Migrazione ambientale: verso un riconoscimento giuridico dettato dal Nuovo Patto sulla Migrazione e l’asilo aggiornato al 2021?

Migrazione ambientale: verso un riconoscimento giuridico dettato dal Nuovo Patto sulla Migrazione e l’asilo aggiornato al 2021?

Sommario: 1. Introduzione – 2. Quadro delle riforme Europee contro il cambiamento climatico – 3. Rifugiato e migrante ambientale – 4. Cass. civ., sent. 9 marzo 2021, n. 5022 – 5. Patto sulla migrazione e l’asilo – 6. Conclusioni

Abstract: Il fenomeno della migrazione ambientale rappresenta una delle più grandi sfide umanitarie di oggi. Per fornire delle previsioni sugli eventi che nel prossimo futuro si verificheranno è possibile fare riferimento al recente rapporto Groundswell della World Bank, aggiornato al 13 settembre 2021, secondo il quale circa 216 milioni di persone nel mondo saranno costretti a lasciare il proprio territorio entro il 2050 e migrare a causa dei cambiamenti climatici. Sulla base dello scenario delineato appare sempre più necessaria un riconoscimento giuridico rivolto a chi è costretto a migrare in ragione delle condizioni climatiche avverse presenti nel proprio paese di origine. Promettenti in tal senso la recente sentenza del 9 marzo 2021 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile, come anche il rapporto al Patto per la migrazione e l’asilo pubblicato dalla Commissione il 29 settembre 2021 a Bruxelles, diretto a produrre nuove soluzioni idonee a regolare i flussi migratori in Europa.

1. Introduzione

Il fenomeno della migrazione ambientale rappresenta una delle più grandi sfide umanitarie di oggi.  In un articolo del New York Times e di ProPublica intitolato «THE GREAT CLIMATE MIGRATION»[1] è possibile assistere ad una perfetta descrizione delle condizioni di vita condotte dai cittadini del Guatemala ed in particolare da Jorge A. costretto a lasciare la propria terra a causa della siccità che ormai rende invivibile il territorio. Secondo un recente studio pionieristico pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences[2] il pianeta potrebbe vedere, nei prossimi 50 anni, un aumento della temperatura maggiore rispetto agli ultimi 6.000 anni messi insieme. Entro il 2070 il tipo di zone estremamente calde, come ad esempio il Sahara, che ora rappresentano l’1% della superficie terrestre, potrebbe coprire quasi un quinto della terra. Uno studio del 2017 su Science Advances[3] ha rilevato che entro il 2100 le temperature potrebbero salire al punto che solo uscire per poche ore in alcuni luoghi, come India o Cina orientale, potrebbe essere fatale. Il caso del Guatemala è solo un esempio che ci permette di comprendere cosa sta accadendo in molte parti del mondo.

Proprio per tale ragione risulta necessario predisporre un’attenta analisi dei principali cambiamenti ambientali e i disastri, in quanto grazie ad essa è possibile ottenere una più elevata conoscenze della struttura sociale ed economica di una società, nonché una maggiore conoscenza delle dinamiche relazionali e di adattamento di una data società.[4]

Il 2021 rappresenta, senza dubbio, un anno importante per la politica climatica internazionale essendo divenuto negli ultimi anni, il cambiamento climatico, un tema centrale nelle discussioni politiche di tutto il mondo.

Per fornire delle previsioni sugli eventi che nel prossimo futuro si verificheranno è possibile fare riferimento al recente rapporto Groundswell della World Bank[5], aggiornato al 13 settembre 2021.

La stima si aggira intorno a 216 milioni di persone nel mondo che saranno costretti a lasciare il proprio territorio entro il 2050 e migrare a causa dei cambiamenti climatici. Il nuovo rapporto si basa sull’analisi dei flussi migratori dettati da cambiamenti climatici a insorgenza lenta, aventi effetto sulla disponibilità di acqua, sull’ambito agricolo e sull’innalzamento del livello del mare all’interno di tre aree ben delineate: Medio Oriente e Nord Africa, Asia orientale e Pacifico, Europa orientale e Asia centrale.

Il rapporto poi procede a combinare le innovative analisi eseguite dagli esperti partecipanti alla stesura del nuovo rapporto con i risultati del precedente rapporto pubblicato nel 2018[6], permettono di ottenere un quadro globale più chiaro.

