Matrimonio fittizio e diniego del permesso di soggiorno. Mancanza di effettivo legame coniugale
Cass. Civ., Sez. I, Ord. 14 maggio 2024, n. 13189
Una cittadina brasiliana, entrata illegalmente in Italia ed esercente attività saltuaria di prostituzione, ricorreva alla Suprema Corte avverso il provvedimento reso dalla Corte di Appello di Milano che aveva confermato l’ordinanza di primo grado del Tribunale meneghino per aver negato alla stessa il riconoscimento del permesso di soggiorno, stante la simulazione del matrimonio contratto da lei con un cittadino italiano.
La ricorrente sostiene che i giudici di primo e secondo grado non avrebbero valutato correttamente il materiale probatorio prodotto, nonché vizi di motivazione dei provvedimenti resi. Altro motivo di ricorso era relativo all’erronea qualificazione della convivenza come unico requisito probatorio dell’affectio coniugalis.
Tuttavia, la Corte di Cassazione non è di diverso avviso. Infatti, seppur in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di un cittadino italiano (art. 30 Dlgs n. 30/2007), non presuppone l’effettiva convivenza dei coniugi e né il regolare pregresso permesso di soggiorno, non può essere riconosciuto laddove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza. A tal proposito, gli ermellini richiamano le Linee Guida elaborate dalla Commissione Europea che hanno individuato dei criteri indicativi in forza dei quali è possibile ritenere un matrimonio fittizio, al fine di evitare casi di abuso del diritto comunitario.
Tali criteri, ben evidenziati dai giudici di merito, attengono: “a) la ricorrente era entrata illegalmente in Italia nel 2017 e non aveva allegato che avrebbe avuto diritto al permesso di soggiorno per altri motivi; b) il matrimonio era avvenuto a dicembre 2017, ma non era stato allegato nulla circa l’epoca di conoscenza del marito e di instaurazione del legame sentimentale, né era stato compiutamente indicato nei giudizi di merito come la ricorrente e il coniuge si mantenessero economicamente, invero risultando che la ricorrente, secondo quanto dalla stessa dichiarato nel 2018 alla Questura di Ancona, saltuariamente faceva la prostituta e che il marito non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi; c) la casa di abitazione indicata dalla ricorrente alla Questura (via omissis) non era quella invece successivamente indicata dai testi; d) non solo gli agenti di Polizia non avevano rinvenuto la ricorrente in due accessi, ma anche la portinaia dello stabile aveva dichiarato di non averla mai vista e neppure di sapere che il B.B. fosse sposato; e) la ricorrente non aveva allegato alcun elemento utile a descrivere come fossero strutturati i rapporti di frequentazione con il marito e come fosse condotto il menage coniugale, rispetto al contributo di apporto di ciascuno”.
La donna ha mancato di allegare utili elementi atti a provare l’instaurazione di un’effettiva comunione di vita con il presunto marito, difettando l’esistenza dell’ affectio coniugalis che caratterizza un’autentica unione coniugale, al di là della convivenza stessa. A tal proposito: “La ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha dedotto e provato in merito all’autenticità del vincolo coniugale, limitandosi ad affermare la sussistenza della convivenza con il marito, circostanza questa che, come già evidenziato, non costituisce requisito necessario e comunque sufficiente ai fini del rilascio e della conservazione del titolo di soggiorno, essendo invece imprescindibile la sussistenza di quell’affectio coniugalis che caratterizza le unioni autentiche. In proposito, la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e prova in ordine all’organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi e luoghi comuni e di progetti di vita comune; nessun elemento e nessuna documentazione, neppure fotografica, di momenti di vita insieme al coniuge prima e dopo il matrimonio. Quanto alla convivenza, occorre osservare come la ricorrente in sede di sommarie informazioni rese in data 23.07.2018 agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona abbia dichiarato di abitare a M in via omissis, contrariamente a quanto riferito dai testi escussi nel presente giudizio”.
Ragion per cui la Corte ritiene il ricorso inammissibile.
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Giuseppe Di Micco
Formazione
Giuseppe Di Micco (1986), Avvocato e Ph.D. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) con votazione 110 e lode discutendo una tesi in diritto canonico. Durante la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha continuato a coltivare l’interesse per il settore del diritto canonico ed ecclesiastico partecipando alle attività culturali ed ai convegni organizzati dalla sezione di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”.
Nell’ottobre del 2012 è stato vincitore al concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Statale di Milano, in particolare per il dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in Diritto Ecclesiastico e Canonico, 28° ciclo. Il 29 gennaio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando l’esame finale con la discussione di una tesi dal titolo "Matrimonio e consumazione nei diritti religiosi".
Nel novembre 2017 ha partecipato al corso di formazione teorico e pratico tenutosi presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana dal Titolo “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato” superando le relative esercitazioni con la votazione ed ottenendo il diploma con votazione “Summa cum laude”.
Nel 2019, ha frequentato il Corso per la formazione dei Postulatori presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi, superando l’esame finale con la votazione 9.5/10 Magna cum Laude probatus
Attività professionale ed extra
Svolge la professione forense collaborando con studi legali in materia di diritto civile (in particolare in tema di risarcimento danni, riscossione esattoriale, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto di famiglia e delle successioni).Ha collaborato con la cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”.E’ stato tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la materia di diritto del lavoro (AA.2018/2019).
Collabora, inoltre, per il comitato di redazione della rivista on line Salvis Juribus con commenti a sentenze in materia sia di diritto civile che di diritto ecclesiastico.
E’ membro dell’Ordine della Fraternità Francescana Secolare di Afragola (OFS).
E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Beatitudini” ODV con sede presso la Pontificia Basilica Minore di S. Antonio da Padova in Afragola (NA)
Attività scientifiche
Nel maggio del 2016 ha preso parte ad un Campus di Studio presso STILO (RC), organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro dal titolo “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, prendendo attivamente parte al gruppo di lavoro costituitosi in seno allo stesso, sulla libertà religiosa e integrazione nell’ambito della scuola italiana.E’ stato organizzatore e moderatore del convegno dal titolo “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, organizzato il 4 maggio 2018 presso la Pontificia Basilica S. Antonio da Padova Afragola (NA), accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio dell’Associazione forense di Afragola e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.
E’ stato curatore del volume relativo agli atti del Convegno “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, pubblicati presso la Key editore nel dicembre 2018.
E’ stato coautore del volume “Il Trust. Origine, analisi e aspetti comparativi” (a cura di Francesco Cecaro), pubblicato presso Turisa editrice, Collana Studia Selecta, 2018.
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