Mediazione e divisione ereditaria: indennità dovuta da ciascun erede
Dopo la pronuncia del Tribunale di Padova del 19 ottobre 2017, anche il Giudice di Pace di Lecce in primo grado ed il Tribunale di Lecce in secondo grado con sentenza del 04 febbraio 2020, confermano che nella procedura di mediazione avente ad oggetto la divisione ereditaria, ciascun erede è tenuto al pagamento dell’indennità, anche in presenza di interessi coincidenti.
Il caso: L’Organismo di Mediazione Alfa richiedeva con decreto ingiuntivo notificato ad ogni co-erede, che ciascuno di questi corrispondesse la propria indennità per il procedimento di mediazione attivato da alcuni germani nel 2016, nei confronti degli altri co-eredi, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria per procedere, poi, alla divisione. Il procedimento si concludeva con un verbale di mancato accordo.
Primo grado: Uno dei co-eredi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiedendo dichiararsi la nullità/inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per erronea applicazione delle tariffe applicate dall’Organismo di Mediazione, atteso che ciascun coerede, facente parte della comunione ereditaria, costituiva un unico centro di interessi e di conseguenza la tariffa doveva essere rideterminata perché i germani erano rappresentanti tutti un’unica parte. Pertanto, l’opponente richiedeva l’annullamento, anche parziale del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva trattata in primo grado dal Giudice di Pace di Lecce, che dopo aver accertato lo svolgimento di molteplici incontri presso l’Organismo di mediazione, la presenza delle parti con i propri legali, la determinazione dell’esatto valore della controversia in mediazione che le parti stesse avevano accettato e l’informativa fornita dall’Organismo di mediazione circa l’esatto ammontare dell’indennità che ciascun co-erede secondo le tabelle ministeriali avrebbe dovuto versare, con la sentenza del 27 agosto 2018 rigetta l’opposizione proposta da uno dei coeredi, conferma il decreto ingiuntivo e condanna l’opponente al pagamento delle spese del procedimento.
Principalmente il Giudice di Pace di Lecce motiva la sentenza sul fatto che ciascun coerede al primo incontro di mediazione aveva dichiarato di conoscere e accettato il regolamento e le tabelle applicate e pertanto, gli importi definiti da Tabelle Ministeriali, erano ben noti all’opponente sin dall’inizio.
Il Giudizio di Appello: Il co-erede avverso detta sentenza di primo grado, proponeva appello innanzi il Tribunale di Lecce che analizza la controversia, partendo dal concetto di “indennità” ossia “l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi” (D.M. n.180/2010 art. 1). Tale importo comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione e, secondo i giudici d’appello, al fine di individuare i soggetti tenuti a versare l’indennità quando la mediazione verte su una divisione ereditaria, è importante considerare ogni partecipante come centro di interessi a sé stanti.
Occorre, infatti, tener presente che il giudizio di divisione ereditaria è disciplinato dagli artt.713 e ss c.c. ed ha lo scopo di valutare la “massa ereditaria” da suddividere tra gli eredi (o dividenti) per poi andare a formare le singole quote ereditarie. Pur trattandosi di un giudizio di cognizione piena, il ruolo del Giudice è quello di aiutare i condividenti a trovare una equa ripartizione in modo che ogni erede (o condividente) abbia una quota analoga agli altri.
Ogni coerede, per il Giudice di secondo grado, rappresenta per legge un distinto ed autonomo centro di interessi e si pone in “contrasto” con gli altri eredi proprio in virtù del fatto che ciascuno deve (o dovrebbe) avere una quota pari agli altri e nessuno deve (o dovrebbe) venire leso nel proprio diritto.
Inoltre l’obbligatorietà della mediazione in questa materia risulta pienamente condivisibile poiché finalizzata a sgravare i Tribunali di una serie di liti che, non solo non si possono definire contenziosi puri, intendendo con questo termine i contenziosi in cui, in linea teorica, vi è una parte soccombente ed una parte vittoriosa, ma che d’altro canto sottendono rivendicazioni di carattere personale (e spesso con profili non prettamente giuridici), che solo in ambito di mediazione si riesce a scardinare, discutere e superare.
Pertanto, conclude il giudice di secondo grado, richiamando anche la pronuncia del Tribunale di Padova resa il 19 ottobre 2017, poichè ogni erede rappresenta un distinto centro di interessi, ogni erede è tenuto a pagare l’indennità all’Organismo, non valendo ad escludere tale obbligo il fatto che dal punto di vista sostanziale gli interessi di due o più parti coincidano.
Ogni partecipante alla mediazione, quindi, è tenuto a pagare l’indennità in quanto a nulla rileva, al fine di ottenere una esenzione dal pagamento, che alcuni degli interessi delle parti siano coincidenti. Ciascun erede è titolare di interessi autonomi ed è tenuto al pagamento dell’indennità anche se astrattamente detti interessi possano essere coincidenti.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice di secondo grado, con sentenza del 04.02.2020 rigetta l’appello, conferma la sentenza di primo grado impugnata e condanna l’appellante alle spese di giudizio.
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