A Glasgowal, una cittadina scozzese, dal 1° al 12 novembre 2021 si svolgerà la 26esimala Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite «COP26» dopo uno stop dovuto alla pandemia di quasi due anni dall’ultima Conferenza svoltasi a Madrid il 2 dicembre 2019 dove il presidente Charles Michel ha dichiarato lo stato di «emergenza climatica».

Sulla base dello scenario delineato appare sempre più necessaria un riconoscimento giuridico rivolto a chi è costretto a migrare in ragione delle condizioni climatiche avverse presenti nel proprio paese di origine. Risulta promettente in tal senso il Patto per la migrazione e l’asilo presentato il 23 settembre 2020 e il successivo rapporto pubblicato dalla Commissione il 29 settembre 2021 a Bruxelles, diretto a produrre nuove soluzioni idonee a regolare i flussi migratori in Europa.

2. Quadro delle riforme Europee contro il cambiamento climatico

Il tema delle migrazioni ambientali non rappresenta un tema di recente introduzione, esso è infatti stato posta all’attenzione scientifica, a livello globale, già a partire dagli anni ’70- 80[7].

Lo sviluppo delle principali politiche europee è da collocare, però, a livello temporale, a partire dal 2015[8], anno nel quale è stato stipulato l’Accordo di Parigi, sulla base del Mandato di Durban del dicembre 2011 (COP17), uno strumento giuridicamente vincolante nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

A partire dal 30 novembre iniziarono i lavori dell’accordo e si protrassero sino al 13 dicembre 2015 dal quale furono estrapolati la Decisione della COP (COP Decision) e l’Accordo di Parigi, formalmente un allegato della decisione. Obiettivo principale dell’accordo, firmato da 197 stati facenti parte la convenzione,  era quello di impegnarsi a mantenere «l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l’azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici; aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare; rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima.» Le parti hanno poste un limite alla realizzazione dei descritti obbiettivi, prevedendo che ogni cinque anni si proceda a monitorare l’andamento del riscaldamento globale e di conseguenza il successo dell’accordo.[9]

Successivamente, il 25 settembre 2015 è stata sottoscritta da 193 Paesi membri delle Nazioni Unite (ONU), a New York, l’Agenda 2030.

Essa si compone di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) facenti parte di uno schema ancora più ampio, composto da 169 target ad essi associati. Tre sono le dimensioni dello sviluppo sostenibile verso il quale l’agenda intende orientarsi: ambito economico, ambito sociale ed ecologico. Le principali finalità di tale documento son quelle di porre rimedio, tramite misure di natura politica, alle avversità derivanti dai cambiamenti climatici, predisporre un maggiore tutela de diritti umani, rendendo partecipi di tale moto evolutivo l’intera società, in particolar modo sia le singole amministrazioni pubbliche sia l’ambito privato. Il tutto entro il 2030, termine limite entro il quale raggiungere tali obbiettivi.[10]

In seguito allo scoppio della epidemia mondiale da COVID-19 e la conseguente dichiarazione dello stato di pandemia da parte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo 2020 sono stati necessari interventi di natura economico-finanziaria da parte dell’Unione Europea. La Commissione Europea il 27 maggio 2020 ha quindi avanzato una proposta definita “Next Generation – UE”. Si tratta di uno strumento che mira a garantire, nel prossimo futuro, un’Europa più digitale, ma soprattutto più sostenibile[11] al fine di meglio raggiungere gli obbiettivi già previsti nell’agenda 2020-30. L’ammontare degli stanziamenti si aggira intorno ai 2 018 miliardi di euro totali costituente un fondo da finanziare con nuovo debito dell’Unione Europea (UE) e da aggiungere al Bilancio di quest’ultima[12].

Sulla base di tale proposta è stato previsto che ogni singolo stato membro proceda a redigere un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la gestione degli investimenti, tenendo conto delle linee guida messe a punto dal Comitato Internazionale per gli affari Europei (CIAE).

