Minacciare e perseguitare l’ex pur di vedere un figlio: è stalking?
Non sempre il matrimonio dura fino al fatidico “finché morte non ci separi”! Quando un’unione volge al termine, agli ex coniugi possono prospettarsi una molteplicità di scenari differenti a seconda che dalla stessa siano nati o meno dei figli e, ove subentrino divorzio e dissapori con il proprio ex coniuge, la situazione può ancor più complicarsi o, talvolta, precipitare.
Ad ogni modo, proseguire nel proprio compito genitoriale è un dovere morale ed imprescindibile, pur trovandosi nelle vesti di un genitore non collocatario o vivendo in circostanze che ne rendono difficoltosa la “buona riuscita”.
Di certo, per prassi e normativa codicistica, la ferrea ed inamovibile certezza si rinviene nella persistenza degli obblighi in capo ai genitori nei confronti dei propri figli, sussistenti in qualunque momento ed in qualsiasi situazione possa trovarsi il nucleo familiare. Ma bisogna sempre ricordare che “fare il genitore è il mestiere più difficile al mondo”: quante volte abbiamo sentito questa frase?
E dunque, proprio sulla falsariga del citato caposaldo di provenienza popolare, bisogna di volta in volta comprendere quale sia e dove si collochi il limite entro il quale “essere genitore” sia consentito in ogni sua sfaccettatura ed ove, di contro, è possibile imbattersi in un esito poco piacevole e penalmente punibile.
Diritto di mantenere un rapporto con il proprio figlio
Come è ormai noto, il reato di atti persecutori è previsto e punito dal nostro codice penale a mezzo dell’art. 612-bis e viene integrato qualora un soggetto ponga in essere condotte reiterate (come espressamente richiesto all’interno del testo normativo) a mezzo delle quali minacci o arrechi molestia a taluno in modo da cagionare a quest’ultimo un perdurante e grave stato di ansia o di paura, comunque tale da ingenerare nello stesso un fondato timore per “l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Ebbene, la Suprema Corte si è di recente trovata a pronunciare (Sentenza n. 10904/2020) su una circostanza che le ha consentito di ritenere integrati gli estremi enunciati dall’art. 612-bis, vale a dire le condotte reiterate poste in essere da un individuo che, al solo fine di minacciare e perseguitare la sua ex compagna, ha giustificato detti comportamenti con il proprio “bisogno di fare il padre”.
Quest’ultimo, già in sede di giudizio di merito, aveva edificato la propria linea difensiva sulla circostanza che le proprie condotte muovessero dal solo intento di godere del proprio irrinunciabile diritto di mantenere saldo il rapporto con il figlio. Nulla quaestio sul punto, anche se gli ermellini sono dell’opinione che ciò non deve ad ogni modo invadere sfere ulteriori ed estranee al rapporto suddetto.
Non solo: la difesa riconduceva il sopra enunciato diritto alla pedissequa richiesta di applicazione della scriminante dell’esercizio di un diritto ricollegabile al suo ruolo di genitore, oltre alle attenuanti ex art. 62, n. 1, 2 e 5 c.p. e la continuazione. In ultimo, il giudizio di primo grado avrebbe richiesto, sempre stando alla posizione della difesa, un maggiore approfondimento istruttorio attesa la lamentata inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da alcuni testimoni.
Atti persecutori e minacce per “fare il padre”: si può parlare di stalking?
Pur trovandosi al cospetto di una strategia difensiva facente leva sui diritti di un individuo nella veste di genitore responsabile, nondimeno la Suprema Corte vagliava tale eccesso ostentato di sollecitudine alla luce delle plurime condotte vessatorie avanzate e perpetrate nei confronti della propria ex compagna non potendo, pertanto, accogliere le ragioni fondanti della doglianza al vaglio della stessa Corte.
Quest’ultima ragionava la propria pronuncia puntualizzando che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, che nel presente procedimento non si costituiva neppure parte civile e dunque risultava priva di qualsivoglia interesse economico, potevano costituire la sola base decisionale che consentisse di affermare la responsabilità penale dell’imputato, atteso che “la sua attendibilità e credibilità sono valutate con rigore superiore a quello previsto per i testimoni”.
Concludeva, dunque, ritenendo ingiustificate e prive di fondamento le motivazioni addotte dall’imputato in sede di ricorso atteso che all’evidenza le stesse facevano perno unicamente sul diritto di mantenere il rapporto con il figlio, diritto questo ben riconoscibile ed ineludibile se non fosse per la circostanza che i comportamenti oppressivi e persecutori contestati e comprovati erano stati unicamente rivolti nei soli confronti della ex convivente, madre del minore. Condotte, queste, per le quali gli Ermellini non hanno rinvenuto alcuna connessione con la condizione genitoriale dell’imputato laddove si consideri che i reiterati pedinamenti e le minacce perpetrate insistentemente nei confronti della donna non erano in alcun modo volte ad incontrare il figlio o, comunque, a ricevere sue notizie.
Pertanto, il ricorso veniva rigettato dalla Corte giudicante essendo emerso dal quadro probatorio, ed in particolar modo dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che le condotte dovevano ritenersi penalmente rilevanti essendosi estrinsecate a mezzo di pedinamenti, accessi non giustificati all’interno della residenza della donna, atti vandalici ai danni di oggetti ivi collocati (sia internamente che esternamente) nonché alla vettura della stessa, e ripetute ed insistenti telefonate eccedenti la normale soglia da ritenersi consentita, accompagnate da minacce di morte.
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Avv. Monica Scutti
Avvocato iscritto presso il Foro di Pescara.
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