Medici specializzandi tra il 1983 e il 1990: le Sezioni Unite riconoscono il diritto all’adeguata remunerazione

Medici specializzandi tra il 1983 e il 1990: le Sezioni Unite riconoscono il diritto all’adeguata remunerazione

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 20348 del 31 luglio 2018, ha chiarito che qualsiasi formazione come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 debba essere oggetto di adeguata remunerazione, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363/CEE. Tale obbligo di remunerazione prescinde dalle misure di trasposizione dell’ulteriore direttiva 82/76/CEE da parte dello Stato membro: una remunerazione adeguata deve essere corrisposta ai medici che abbiano frequentato il corso di specializzazione tra il 1982 al 1990, tenendo conto del periodo che va dal primo gennaio 1983 fino alla conclusione della formazione stessa.

Come vedremo, si tratta di un inevitabile adeguamento del Giudice nazionale alla recente giurisprudenza comunitaria sul tema.

Nel caso concreto, il Giudice di legittimità era stato chiamato a conoscere di un ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora in poi P.C.M.) avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva accolto la domanda, proposta da alcuni medici specialisti, di ottenere la condanna al pagamento della “adeguata retribuzione” prescritta dalle direttive CEE nn. 362 e 363 del 1975 (modificate dalla n.76 del 1982) per la frequenza negli anni dal 1982 al 1990 dei corsi di specializzazione, ovvero il pagamento dell’indennizzo da ingiustificata locupletazione.

In particolare, la P.C.M. lamentava che il riconoscimento dell’indennizzo in favore di tre dei cinque medici, che avevano iniziato a frequentare i corsi di specializzazione nell’anno 1982-83, violava le disposizioni contenute nelle richiamate direttive nonché il Trattato costitutivo dell’Unione Europea e gli artt. 1173 e 2043 del Codice Civile. Ciò in quanto “… alla data in cui l’inadempimento statuale si è verificato i predetti medici specializzandi avevano già iniziato il loro corso di specializzazione, essendosi iscritti quando la direttiva 82/76 non era ancora entrata in vigore e nessun obbligo giuridico si era costituito per lo Stato membro.”

D’altra parte, tre sanitari controricorrenti censuravano che fosse necessario annullare la statuizione relativa al quantum della liquidazione perché, “condannando la P.C.M. al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di € 11.103,82 (oltre interessi) per tutti gli anni di frequentazione dei corsi, non distingue tra le diverse durate dei corsi rispettivamente frequentati dagli attori, nonostante il risarcimento fosse stato richiesto in relazione ai rispettivi anni di frequenza.”

Per dirimere la questione, con ordinanza interlocutoria la Suprema Corte ha rivolto dei quesiti di diritto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativamente all’interpretazione delle disposizioni dell’art.2 paragrafo 1, lettera c), dell’art.3, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio. A ciò ha fatto seguito l’importante sentenza del 24 gennaio 2018 della Ottava Sezione della CGE, alla quale il Giudice di legittimità si è adeguato.

Tale pronuncia ha stabilito che “qualsiasi formazione… come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto”.  A ciò si aggiunga che tale obbligo alla remunerazione “non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76”. Infatti, “una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione…dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”.

Il Giudice di legittimità ha così ritenuto che, da una parte, non potesse trovare accoglimento il principio di diritto avanzato dalla P.C.M., e dall’altra non fosse neppure pienamente condivisibile il motivo di doglianza sollevato dagli opposti, in quanto una rigorosa interpretazione delle disposizioni comunitarie sopra richiamate imponeva di riconoscere agli specializzati un risarcimento relativo non a tutto il periodo di durata del primo anno accademico di corso, “bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.”

La pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione appena esaminata segna dunque l’inizio di un inevitabile adeguamento alla giurisprudenza comunitaria che il Giudice nazionale dovrà operare a seguito della già citata sentenza dell’Ottava Sezione della Corte di Giustizia Europea del 24 gennaio 2018.

A tal riguardo, come detto, le Sezioni Unite avevano interrogato la CGE sulla necessità di applicare l’obbligo alla remunerazione ex l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE ai medici che avessero intrapreso il corso di specializzazione nell’anno accademico 1982-1983 e fino all’anno 1990.