L’approvazione del PNRR in Italia con Decisione di esecuzione del Consiglio UE il 13 luglio 2021[13] e rappresenta il dispositivo tramite il quale l’Italia ha individuato gli investimenti e le riforme, nonché gli specifici obbiettivi da perseguire mediante l’utilizzo dei fondi europei. Esso rappresenta un sostegno finanziario efficace e diretto ad accelerare la concreta realizzazione degli investimenti volti al superamento del periodo di crisi, scaturito dalla pandemia.[14]  Il piano si compone di sei missioni volte ad incidere su vari settori, fra i quali uno dei punti è dedicato alla Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica. Tale missione si pone l’obiettivo di rispettare il principio europeo «do no significant harm» secondo il quale i singoli Piani nazionali si impegnano a non arrecare all’ambiente danni di ingente entità.[15] Il Piano italiano, con il secondo pilastro, dà attuazione diretta all’European Green Deal[16] stimando in suo favore circa 59,47 miliardi.

3. Rifugiato e migrante ambientale

La difficoltà di isolare il fattore ambientale da altri elementi idonei a portare al fenomeno migratorio come volontario o di natura forzata, rappresenta senza dubbio una delle ragioni che hanno per lungo tempo impedito di dare riconoscimento giuridico a coloro che in letteratura vengono definiti come «migranti ambientali», «rifugiati ecologici o ambientali», «migranti forzati dall’ambiente».

L’origine del termine “rifugiati ambientali” è riconducibile  al dibattito internazionale  sorto in seguito alla pubblicazione di un report del United Nations Environment Program (UNEP) del 1985 nel quale il Professor Essam El-Hinnawi, identifica i migranti ambientali come: «… who have been forced to leave their traditional habitat, either temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or caused by human activity such as industrial accidents) or who have been permanently displace by large economic developments or the processing and deposit of toxic residues, putting their existence at risk and/or seriously affecting their quality of life».[17] Questa definizione pone dei chiari problemi, dati principalmente dal fatto che il confine con il concetto  di migrante economico risulta essere molto labile. A dare una definizione di migrazione economica è intervenuta l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM), che lo definisce come il movimento di persone da un paese ad un altro, a scopo lavorativo. Proprio per tali ragioni la dottrina internazionalistica è intervenuta sottolineando come nel caso dei “rifugiati ambientali” siamo di fronte ad un oggettivo spostamento forzato che nel caso dei “migranti economici” non è presente in quanto sono essi stessi a decidere di spostarsi volontariamente spinti da ragioni lavorative. Altra possibile fonte a tutela dei migranti ambientali è stata individuata nell’art. 1 dalla Convenzione di Ginevra del 1951 relativo allo status dei rifugiati. In esso viene individuato come “rifugiato” «qualsiasi persona che, a causa di un ben fondato timore di essere perseguitata per questioni di razza, religione o opinioni politiche, si trova all’esterno del Paese di cui possiede la nazionalità e non può, o a motivo di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel Paese». L’analisi dell’enunciato normativo contenuto all’interno dell’art. 1 non permette di estendere in alcun modo tale concetto alla figura del rifugiato ambientale.

Ciò è stato ulteriormente sottolineato nella sentenza Teitiota- Nuova Zelanda nella quale il sig. Teitiota aveva avanzato una richiesta di asilo in Nuova Zelanda sostenendo di versare in uno stato di pericolo derivante da rischi legati alla crisi climatica e richiedendo l’applicazione delle tutele previste dall’art. 1 della Convenzione. I giudici si espressero sulla questione negando tale possibilità ma in una decisione del 24 ottobre 2019 del Comitato per i diritti umani (HRC), chiamato a stabilire se gli effetti dannosi del cambiamento climatico sulla vita e il benessere delle persone nei paesi particolarmente colpiti, possano comportare rischi rilevanti di violazione del diritto alla vita ai sensi dell’art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), ha assunto una posizione rivoluzionaria affermando che «senza robusti sforzi nazionali e internazionali, gli effetti del cambiamento climatico negli stati di accoglienza potrebbero esporre gli individui alla violazione dei propri diritti di cui agli art. 6 o 7 del Patto, dando così origine ad obblighi di non respingimento degli stati di invio».[18] La decisione  del Comitato per i diritti umani apre la strada al riconoscimento della condizione di “rifugiato climatico” rappresentando un precedente sul quale si inizierà a ragionare.

Il comitato ha poi effettuato un richiamo al principio generale, vigente a livello internazionale, di non refoulement[19] sottolineando che in esso è da ricomprendere ogni tipo di situazione che implichi un rischio per l’incolumità dell’individuo e quindi, di conseguenza, tutto ciò che impedisca una condizione di vita dignitosa e libera facendo riferimento ad un concetto di diritto alla vita da interpretarsi nella sua più ampia declinazione. Sotto questa ottica anche il degrado ambientale può essere inteso come idoneo ad impedire il pieno sviluppo del diritto alla vita inteso in tal senso.  

