Minori, privacy e web: esiste la tutela dell’immagine?

Minori, privacy e web: esiste la tutela dell’immagine?

In una società permeata dalla tecnologia e da un uso ormai quotidiano dei social-media le esigenze di tutela del minore sono diverse e sempre più ampie rispetto al passato.

Assistiamo alla nascita di “famiglie social”, cittadini di facebook, che vivono la quotidianità e i momenti più intimi in comunione coi propri “amici del web” in una sorta di diario pubblico di immagini originariamente private. Nulla da aggiungere se tali immagini mostrano coppie di sposi sorridenti o comitive di amici… ma cosa succede quando ad essere protagonisti inconsapevoli del “diario social” sono dei minori?

Questione spinosa e sempre più diffusa è proprio data dalle conseguenze a livello giuridico, nonché puramente tutelare, della presenza sul web di immagini di fanciulli postate da genitori orgogliosi di mostrarne i progressi o le vicissitudini in momenti di ordinaria quotidianità.

Le piattaforme social rappresentano un trampolino di lancio per immagini che rimarranno immortalate sul web anche per anni, fuori dal controllo di colui che le ha immesse, nonché dal controllo del detentore del sito stesso, con la possibilità di chiunque di estrapolarle dal semplice contesto gioioso di una pagina social privata e inserirle a proprio piacimento nel migliore dei casi in rotocalchi e siti vari (basti pensare al minore associabile ad un soggetto noto al pubblico), nel peggiore dei casi in contesti illeciti che nulla hanno a che fare col mondo puramente infantile o social.

Il minore può inoltre trarre uno svantaggio o, addirittura, un pregiudizio immediato o anche futuro da tale pubblicazione. Vede concretamente lesi diritti riconosciuti a tutto tondo a livello giuridico costituzionale e internazionale.

In un combinato disposto partendo dalla massima fonte normativa italiana: la Costituzione, che nell’art.31 detta “La Repubblica […] protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”, ci si può spostare poi nel codice civile che nell’art.10 prevede “Qualora l’immagine di una persona, o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Ma l’iter normativo di tutela dell’immagine del minore non si conclude qui… viene affrontato anche da parte della legislazione e, in particolare, dalla legge sul diritto d’autore che prevede che “il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso” (art. 96 legge n. 633/1941), un consenso necessario, associato necessariamente a delle tutele coercitive. Difatti l’art.595 c.p. cita: “[…] se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro”.

Anche il codice deontologico dei giornalisti si occupa della tutela dell’immagine del minore prevedendo nell’art.7 che “Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.

Il consenso rappresenta elemento imprescindibile per la pubblicazione online (e non) di foto di minori. Fornito da chi esercita la responsabilità genitoriale (nel caso di genitori separati o divorziati, laddove il tribunale abbia stabilito l’affidamento condiviso dei propri figli, è necessario l’accordo di entrambi), può inoltre essere esplicitato dal minorenne stesso.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è necessario attribuire rilevanza alla volontà del minore quando la stessa è “esplicitazione delle proprie aspirazioni, di un vero e proprio progetto di vita, non privo di risvolti esistenziali ed affettivi, sorretto da una fortissima volizione, desumibile dalle insormontabili difficoltà manifestatesi in sede esecutiva” (Cass. n. 5237/2014). Il quadro normativo vigente ribadisce tale tesi, parlando a tal proposito dei c.d. grandi minori (quelli che abbiano raggiunto 16 anni, e in alcuni casi 14 anni di età) ai quali vengono attribuiti ampi margini di autodeterminazione.

Deve, inoltre, essere espresso necessariamente per iscritto e dopo aver fornito all’interessato l’informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) se la pubblicazione è effettuata da soggetti pubblici (es. scuole) o da privati per scopi commerciali, professionali o comunque di profitto (professionisti, mezzi di informazione, imprese ecc…)

Ma cosa accade quando il minore si sente leso nella sua privacy a causa della diffusione di una “mania – social” dei propri genitori?

Particolare caso è riscontrabile in un’ordinanza del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2017 secondo cui non solo il giudice può rivolgersi a tali genitori ordinando la rimozione delle immagini dei minori postate su Facebook e altri social, ma può decidere anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli “danneggiati”. Tutto parte dal caso di un sedicenne che, sentitosi leso nei suoi diritti, si rivolge al giudice chiedendo di essere tutelato dalla madre e dalla sua “abitudine” di postare sul web foto e commenti su di lui. Il giudice ha stabilito che la donna dovrà eliminare qualsiasi immagine, commento e post sul figlio minore, ed astenersi dal ripetersi di tali comportamenti lesivi per l’immagine e la dignità personale del figlio, a pena altrimenti di una sanzione di 10mila euro. Si tratta di un caso eclatante ma non unico: il 19 settembre 2017 il Tribunale di Mantova ha ordinato a una madre di non inserire le foto dei figli e di rimuovere quelle già pubblicate. E già nel 2013 il Tribunale di Livorno aveva prescritto la disattivazione di un profilo Facebook aperto a nome della figlia minore e l’eliminazione delle foto dal suo profilo.

La normativa si sta evolvendo e accrescendo a causa di una esigenza impellente di tutela, che va di pari passo con una libertà d’espressione portata all’estremo dall’uso di una tecnologia “alla portata di chiunque”. L’argomento è delicato e genera opinioni contrastanti…nell’attesa di una disciplina più dettagliata la cautela consigliata in merito, dettata da semplice e generico buon senso, non è mai troppa!


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Eleonora Torcasio

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