MiniDossier sul trattamento fiscale delle cooperative a responsabilità limitata

MiniDossier sul trattamento fiscale delle cooperative a responsabilità limitata

Sommario1. Premessa – 2. Inquadramento delle societa di capitali a mutualita prevalente – 3. Il Trattamento fiscale – 4. Condizioni applicabilità delle agevolazioni fiscali – 5. Societa cooperative di produzione e lavoro: regime e particolarità – 6. Le cooperative agricole – 7. Cooperative edilizie regime delle agevolazioni – 8. Disciplina dei ristorni – 9. La disciplina dei finanziamenti – 10. Regime delle riserve – 11. Cooperative e studi di settore – 12. Perdita della qualifica a mutualità prevalente

1. Premessa

Le società cooperative sono società costituite per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci, attraverso lo scopo mutualistico, quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Tale concetto introduce la distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente e non .

Esso trova fondamento nella legge delega per la riforma societaria (art. 5, legge 3.10.2001, n. 366), ove era stata prevista la necessità di distinguere fra cooperazione costituzionalmente riconosciuta e ,quindi ,meritevole del trattamento di favore (perché in possesso di determinati requisiti ) e cooperazione diverse a mutualita non prevalente che di fatto non godono delle infra esposte agevolazioni fiscali.

2. Inquadramento delle societa di capitali a mutualita prevalente

Recita cosi l’articolo 2522 del codice civile: per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove soci.

Il secondo comme prosegue : può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Alle cooperative sociali con meno di 9 soci, in materia di responsabilità sociale si applica ladisciplina delle s.r.l., quindi la responsabilità sociale è limitata soltanto al patrimonio della cooperativa: i creditori sociali non potranno intaccare il patrimonio personale dei soci ma solo quello della società.

Le cooperative godono quindi della cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta delle persone giuridiche (art. 2518 del codice civile).

Se il numero dei soci è uguale o superiore a 9,la responsabilità diventa illimitata: i creditori sociali quindi potranno intaccare anche il patrimonio personale dei soci.

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (art. 2519).

Per quanto conerne il tratamento tributario,non essendo prevista una disciplina ad hoc per le societa cooperative mutualistiche a responsabilità limitata, si deve giocoforza operare un rinvio alla disciplina generale in termini di societa cooperative a mutualità prevalente di societa di capitali.

E’ bene precisare poi che l’esercizio di un’impresa commerciale ed il relativo intento di lucro (quale obiettiva economiccita della gestione)non sono inconciliabili potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento del medesimo risultato.(Cassazione n 6835/2014).

3. Il Trattamento fiscale

Le cooperative e i loro consorzi sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e(art 73 lett a) Tuir 917/86.).

Ma vi é di più : oltre che applicare il tuir applicano ulteriori norme di favore introdotte per le peculiarita’ della loro gestione caratterizzata dal fine mutualistico ricosciuto e tutelato anche costituzionalmente ex art 45 della Costituzione.

Secondo il tenore delle disposizioni di attuazione al codice civile ex art 223 duodecies le agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle societa a mutualita prevalente.

Ma quali sono le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali?

In base allo studio del CNN 71/2004/t le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali sono le agevolazioni di natura soggettiva .

Vale a dire quelle per le quali le leggi speciali prevedono come presupposto soggettivo la qualifica di cooperativa del soggetto passivo d’imposta e che siano quindi dettate a fini di promozione della cooperazione con carattere di mutualita .

Vediamo di riassumerle : Norme a favore di tutte le società cooperative: · Art. 12 legge 16.12.1977 n. 904 · Art. 21 c. 10 legge 27.12.1997 n. 449 · Art. 7 c. 3 legge 31.01.1992 n. 59 · Art. 11 c. 9 legge 31.01.1992 n. 59 Agevolazioni a favore di specifiche categorie di cooperative ex DPR 601/1973: -esenzione da imposta di bollo -esenzione da imposte di bollo per cooperative edilizie -deduzioni irap per cooperative edilizie -intassabilita’ dei contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici a coop. edilizie a proprieta’ indivisa -deducibilita’ accantonamento 3%agevolazioni fiscali ires/irap nel dpr 601/1973 -cooperative agricole e della piccola pesca (art. 10) -cooperative di produzione e lavoro (art. 11) -ristorni (art. 12) -finanziamenti dei soci (art. 13).