4. Cass. civ., sent. 9 marzo 2021, n. 5022

Assumendo come presupposto la vicenda oggetto della decisione prodotta dal Comitato delle Nazioni Unite sul ricorso avanzato da Ioane Teitiota che si è giunti alla recentissima pronuncia della Corte suprema di Cassazione Seconda Sezione Civile.  Tramite la sentenza n.5022 del 9 marzo 2021 è possibile riscontrare un passo in più verso la consacrazione della protezione sussidiaria, attuata dall’art. 14 lett. b) d. lgs. n. 251/2007 quale attuazione della direttiva 2004/83/CE[20]  a chi fugge da eventi disartrosi derivanti da cambiamenti climatici qualora sia possibile riscontrare, all’esito di un’attenta valutazione, che la condizione di tali individui sia dipeso da una consapevole omissione da parte dello stato di appartenenza se pur ovviabile dallo stesso. [21]

Nel caso di specie i motivi di ricorso, oggetto di accoglimento della sentenza, recavano l’omessa presa in considerazione della presenza di una situazione di grave disastro ambientale presente ne territorio Delta del Niger, luogo di stabile residenza del ricorrente, nella valutazione della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria. Il riferimento al concetto di grave disastro ambientale viene strettamente collegato all’enunciato contenuto nell’articolo 452-quater del Codice penale, avente ad oggetto il cambiamento climatico e dell’insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.

Con l’introduzione della l. n. 68/2015 infatti è stata delineata la definizione di disastro ambientale idonea a comportare la comminazione della pena prevista all’art. 452-quater c.p.

A costituire disastro ambientale, secondo l’enunciato appena richiamato può risultare, alternativamente,: «1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. »

Se pur l’enunciato permetta di dare una definizione, la stessa in alcuni punti risulta eccessivamente generica ed indeterminata a tal punto da rendere in molti casi difficoltoso l’accertamento processuale, ciò si evince in particolare dal concetto di «alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema».[22]

Proprio sulla base di tali ragioni La Suprema Corte definisce che «il pericolo per la vita individuale che rileva ai fini del riconoscimento della protezione […] non deve necessariamente derivare da un conflitto armato, ma può dipendere da condizioni socio-ambientali comunque riferibili all’azione dell’uomo, a condizione che il contesto che si viene a creare in una determinata zona sia, in concreto, tale da mettere seriamente a rischio la stessa sopravvivenza del singolo individuo e dei suoi congiunti» sotto tale assunto risulta chiaro come la compromissione del diritto fondamentale alla vita non può essere valutata nel solo caso di conflitto armato ma ogni qual volta sia leso il «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» dovendo quindi il giudice competente valutare, volta per volta, la presenza in concreto  dei rischi derivante dal rimpatrio e dalla conseguente «vulnerabilità individuale che legittima il riconoscimento della protezione umanitaria».

La stessa Corte individua il concetto di nucleo inalienabile nella soglia limite, al di sotto della quale non può più considerarsi rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa dell’individuo.

5. Patto sulla migrazione e l’asilo

Il 29 settembre 2021 è stata pubblicata dalla Commissione europea a Bruxelles un rapporto volto a descrivere l’attuale situazione dei flussi migratori in Europa, esso si addizione al Patto per l’immigrazione e l’asilo presentato il 23 settembre 2020, formulando alcune proposte complementari.

Il quadro sulla condizione giuridica e sulle misure adottate in favore dei soggetti che migrano è quindi in costante evoluzione. All’interno del Patto proposto nel 2020 dalla Commissione Europea è possibile riscontrare un serie di proposte adottate dalla Commissione con l’intento di rielaborare le varie misure avanzate dopo la crisi migratoria presentatasi nel territorio europeo a partire dal 2014.

Già nel Patto sulla migrazione e l’asilo datato 2020 erano presenta delle ingenti lacune in quanto anche in tal sede la figura del soggetto migrante per ragioni inerenti a disastri climatici non veniva preso in considerazione.

