Mediazione: la comunicazione di non presentarsi al primo incontro equivale all’assenza ingiustificata

Mediazione: la comunicazione di non presentarsi al primo incontro equivale all’assenza ingiustificata

1. Il procedimento di mediazione civile e commerciale. Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, ha disciplinato il procedimento di mediazione civile e commerciale, che si espleta mediante un Organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia, che sia territorialmente competente, dinanzi ad un mediatore terzo ed imparziale.

Per alcune materie (assicurazione) la Mediazione Civile e Commerciale deve essere esperita obbligatoriamente pena l’improcedibilità della causa.

Il procedimento, consta di un primo incontro, in cui le parti devono essere presenti personalmente o a mezzo procura speciale, assistite dall’avvocato, nel quale decideranno se voler procedere oltre il primo incontro oppure dichiareranno cosa osta il procedere oltre. Se procedono oltre il primo incontro, si può verificare l’ipotesi che si raggiunga o meno l’accordo mdi mediazione.

2. Il primo incontro: presenza personale delle parti o a mezzo procura speciale. Proprio dalla mancata presenza della parte invitata, cioè l’assicurazione, nasce la decisione del Tribunale Ordinario di Vercelli, che con Sentenza n.  83 del 20 febbraio 2023, ha statuito la condanna per l’assicurazione, al versamento nel bilancio dello Stato di una soma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Tale condanna trova fondamento sul disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 28/2018, il quale prevede, appunto la partecipazione personale delle parti con i propri avvocati.

Tale aspetto è stato ampiamente richiamato dalla giurisprudenza di merito, che ne ha intravisto una necessità. La sentenza ha considerato le circostanze secondo le quali inviare una comunicazione all’Organismo di Mediazione e non presenziare innanzi al mediatore al primo incontro, equivalente a non presentarsi alla procedura di mediazione.

Come la giurisprudenza ormai consolidata ha chiarito, dopo il primo incontro, le parti possono dichiarare di non aver interesse a procedere. La parte, ove non può presenziare personalmente al primo incontro, deve farsi sostituire con procura speciale, diversamente l’assenza è da ritenersi ingiustificata.


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Avv. Emanuele Mascolo

Dal 17 gennaio 2022 Avvocato iscritto presso il COA Trani. Dall'11 dicembre 2020 Mediatore Civile e Commerciale. Nell'A.A. 2018/2019 ho frequentato il master di II Livello in Criminologia Clinica presso Unicusano - Roma. Nell'A.A. 2017/2018 ho frequentato il master di I Livello in Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo presso Unicusano - Roma. il 19.04.2012 ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Foggia. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche nonchè relatore ad eventi e convegni giuridici.

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