Militari, è possibile richiedere il trasferimento temporaneo in caso di figli minori

Militari, è possibile richiedere il trasferimento temporaneo in caso di figli minori

Il T.A.R. Napoli ha accolto il ricorso di un vicebrigadiere dei Carabinieri, che avendo avuto due gemelli chiedeva l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis presso qualsiasi comando dei Carabinieri nella Legione Puglia distante meno di 15 km dal proprio Comune di residenza.

L’art. 42 bis rubricato “assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche” stabilisce che “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.

In relazione all’applicazione della disposizione in esame alle forze armate e alle forze di polizia, la giurisprudenza si è inizialmente divisa tra orientamenti volti a ritenere applicabile l’art. 42 bis citato anche agli appartenenti alle forze dell’ordine e la posizione del giudice d’appello che escludeva l’applicabilità a tale personale.

Successivamente, il Consiglio di Stato ha rivisto detto orientamento, anche alla luce delle previsioni normative introdotte dall’art. 1493 del Codice dell’ordinamento militare (d.lg. n. 66/2010, in cui si prevede che “al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle p.a. in materia di maternità e paternità“), pervenendo alla conclusione che i principi espressi nell’art. 42 bis citato, per la loro valenza e carattere, hanno natura e funzione di generale applicazione a tutto il pubblico impiego, per cui il beneficio della temporanea assegnazione ad altra sede, di cui all’art. 42 bis, d.lg. 26 marzo 2001 n. 151, non è riservato al solo personale civile dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, con figli di età inferiore a tre anni, ma è applicabile anche al personale militare e delle Forze di polizia con identico carico familiare.

Ciò perché, salvo specifiche, espresse, eccezioni, non recate dall’art. 42 bis citato, detta disposizione, nell’utilizzare l’ampia nozione di “dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165“, induce a ritenere compresi nel campo di applicazione della norma anche il personale in regime di diritto pubblico, siccome anch’esso titolare di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una di dette amministrazioni, per quanto, ovviamente, organizzato in modo peculiare (Consiglio di Stato, sez. III, 16/12/2013 n. 6016, relativo proprio al personale militare e delle Forze di polizia).

E’ stato, inoltre, chiarito che la disposizione è rivolta a dare protezione a valori di rilievo costituzionale e, pertanto, un’eventuale dissenso “deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali” come stabilito testualmente dalla suddetta disposizione, come modificata dall’articolo 14, comma 7, della legge n. 124 del 2015.

Conseguentemente, le ordinarie esigenze di servizio, dovute alla diminuzione dell’organico in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa, introdotta dal legislatore a tutela dei minori (vedi Consiglio di Stato, sez. III, ord. 26 febbraio 2016, n. 685, Cons. St., sez. IV, 14.5.2015, n. 2426) ben potendo l’amministrazione sopperire a dette carenze mediante altri istituti.


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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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