È bene però soffermassi su alcuni punti e proposte per comprendere come si stesse già andando verso un riconoscimento, se pur non implicito. Assieme al Patto, la Commissione aveva presentato una serie di proposte destinate a diventare atti giuridici vincolanti in alcuni casi o raccomandazioni, in tal caso non vincolanti, quali l’introduzione di un meccanismo di screening ai confini, l’attivazione di un meccanismo volto a garantire la cooperazione in ambito di gestione della crisi ed in merito alle operazioni di salvataggio fra gli Stati, le istituzioni e le agenzie europee. Altra raccomandazione prevista era ravvisabile nella necessità che gli Stati offrissero un maggior quantitativo di canali volti a permettere l’accesso sul loro territorio, ed in fine una proposta, idonea a divenire vincolante, in materia di gestione dell’immigrazione e dell’asilo per far fronte a situazioni di crisi o forza maggiore contenenti le previsioni del “Regolamento Dublino”, affiancate da nuove disposizioni.

La possibilità che la categoria di migrante ambientale ricevesse in parte una tutela era quindi tutta da riporre nel nuovo istituto della protezione immediata, in sostituzione dell’istituto della protezione temporanea, racchiuso sempre nell’abito del regolamento avente ad oggetto la situazione di crisi e di forza maggiore. In esso si intendeva inserire un pacchetto di misure in grado di «affrontare le situazioni di crisi e di forza maggiore con resilienza e flessibilità, cosciente del fatto che diversi tipi di crisi richiedono risposte differenziate»[23] A tal fine  erano state indicate  dalla Commissione due  distinte finalità, in primo luogo tentare di fornire agli stati membri una maggiore flessibilità necessaria per la concessione dello status di protezione immediata, in secondo luogo, procedere a rendere il nuovo sistema di solidarietà adatto a rispondere a  crisi caratterizzate da un elevato numero di arrivi irregolari nel minor tempo possibile.

È chiaro quindi come «l’attività dell’UE per far fronte alle esigenze umanitarie e di emergenza si basa sui principi di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza. Secondo le stime, oltre 70 milioni di persone (uomini, donne e bambini) sono stati costretti a sfollare in tutto il mondo, facendo registrare quasi 30 milioni di rifugiati e richiedenti asilo. La stragrande maggioranza di queste persone è ospitata in paesi in via di sviluppo e l’UE manterrà l’impegno preso di fornire aiuto. »[24]

Questo rappresenta il quadro delineato a novembre dell’anno 2020, con la relazione al Patto per l’immigrazione e l’asilo la Commissione ha posto ulteriori obbiettivi derivanti da varie vicende che hanno inciso sul sistema della migrazione e dei richiedenti asilo, in primis tentando di limitare il più possibile gli stati che favorirebbero la tratta di esseri umani tramite l’imposizione di limiti alla concessione di visti di ingresso in Europa e bloccando gli aiuti finanziari.

La stessa Commissione, lo scorso dicembre, ha adottato i programmi indicativi pluriennali (PIP) di Europa globale per il periodo 2021-2027, che definiscono i settori di cooperazione con i paesi e le regioni partner di tutto il mondo. La programmazione comprende anche la dotazione finanziaria per il periodo 2021- 2024 (a livello di paese) e per il periodo 2021-2027 (a livello di regione) che sosterrà la cooperazione per un importo totale di quasi 26,3 miliardi di euro. L’adozione dei PIP apporterà un contributo di elevata entità, per affrontare le azioni per il clima, l’inclusione sociale, lo sviluppo umano, la migrazione e gli sfollamenti forzati.[25]

Nella nuova Relazione si iniziano a prendere in considerazione  anche la necessità di predisporre aiuto di natura finanziare in favore di soggetti che versano in stato di difficoltà derivante «da conflitti, epidemie e catastrofi naturali e le loro comunità di accoglienza, contribuiscono a garantire che i migranti siano inclusi nelle campagne di vaccinazione contro la pandemia di COVID-19. »[26] Ulteriore obbiettivo è quello di «promuovere la resilienza e l’autonomia delle persone costrette a sfollare attraverso un’istruzione di qualità, l’accesso a opportunità economiche e la protezione sociale.»[27]

Il punto cardine, che permette di ricomprendere i migranti ambientali in una tutela fino ad ora non riconosciuta è dato dalla predisposizione di politica di gestione della migrazione nei paesi partner interessati, dirette a tutelare i diritti delle persone che si spostano.[28]

