Mancata vigilanza dei genitori sulle condotte di molestie e disturbo poste in essere dal figlio: è configurabile il reato omissivo improprio?

Mancata vigilanza dei genitori sulle condotte di molestie e disturbo poste in essere dal figlio: è configurabile il reato omissivo improprio?

Nel presente contributo si analizza la sentenza n. 45541/2023 della Cassazione Penale.

In particolare, si porrà l’attenzione sul principio di colpevolezza e sulla configurabilità del reato di molestie e disturbo alle persone nella sua forma di reato omissivo improprio qualora i genitori di un minore che pone in essere condotte illecite che arrecano disturbo ai vicini non intervengano al fine di far cessare tali condotte.

Per capire l’operatività del principio di colpevolezza non si può prescindere dalla sentenza nr.  364/1988 emanata dalla Corte Costituzionale, in quanto con questa sentenza la Corte ha provveduto a qualificare la colpevolezza come un principio fondamentale dell’ordinamento (nulla poena sine culpa); e a favorirne la costituzionalizzazione, in quanto in questa sentenza la Corte Costituzionale ha provveduto a dare una nuova lettura dei commi uno  e tre dell’art. 27 della Cost, infatti secondo una lettura restrittiva- precedente all’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale-  si riteneva che il comma 1 dell’art 27 della Cost sancendo il principio della personalità della responsabilità penale  dovesse essere letto in modo restrittivo nel seguente modo: nessun soggetto può essere chiamato a rispondere penalmente per un fatto di reato commesso da un altro soggetto. La Corte invece ha dato del comma 1 dell’art 27 della Cost una interpretazione ampia stabilendo che dire che la responsabilità penale è personale vuol dire che un soggetto può essere considerato come penalmente responsabile solo se è possibile muovergli contro un rimprovero. Quindi c’è responsabilità penale non solo quando un soggetto pone in essere un fatto materiale ma anche quando il fatto è stato posto in essere con la presenza degli elementi psicologici soggettivi del reato ossia il dolo o la colpa.

Il comma 1 dell’art 27 della Cost. va letto in combinato disposto con il comma 3 che stabilisce che la pena ha una funzione rieducativa, quindi è valido punire solo un soggetto che  comprende il motivo per il quale l’ordinamento gli applica una sanzione, infatti, se il soggetto che ha commesso il reato non si sentisse in colpa non avrebbe senso infliggere la pena visto che la sua funzione rieducativa non sarebbe capita dal reo.

Con riferimento ai reati omissivi impropri invece si ritiene che questa figura di reato è nata dalla combinazione di una norma di parte speciale del codice penale con la clausola generale dell’art 40 comma 2 del cp. L’ art 40 co.2 del cp  infatti prevede che si ha reato omissivo improprio quando un soggetto non si attiva per impedire un evento che avrebbe l’obbligo giuridico di impedire, in realtà l’interprete equipara il non impedire al cagionare sicchè si puniscono non solo i soggetti che commettono un reato ma anche coloro che non si sono attivati per impedire il verificarsi dell’evento, tuttavia è opportuno precisare che questi reati possono configurarsi solo se vi sono soggetti che sono titolari di una  posizione  di garanzia e tra essi, rientrano, senza dubbio i genitori di un minore. Proprio  a tal proposito quindi rileva la recente pronuncia della Cassazione penale, infatti, la fattispecie portata all’ attenzione dei giudici di Piazza Cavour ha avuto ad oggetto la richiesta che alcuni condomini avevano avanzato nei confronti dei genitori di un minore al fine di invitarli a vigilare sul figlio e quindi rimproverarlo per fargli cessare di porre in essere quelle condotte consistenti nel bussare il citofono e il campanello più volte al giorno e anche di notte, ripetutamente visto che tali condotte configuravano il reato di molestie e disturbo alle persone nella sua forma di reato omissivo improprio. Il Tribunale di primo grado, aveva emesso sentenza di condanna per i genitori del minore, i quali anziché vigilare sul comportamento del  figlio avevano fomentato le sue condotte di odio verso i vicini, derivanti dai contrasti che gli stessi avevano nel tempo avuto con i condomini. Il legale della famiglia,  proponeva Appello, che in ogni caso veniva rigettato,  per cui si è proposto il ricorso  in Cassazione, e in esso il legale della famiglia ha cercato di dimostrare   che i comportamenti del minore dovessero essere giustificati in quanto così come emergeva da una perizia il minore risultava essere affetto da una patologia che gli determinava un discontrollo degli impulsi comportamentali, e che così come, dimostrato dai testi invitati a comparire in giudizio non vi sono mai state delle carenze da parte dei genitori nei mezzi di correzione e di educazione del minore, atteso che i testi dichiaravano che i genitori erano soliti sgridare il bambino nei momenti opportuni. Nonostante però le testimonianze rilasciate dai testi per i giudici della Cassazione non è possibile escludere la punibilità dei genitori per le condotte poste in essere dal minore, atteso che gli stessi avevano aderito e per un certo senso fomentato la condotta del bambino al fine di arrecare disturbo ai vicini con cui non erano in buoni rapporti. Alla luce di ciò quindi i giudici di Piazza Cavour condannano i genitori del minore al versamento di un ammenda pari a 350 euro nei confronti dei condomini offesi dalla condotta del minore per violazione dell’obbligo di vigilanza derivante dalla posizione di garanzia che i genitori dovevano esercitare sul figlio e che nel caso di specie non avrebbero esercitato.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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