4. Condizioni applicabilità delle agevolazioni fiscali

Dal punto di vista civilistico, una cooperativa è considerata a mutualità prevalente quando ex art. 2512 c.c. a) svolge attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (coop. di consumo); si avvale prevalentemente, nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (coop. di lavoro); si avvale prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (coop. di produzione); b) è iscritta all’apposito albo tenuto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, presso il Registro delle Imprese, ex art. 10, L. n. 99 del 23.7.2009;

In secondo luogo deve recare nel proprio statuto tutte le previsioni di cui all’art. 2514 c.c., ossia: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”; e) l’obbligo di comunicare periodicamente la sussistenza dei requisiti di mutualità all’apposito albo tenuto dal Ministero per lo Sviluppo, pena il divieto semestrale di assumere obbligazioni contrattuali, ex art. 10, L. n. 99 del 23.7.2009.

Per poter essere ricomprese poi tra le cooperative a mutualità prevalente è necessario il rispetto di alcuni parametri contabili di riferimento.

In particolare, ai sensi dell’art. 2513, Codice civile, la condizione di prevalenza si verifica se: a) i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci superano il 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; b) il costo del lavoro dei soci supera il 50% del totale del costo del lavoro, considerate le altre forme di lavoro concernenti lo scopo mutualistico; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci è maggiore del 50% del totale del costo dei servizi ovvero il costo per beni conferiti dai soci è superiore al 50% del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.

5. Societa cooperative di produzione e lavoro: regime e particolarità

Sono cooperative di produzione e lavoro quelle in cui il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l’organizzazione del lavoro dei soci.

In particolare ex articolo 11 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601, i redditi prodotti dalle cooperative di produzione e lavoro sono esenti dall’Ires qualora l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità sia superiore al cinquanta per cento di tutti gli altri costi, tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’ammontare della retribuzione sia inferiore al 50 per cento ma non al 25 per cento dell’ammontare complessivo degli altri costi, l’imposta sul reddito è ridotta alla metà.

L’entità dell’agevolazione è quindi subordinata alla quantificazione di due parametri: a) l’ammontare delle retribuzioni corrisposte; b) l’ammontare complessivo di tutti gli altri costi esclusi quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Dopo l’art. 1 c. 465 Legge 311/2004 l’agevolazione è limitata al reddito imponibile che deriva dall’IRAP.

Di conseguenza se le retribuzioni soci operanti in modo continuativo > totale altri costi (escluse materie prime e sussidiarie) sarà variazione in diminuzione = all’IRAP · retribuzioni soci operanti in modo continuativo >25 % ma < 50% del totale altri costi (escluse materie prime e sussidiarie) sara a variazione in diminuzione di metà IRAP.

6. Le cooperative agricole

L’ambito di applicazione delle cooperative agricole é delineato dall’ art. 10 dpr 601/1973

Da un lato vi troviamo le cooperative agricole connotate da redditi conseguiti mediante: a) allevamento animali con mangini autoprodotti; b) manipolazione/conservazione/trasformazione/ di prodotti conferiti prevalentemente dai soci.

Dall’altro figurano cooperative di: a) piccola pesca; b) pesca marittima con navi dicategoria 3/4; c) pesca in acque interne.

Il fisco con, diverse risoluzoni, nel corso del tempo, ha stabilito che l’esenzione da ilor (ora sopressa) non si estendeva all’irap.

Pertanto fino al 2015 le cooperative agricole non erano soggette all’irap.

Con la legge di stabilità 2016 il quadro di riferimento muta rotta.

Infatti viene prevista l’abrogazione della lettera d)dell’articolo 3,comma 1,D.Lgs. 446/1997 e la contemporanea introduzione ,nel successivo comma 2, della nuova lettera c-bis)con cui viene previsto l’esonero da imposta per i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917), i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Da cio ne deriva che soggetti interessati dall’esenzione sono innanzitutto coloro che operano in agricoltura e, più in particolare, coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 Tuir (il che non vuol dire che deve dichiararsi un reddito catastale ma che l’attività esercitata deve rispettare i parametri richiesti dalla norma.).

In questo modo, a partire dal periodo di imposta 2016, non saranno più incisi da Irap sia i soggetti che pernatura dichiarano un reddito agrario (ditte individuali,società semplici ed enti non commerciali)sia quelli che producono, svolgendo un’attività agricola, un reddito di impresa in quanto società di persone o di capitali.

7. Cooperative edilizie regime delle agevolazioni

Le cooperative edilizie hanno lo scopo di riunire in se persone con professioni diverse al fine di assicurare loro lacquisto di un’abitazione in proprietà o in affitto.

Esse si suddividono in due distinte categorie.

Da un lato vi sono le cooperative a proprietà indivisa ove i soci aderiscono alla cooperativa con l’intento di ottenere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un particolare alloggio. La cooperativa procede così a realizzare degli immobili di civile abitazione che entrano a far parte del patrimonio della cooperativa stessa e che verranno concessi in godimento ai soci assegnatari.