Infatti, l’obbligo alla adeguata remunerazione era stato previsto solo con la successiva direttiva 82/76/CEE, che era entrata in vigore il 29 gennaio 1982 ed alla quale gli Stati membri erano tenuti a conformarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell’articolo 16 della direttiva stessa. La direttiva 82/76/CEE era stata poi trasposta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 257, entrato in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione, avvenuta il 16 agosto 1991.

La Corte di Giustizia ha ritenuto che “non risulta dalla direttiva 75/363 come modificata che l’obbligo imposto agli Stati membri di procedere ad una remunerazione adeguata dei periodi di formazione a tempo pieno e a tempo ridotto come medico specialista non trovi applicazione a quelle tra tali formazioni che siano iniziate prima della scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione della direttiva 82/76 e che siano proseguite dopo questa data.”

Ciò in quanto la norma transitoria riguardante le formazioni a tempo ridotto dei medici specialisti, prevista all’articolo 12 della direttiva 76, che ha modificato l’articolo 7 della direttiva 75/363, non aveva limitato nel tempo l’obbligo di corrispondere l’adeguata remunerazione. Quanto detto si evincerebbe dai lavori preparatori della direttiva 82/76, dai quali risulta evidente che tale norma transitoria fosse posta nell’interesse dei medici che avevano iniziato la propria formazione prima della scadenza del termine di trasposizione di quest’ultima direttiva, al fine di assicurare la continuità di tale formazione.

Allo stesso modo, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l’obbligo di remunerazione prescinda dalla ricezione della direttiva 82/76 da parte della Stato membro in quanto esso risulta sufficientemente preciso. Pertanto, pur in assenza di una specifica determinazione sull’adeguatezza della remunerazione,  “l’applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 permetterà di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione di quest’ultima, a condizione che tale direttiva sia stata regolarmente trasposta. Tuttavia, spetta al giudice nazionale assicurare che il risarcimento del danno subìto dai beneficiari sia congruo. Un’applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 sarà a tal fine sufficiente, salvo che i beneficiari dimostrino l’esistenza di perdite supplementari che essi hanno \ per il fatto di non aver potuto beneficiare nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva in parola e le quali andrebbero dunque parimenti risarcite (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C-131/97, EU:C:1999:98, punto 53, e del 3 ottobre 2000, Gozza e a.,C-371/97, EU:C:2000:526, punto 39).”

Infine, ricordiamo che la Corte ha ritenuto calcolabile la remunerazione in parola dal primo gennaio 1983, termine ultimo per il recepimento della direttiva 82/76. Infatti, “non è minimamente dimostrato che, nel caso di un periodo di formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziato nel corso dell’anno 1982 e proseguito fino all’anno 1990, il fatto di prevedere una remunerazione adeguata soltanto per il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76 rischierebbe di compromettere seriamente l’obiettivo perseguito da quest’ultima.”   

A chiusura della nostra analisi, è appena il caso di notare che la sentenza di CGE in esame specifica che l’obbligo di remunerazione può applicarsi solo alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975.

Non a caso, il secondo motivo di doglianza della P.C.M. nel ricorso per cassazione deciso con la sentenza 20348/18 censurava proprio il fatto che uno dei medici richiedenti si fosse specializzato in “chirurgia d’urgenza e pronto soccorso”, disciplina non prevista nel summenzionato elenco di specializzazioni.

A tal riguardo, la Suprema Corte si è limitata a dichiarare inammissibile il motivo in quanto volto a far valere un’eccezione non sollevata in sede di merito e necessitante di accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.


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Avvocato del Foro di Roma con attività prevalente nel diritto civile, nel diritto di famiglia e minorile e nella responsabilità civile.Laureato in Giurisprudenza nel novembre 2017 presso La Sapienza Università degli Studi di Roma con una tesi in Diritto Pubblico Comparato dal titolo "La tutela dei diritti fondamentali dinnanzi alla minaccia del terrorismo internazionale."Autore anche presso altre riviste giuridiche telematiche tra cui Cammino Diritto e GiuriCivile.

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