Altro tema che merita approfondimento hai fini di tale analisi è dato dall’indicazione, all’interno della relazione, della necessità di predisporre percorsi legali verso l’Europa, esso non è un tema nuovo, essendo stato indicato fra le priorità Europee già a partire dal 2015. Nonostante le diverse problematiche dettate dalla situazione pandemica fra gennaio 2020 e giugno 2021, gli Stati membri hanno reinsediato circa 13 500 persone bisognose di protezione.[29]

La strada che si delinea è quindi quella di incentivare il più possibile l’integrazione dei migranti nel paese di destinazione ed infatti «L’UE ha inoltre cercato di aiutare gli Stati membri ad affrontare l’importante sfida dell’integrazione dei migranti e dei cittadini dell’UE»[30]. Elemento chiave nelle politiche sociali prodotte nel territorio Europeo è quindi da individuarsi anche nella gestione della migrazione e nel miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti sottoposti ad una migrazione forzata, ciò è dato da politiche di integrazione efficaci e dirette ad una valida gestione della migrazione, rappresentando un elemento cardine all’interno del pilastro europeo dei diritti sociali, alla base del quale il miglioramento della situazione delle persone provenienti da un contesto migratorio sarà fondamentale per conseguire gli obiettivi dallo stesso stabiliti.[31]

Ciò che emerge  è quindi che «l’obiettivo finale della politica migratoria dell’UE è garantire che la migrazione avvenga in modo sicuro, regolare e ben gestito, consentire all’UE e ai suoi partner di affrontare le sfide della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e sfruttare i numerosi vantaggi offerti dalla migrazione.»[32] A tal fine l’Unione Europea persegue  come fine quello di rendere la migrazione irregolare, gli sfollamenti forzati e la mobilità legale un sistema regolamentato, nel quale siano  tutelati i diritti fondamentali.[33]

6. Conclusioni

Dall’analisi del quadro fin ora delineato risulta chiaro come non risultino ancora oggi presenti norme volte a predisporre una tutela specifica dei migranti ambientali.  Non è stato ancora previsto un riconoscimento diretto a tutelare la posizione di soggetti costretti a migrare per la presenza, nel proprio territorio, di eventi naturali disastrosi o che comportino la carenza di bene necessari per condurre una vita dignitosa.  Tali previsioni avrebbero potuto essere ricomprese nella proposta di regolamento allegata al Patto sulla migrazione e l’asilo ove si consideri che i disastri ambientali potrebbero rientrare nella nozione di evento di forza maggiore e determinare un afflusso massiccio di sfollati.

L’unica tutela che in forma indiretta è stata riconosciuta dalla Suprema Corte è quella derivante da un pericolo per la vita individuale, il quale può rilevare ai fini del riconoscimento della protezione prevista in favore dei Rifugiati. Ciò prendendo come assunto che il pericolo indicato come elemento necessario per riscontrare l’accesso alla protezione prevista normativamente ai rifugiati non può identificarsi esclusivamente nella presenza di un conflitto armato, ma può dipendere da condizioni socio-ambientali comunque riferibili all’azione dell’uomo.

Continua quindi a rimanere un tema aperto, con l’auspicio che anche in relazione alla continua evoluzione del Patto sulla migrazione e l’asilo si possano introdurre dei correttivi in modo tale che anche questa riforma del sistema normativo dell’Unione europea non rappresenti un’altra occasione mancata per dare tutela a questa nuova categoria di migranti.

* Dottoranda di Ricerca in “Imprese, Mercati e Istituzioni nell’Unione Europea” presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.
** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

 

 

 

 


