Militari e sindacato. Il punto.

Militari e sindacato. Il punto.

A distanza di quasi due anni dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 dell’11/04/2018 i militari ancora oggi considerano un’utopia la creazione di sindacati e, dunque, la possibilità di costituire proprie organizzazioni e vedere tutelati i propri diritti.

La vicenda giudiziaria, che sfocia con la pronuncia della predetta sentenza, ha inizio con il ricorso presentato da un brigadiere della Guardia di Finanza presso il TAR Veneto poiché si era visto rigettare l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione sindacale ai sensi dell’art. 1475 del codice dell’ordinamento militare.

Tale norma veniva censurata dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 120/2018 nella parte in cui vietava ai militari la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

Se ne deduce, quindi, il riconoscimento del diritto anche per le forze armate di costituire associazioni sindacali rappresentative della categoria.

Tale riconoscimento, tuttavia, continua ad essere limitato dalla previsione del preventivo assenso del Ministro della Difesa.

L’azione sindacale dei militari, inoltre, è limitata dal divieto dell’esercizio del diritto di sciopero apparentemente in contrasto con l’art. 40 Costituzione ma posto, dai giudici della Corte Costituzionale, a fondamento di altri interessi costituzionalmente rilevanti a tutela dell’ordine pubblico e del buon funzionamento dell’apparato amministrativo.

Allo stato attuale, però, alcuna novità può evidenziarsi.

E’ assente un confronto sul tema pur essendo stata avanzata una proposta di legge n. 1542 all’esame del Senato.

Il preambolo della suddetta proposta di legge evidenzia come la sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale riconosca la necessità che l’associazionismo sindacale militare diventi parte integrante del sistema militare assumendo il dovere di “contribuire al miglior funzionamento dell’organizzazione militare” auspicando un maggiore intervento del personale al fine di migliorare il rendimento ed il benessere soprattutto nell’ambito di quei settori, come quello militare appunto, in cui la risorsa umana rappresenta il fulcro dell’organizzazione.

A tal fine è necessario stabilire i limiti entro cui la rappresentanza sindacale militare potrà muoversi e le materie che potranno essere oggetto di contrattazione.

Sul piano normativo la proposta di legge prevede, all’art. 9, che le competenze delle associazioni possono estrinsecarsi in una serie di attività quali: chiedere alle autorità di riferimento riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare; presentare osservazioni e proposte sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti sulle materie di competenza; esercitare attività di vigilanza sull’attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione, mediante la presentazione di osservazioni direttamente all’autorità di riferimento; esercitare attività di tutela e di conciliazione individuale e collettiva sulle materie di competenza; avvalersi di consulenti esterni; richiedere alle autorità di riferimento riunioni informative per l’approfondimento delle questioni per le quali è prevista l’espressione del parere; attivare scambi di informazione nelle materie di propria competenza con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, nonché partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi e attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell’Unione europea; audire soggetti ritenuti idonei al fine di acquisire informazioni utili per la trattazione delle materie di interesse; promuovere iniziative finalizzate al benessere dei militari nel tempo libero.

Formano, inoltre, oggetto di contrattazione: l’articolazione dell’orario di lavoro; le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia; gli atti amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l’integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l’alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua; le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare; la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

Risulterebbero, invece, escluse dall’art. 10 le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, il settore logistico-operativo, la direzione dei servizi, il rapporto gerarchico funzionale e le operazioni.

Premesso tutto ciò non si può non evidenziare quanto questo ritardo comprima i diritti di una categoria che continua ad essere presente sul territorio italiano e straniero garantendo la propria attività in ogni situazione di emergenza.

Come affermato nella stessa proposta di legge creare una rappresentanza sindacale militare efficiente vuol dire sviluppare il benessere e la fiducia tra i militari e, conseguentemente, sviluppare un’organizzazione più efficiente.

Si auspica, pertanto, che il legislatore intervenga celermente sulla materia effettuando un giusto contemperamento di interessi, consentendo anche alle forze armate l’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato e svecchiando, dunque, l’organizzazione militare rendendola più vicina alle esigenze reali della propria categoria.


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