Mediazione: la comunicazione di mancata partecipazione è valida?
La condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata e deve essere pertanto sanzionata, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10.
Ciò è quanto affermato dal Tribunale di Vasto che, con ordinanza del 6.12.2016, condannava la convenuta, nel caso di specie una banca, al versamento in favore dell’Erario della somma di € 237,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, quale sanzione della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.
Rammentiamo difatti che ai sensi dell’art. 8 co. 5 D.lgs. n. 28/2010: «Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».
Nell’ordinanza in commento il Giudice, dott. Fabrizio Pasquale, osserva che nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8) la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
Quindi la prassi, talora adottata dalla parte invitata, di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, costituisce un atto di mera cortesia, che però non ha alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità.
Orbene, il Tribunale afferma dunque che quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché, a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative, la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata.
Ne deriva, prosegue il Magistrato, che l’organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare nel merito detta comunicazione scritta, se non a fini strettamente attinenti a profili organizzativi e logistici per la celebrazione del primo incontro.
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