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[1]  THE NEW YORK TIMES, and A. LUSTGARTEN. The great climate migration. New York Times Magazine, 2020.
[2]XU, CHI, et al. “Future of the human climate niche.” Proceedings of the National Academy of Sciences 117.21 (2020): 11350-11355.
[3] Deadly heat waves projected in the densely populated agricultural regions of South Asia, reperibile su https://advances.sciencemag.org/content/3/8/e1603322
[4] A. OLIVER-SMITH, “” What is a disaster?”: anthropological Perspectives on a Persistent Question.” The angry earth. Routledge, 1999. 32-48.
[5]  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248
[6] https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461 All’interno del rapporto Groundswell della World Bank pubblicato nel 2018 si è tentato di comprendere ed analizzare le traiettorie ed i modelli spaziali delle future migrazioni dettate dai cambiamenti climatici in tre specifiche aree quali l’Africa subsahariana, Asia meridionale e America Latina.
[7] R.STOJANOV, I. KELMAN, S. SHEN ,B. DUZI, H. UPADHYAY, D. VIKHROV, et al. Contextualising typologies of environmentally induced population movement. Disaster Prev Manag. 2014;23(5):508–23
[8] BUTROS, DENIZ, V. BRODEN GYBERG, and A. KAIJSER. “Solidarity Versus Security: Exploring Perspectives on Climate Induced Migration in UN and EU Policy.” Environmental Communication (2021): 1-15.
[9] DECISIONE DEL CONSIGLIO 2016/1841, 5 ottobre 2016 relativa alla conclusione dell’accordo di Parigi.
[10] C. GIANNINO, La costruzione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questione ambientale e nuove economie urbane nella politica di coesione, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno, Trimestrale della Svimez” 2-3/2021, pp. 701-723, doi: 10.1444/101004
[11]  DOMENICI, GAETANO. “Next Generation EU e rinascita dell’Europa. Il Piano Nazionale italiano di Ripresa e Resilienza: verso un nuovo Rinascimento?.” Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal) 23 (2021): 11-24.
[12] C. ALCIDI, & D.GROS Next Generation EU: A Large Common Response to the COVID-19 Crisis. Intereconomics, (2020), 55(4), 202-203.
[13] OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING 3808th Council meeting, Economic and Financial Affairs Brussels, 13 July 2021
[14] G. CETURELLI, Gli strumenti europei per la ripresa e la resilienza ed il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: verso la «performance» attuativa ed i risultati, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno, Trimestrale della Svimez” 2-3/2021, pp. 651-666, doi: 10.1444/101001
[15] L. CAVALLI, M. ALIEGOVIC, E. CRUICKSHAK, L. FARIA, I. ROMAI, G. Il contributo degli investimenti del PNRR all’Agenda 2030 alla luce della valutazione della Commissione europea-The contribution of PNRR investments to the 2030 Agenda in light of the European Commission’s assessment. FEEM Policy Brief, (2021) (3-2021).
[16] Esso consiste in un piano strategico volto a rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.
[17] A CIERVO, I rifugiati invisibili. Brevi note sul riconoscimento di una nuova categoria giuridica di richiedenti asilo; A cura di S. ALTIERO, M. MARAO, Crisi ambientali a migrazioni forzate. L’ “ondata” silenziosa oltre la fortezza Europa, Associazione A Sud, CDCA, 2016, p. 271, reperibile su www.asud.net.
[18] A. MANEGGIA, Non-refoulement of Climate Change Migrants: Individual Human Rights Protection or ‘Responsibility to Protect’? The Teitiota Case Before the Human Rights Committee, in riv. Il mulino. Diritti umani e diritto internazionale, 2020.
[19] Reca il divieta, in presenza di una richiesta d’asilo, di rimpatrio nel caso in cui il richiedente sia soggetto a concreti rischi per la sua incolumità o quella dei suoi famigliari nel paese di destinazione.
[20] Al suo interno norme minime volte alla tutela nonché al riconoscimento della qualifica di rifugiato a cittadini di Paesi terzi o apolidi.
[21] P. BONETTI, La protezione speciale dello straniero in caso di disastro ambientale che mette in pericolo una vita dignitosa, LEXAMBIENTE Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente Fasc. 2/2021
[22] E. LO MONTE. I profili sostanziali della riforma in materia di ambiente (ln 68/2015): tra istanze di effettività e simbolismo repressivo. 2021.
[23] COM(2020) 609 final, p. 11.
[24] COM(2020) 609 final, p. 21.
[25] Commissione europea, Europa globale: l’Unione europea definisce i settori prioritari di cooperazione con i paesi e le regioni partner di tutto il mondo, Bruxelles, 21 dicembre 2021
[26] COM(2021) 590 final pag. 19.
[27] COM(2021) 590 final pag. 19.
[28] COM(2021) 590 final pag. 21.
[29] COM(2021) 590 final pag. 21.
[30] COM(2021) 590 final pag. 26
[31]https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social rights/downloads/KE0921008ENN.pdf
[32] COM(2021) 590 final pag. 27.
[33] COM(2021) 590 final pag. 27.

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