I soci assegnatari ovviamente contribuiscono al finanziamento della costruzione degli alloggi, sia attraverso il versamento della quota sociale sia attraverso l’integrazione delle spese finanziarie non coperte dai mutui.

II socio deve versare inoltre un canone di godimento, indicato nei regolamenti della cooperativa.

Dall’altro vi sono le cooperative a proprietà individuale o divisa ove i soci entrano a far parte della cooperativa edilizia intendendo ottenere l’assegnazione in proprietà di un alloggio.

La cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione col contributo dei soci al finanziamento della costruzione dell’abitazione di cui diverranno, poi, assegnatari in proprietà .

Dal punto di vista del regime fiscale, si rimanda alla legge 388/2000 che stabilisce che ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze”.

Si ha pertanto una deduzione dal reddito soggetto a Ires.

Le cooperative edilizie sono altresi soggette a particolari agevolazioni relativamente alle imposte di bollo e diregistro( D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) per: a) esenzione da imposta di bollo per gli atti costitutivi, di ammissione e recesso dei soci, i documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali; b) gli atti costitutivi possono essere registrati gratuitamente; c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, da pagare una sola volta per ciascun atto registrato; d) in base a quanto disposto dal R.D. 1165/1938, inoltre, le cooperative edilizie godono di una riduzione dell’imposta sulle concessioni governative pari a un quarto della stessa.

In tema di agevolazioni Iva la circolare del Fisco 7/E 2017 riconosce ladetrazione IRPEF del 50% dell’IVA, relativa all’acquisto abitazioni in classe energetica A o B,anche per gli acconti versati nel 2016, acondizione che sia il preliminare di vendita che il rogito definitivo siano registrati e stipulati entro il 2017.

Ai fini della detrazione è necessario che sia acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice (ivicomprese le cooperative edilizie), nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, un immobile nuovo. Si intende tale quello venduto dall’impresa costruttrice del medesimo senza che sia intervenuto un acquisto intermedio.

La detrazione spetta, anche, per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente avevaprecedentemente concesso in locazione (Circolare n 12/2016).

La detrazione non spetta nel caso in cui: a) l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita; b) l’immobile sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti.Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.

Il beneficio riguarda anche la pertinenza, a condizione che l’acquisto di quest’ultima avvengacontestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolopertinenziale (circolare 20/E 2016).

8. Disciplina dei ristorni

Ex art 14 dpr 601/73 sono ristorni le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.

La disiplina civilistica dei ristorni é contenuta nell’art 2545 sexies e seguenti del codice civile.

L”atto costitutivo determina i criteri di ripartizione de ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
L
e cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L
‘assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni,in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525c.c. ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.

In tema di deducibilita dei ristorni l’art 12 del dpr 601/73, cosi come modificato dall’art. 6 legge 388/2000 l’art. 1 co 460 legge 311/2004 , statuisce che le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di parte prezzo pagato ovvero maggior compenso per conferimenti o prestazioni effettuate sono deducibili dal reddito della cooperativa (anche se non imputate a conto economico)

Essi spettano a tutte le cooperative a prescindere dalla ricorenza delle condizioni speciali ex art 2512-2515.

In bilancio bisognera opportunamente effettuare una ripresa a tassazione con variazione in diminuzione ex art 83 del TUIR 917/86.

In tema di Iva secondo la dottrina i ristorni non sono soggetti a iva ai sensi dell’art. 2 co 3 lett. a) trattandosi di cessione di denaro o di credito di denaro.

Viceversa secondo il Fisco devono seguire il regime di imponibilita’ iva della prestazione nel suo complesso.

Ecco che soccorre la circolare 09/07/2003 n. 37 che enuncia il principio che i ristorni seguono il regime d’imponibilita’ iva della prestazione nel suo complesso.

Saranno dunque imponibili se la prestazione principale e’ imponibile in capo al soggetto che la effettua.

Il trattamento iva non cambia se il ristorno e’erogato mediante aumento del capitale sociale ( in quanto trattasi di diversa modalita’ di erogazione di uno stesso ristorno).

Per quanto attiene al momento impositivo dei ristorno si applica l’ art. 6 dpr 633/72.

che testualmente recita :L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni in esso contenute e l’imposta e’ versata con le modalita’ e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Tuttavia in caso di aumento del capitale sociale la circolare 09/07/2003 n. 37 prevede che il momento impositivo coincide con la delibera assembleare che approva il bilancio inciso dai ristorni, vale a dire nel momento in cui il socio perde il diritto al credito ed acquista il diritto a ricevere quote di capitale.

