggravata nel corso del tempo facendo emergere nel bambino una serie di sintomi non lievi quali: febbre oltre i 39 gradi; cefalea, irritabilità, apatia e dimagrimento; ciononostante, però, i genitori, essendo contrari alle cure antibiotiche, affidavano le cure del figlio a un medico omeopata di loro fiducia. Nonostante la somministrazione delle cure omeopatiche, la sintomatologia del bambino non accennava a diminuire, e nonostante ciò i genitori si rifiutavano di contattare la pediatra e di trasportare il loro bambino al pronto soccorso perché consapevoli che lo stesso sarebbe stato curato con terapie antibiotiche.

I giudici della Cassazione, applicando la teoria condizionalistica, e quindi eliminando mentalmente l’omissione, sono arrivati a stabilire che se la stessa non si fosse verificata, e quindi se i genitori avessero sottoposto il figlio a cure antibiotiche, con un’elevata probabilità si sarebbe risolto l’episodio otitico e non si sarebbe verificato l’evento mortale; per questi motivi hanno condannato per omicidio colposo i genitori del minore perché  attraverso la loro condotta omissiva non hanno impedito che si verificasse il decesso del figlio.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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