9. La disciplina dei finanziamenti

Il prestito sociale costituisce una forma di finanziamento della società cooperativa che si concretizza nell’apporto, da parte dei soci, di capitali rimborsabili, a fronte dei quali vengono corrisposti degli interessi per remunerare l’investimento.

Questa tipologia di finanziamento, oltre a costituire una forma di investimento, consente al socio, in aggiunta a quanto già sottoscritto a titolo di capitale sociale, di contribuire ulteriormente al raggiungimento dello scopo sociale perseguito dalla cooperativa.

Il regime fiscale va esaminato sia dal lato del percettore, chiarendo la tassazione prevista in capo al socio, sia con riferimento al soggetto erogante, al fine di appurare la deducibilità di tale componente negativo .

Sotto il primo profilo, l’articolo 6, comma 3, del decreto legge del 15 aprile 2002, n. 63, confermando il precedente regime, dispone che “la ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”
Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni stabilite dall’articolo 13 del Dpr n. 601 del 1973, gli interessi su prestiti erogati da soci persone fisiche, residenti nello Stato, a società cooperative a mutualità prevalente sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 12,5 per cento.
Affinché sia accordata la ritenuta a titolo di imposta, è quindi necessario che sussistano le condizioni individuate nel richiamato articolo 13, secondo cui 
i versamenti devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non superare, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni (euro 20.658,28).  Tale limite è elevato a lire ottanta milioni (euro 41.316,55) per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro. La seconda condizione é costituita dal fatto che gli interessi corrisposti sulle predette somme non devono superarela misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti.

La disciplina fiscale degli interessi su prestiti sociali contenuta nel decreto legge n. 63 del 2002 è tuttora vigente, poiché confermata dalle successive disposizioni, sempre in tema di tassazione di società cooperative, contenute nella legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
La Finanziaria 2005, ridisegnando ulteriormente il trattamento tributario previsto per le società cooperative, nella prima parte del comma 460 dell’articolo 1 ha, infatti, confermato la disciplina tributaria delle fattispecie indicate ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002, anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

10. Regime delle riserve

Tra le norme di imposizione fiscale va ricordato l’articolo 12 della legge 904/1977,secondo cui non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili.

Ciò a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.
Dal momento che le società cooperative sono soggetti passivi Ires, ai sensi dell’articolo 83 del Tuir, determinano il reddito apportando all’utile risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle norme ivi previste.

Pertanto, nell’ipotesi in cui tutto o parte dell’utile sia destinato a riserva indivisibile, tale quota accantonata non concorrerà alla formazione del reddito imponibile, mentre vi parteciperanno le altre variazioni fiscali.

La detassazione delle somme destinate a riserva indivisibile, tuttavia, essendo correlata all’utile netto accantonato e non al reddito imponibile, può produrre un effetto imposte su imposte, poiché anche le imposte costituiscono una variazione in aumento (articolo 99, comma 1, del Tuir), sulla quale si calcolano ulteriori imposte.

Per evitare tale effetto distorsivo, l’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto che, ai fini dell’applicazione del citato articolo 12 della legge 904/1977, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi, le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83 del Tuir, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione.

Come espressamente indicato, la norma è applicabile solo se tale variazione in diminuzione determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili.

Essa non si applica, invece, nell’ipotesi in cui l’utile sia distribuito in favore dei soci.

Senza il meccanismo correttivo previsto dall’articolo 21, comma 10, legge n. 449/1997, si realizzerebbe un effetto imposte su imposte poiché anche le imposte costituiscono una variazione in aumento (articolo 99, comma 1, del Tuir), sulla quale si calcolano ulteriori imposte.

Secondo la Cassazione piu recente in tema di agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, le somme destinate a riserve indivisibili sono escluse dal reddito imponibile a condizione che sia esclusa in maniera effettiva la possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento.

11. Cooperative e studi di settore

Nella sostanza gli studi di settore appaiono inapplicabili alle cooperative per le loro situazioni peculiari: vedi i ristorni e particolarità di tassazione.

Tuttavia le cooperative sono soggette agli studi con questi limiti: a) esclusione per le cooperative che operano esclusivamente a favore di imprese socie; b) esclusione per le coop di utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore di tali utenti; c) per le altre coop a mutualità prevalente i risultati degli studi non possono essere applicati per l’accertamento, ma solo per la selezione delle posizioni da sottoporre a controlli con procedure ordinarie.

12. Perdita della qualifica a mutualità prevalente

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualita prevalente come é logico verranno ipso iure meno tutte le agevolazioni supraesposte.

Ciò si verifica allorché, ex art 2545 octies c.c., la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi: a) non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero b) quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514.


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