Misure cautelari e gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.)
Uno dei presupposti giuridici onde sottoporre un soggetto a misura cautelare è la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza.
In tema di misure cautelari per “gravi indizi di colpevolezza”, la cui sussistenza è richiesta dall’art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi probatori a carico che – contenendo in nuce tutti o solo alcuni degli elementi strutturali della rispettiva prova – sono idonei a fondare il c.d. “fumus commissi delicti”, ossia a creare la previsione che – attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi – gli stessi saranno idonei a dimostrare la responsabilità penale dell’indagato in ordine ai reati a lui addebitati così da ritenere probabile un giudizio di condanna (si veda: Cass. Pen., Sez. V, 19 settembre 2019, n. 45181; Cass. Pen., Sez. IV, 14 marzo 2019, n. 17247; Cass. Pen., Sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 6660; Cass. Pen., Sez. IV, 18 settembre 2013, n. 38466; Cass. Pen., Sez. II, 8 luglio 2013, n. 28865; Cass. Pen., Sez. I, 8 luglio 2011 – 12 settembre 2011, n. 33803; Cass. Pen., Sez. I, 17 maggio 2011 – 19 maggio 2011, n. 19579; Cass. Pen., Sez. Un., 21 aprile 1995 – 1 agosto 1995, n. 11; Cass. Pen., Sez. I, 26 gennaio 1996 – 4 marzo 1996, n. 869; si veda anche Cass. Pen., Sez. V, 29 settembre 2012, n. 36079; Cass. Pen., Sez. II, 19 giugno 2013, n. 26764; Cass. Pen., Sez. IV, 24 aprile 2013, n. 18589; Cass. Pen., Sez. VI, 18 febbraio 2013, n. 7793; Cass. Pen., Sez. II, 16 aprile 2003, n. 18103; Cass. Pen., Sez. VI, 9 febbraio 1996, n. 4825).
In coerenza con la determinazione della qualificata probabilità di colpevolezza che i gravi indizi di cui all’art. 273 c.p.p. comportano, gli stessi non devono essere relegati al solo fatto materiale, bensì devono involgere l’intera fattispecie di reato addebitata all’indagato e, pertanto, riguardare anche l’elemento soggettivo del reato (ex pluris: Cass. Pen., Sez. III, 30 luglio 1993 – 15 ottobre 1993, n. 1740; Cass. Pen., Sez. VI, 3 settembre 1992 – 16 settembre 1992, n. 3131).
Pur determinando la qualificata probabilità di colpevolezza, tuttavia, gli indizi di cui all’art. 273 c.p.p. (id est: necessari per l’applicazione della misura cautelare) non sono comunque sufficienti, di per sé, nel provare la responsabilità penale del soggetto oltre ogni ragionevole dubbio (ex pluris: Cass. Pen., Sez. VI, 19 settembre 2019, n. 45181; Cass. Pen., Sez. II, 8 luglio 2013, n. 28865; Cass. Pen., Sez. Un., 21 aprile 1995 – 1 agosto 1995, n. 11).
Quanto sopra per plurimi motivi.
In primis ed in via generale una diversa interpetratio sarebbe contra legem giacché in contrasto con uno dei principi cardini del nostro Ordinamento Giuridico, quale il principio di “presunzione di non colpevolezza” fino a sentenza definitiva di condanna – sancito dall’art. 27 Cost. – il quale va rapportato anche al principio di “presunzione di innocenza”, fino a sentenza definitiva di condanna, di cui all’art. 6 CEDU.
In secundis e più nello specifico giacché la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all’art. 273 c.p.p. (necessari onde applicare le misure cautelari) non coincide con quella di indizi idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza di cui all’art. 192, com. 2, c.p.p. (Cass. Pen., Sez. VI, 19 settembre 2019, n. 45181; Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2019, n. 27498; Cass. Pen., Sez. IV, 14 marzo 2019, n. 17247; Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2017 – 13 novembre 2017, n. 6660; Cass. Pen., Sez. II, 10 gennaio 2003 – 16 aprile 2003, n. 18103; Cass. Pen., Sez. III, 23 febbraio 1998 – 22 aprile 1998, n. 742).
Ai fini della pronuncia di condanna, infatti, oltre alla gravità degli indizi – in ossequio all’art. 192, com.2, c.p.p. – si necessita, altresì, che gli stessi siano anche precisi e concordanti.
Tali ultimi requisiti (id est: della precisione e della concordanza degli indizi) non trovano, invece, sede nelle misure cautelari atteso che l’articolo 273, comma 1-bis, c.p.p., nel richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p., diversamente non richiama il comma 2 del citato articolo (cfr.: Cass. Pen., Sez. VI, 19 settembre 2019, n. 45181; Cass. Pen., Sez. IV, 14 marzo 2019, n. 17247; Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2019, n. 2749; Cass. Pen., Sez. I, 22 maggio 2018, n. 43258; Cass. Pen., Sez. V, 2 marzo 2007, n. 9192).
In pluris e ancora va osservato che mentre gli “indizi di cui all’art. 192, com. 2, c.p.p.” devono essere necessariamente plurimi così da fondare, nel loro insieme, la certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato, gli “indizi di cui all’art. 273 c.p.p.”, onde comportare l’applicazione della misura cautelare, possono consistere anche in un solo elemento probatorio purché di grave significato (ex pluris: Cass. Pen., 11 gennaio 1995, n. 4644) ed idoneo a fondare, in tal modo, un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità in ordine alla responsabilità dell’indagato (Cass. Pen., 24 gennaio 2017 – 13 novembre 2017, n. 6660; Cass. Pen., Sez. II, 10 gennaio 2003 – 16 aprile 2003, n. 18103).
In merito vi è giurisprudenza che ha evidenziato come il requisito della “gravità” degli indizi, di cui alla sede cautelare, sussiste allorché gli stessi indizi determino un consistente fumus di colpevolezza “pur se in presenza di possibili spiegazioni alternative dei fatti, destinate ad essere verificate in proseguo (Cass. Pen., Sez. I, 7 febbraio 1992 – 31 marzo 1992, n. 608)”.
Inde est quod, alla luce dell’intero quadro normativo e di quanto anche qui esposto, ai fini dell’applicazione di una misura cautelare si necessita di una probatio minor rispetto a quella richiesta in sede di condanna.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
Avv. Ilaria Parlato
L'AVV. ILARIA PARLATO fornisce assistenza legale in tutta l'Italia.
Ha conseguito con profitto il Master di Alta Formazione Professionale in Criminologia e Psicopatologia Forense.
È autrice di articoli in materia di Diritto Civile, Diritto di Procedura Civile, Diritto Penale e Diritto di Procedura Penale, pubblicati da riviste di pregiato valore nel mondo dell'avvocatura quali Salvis Juribus, Studio Cataldi, Altalex, Diritto.it e La legge per tutti.
L'AVV. ILARIA PARLATO è, altresì, autrice del libro giuridico "Risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali in regime more uxorio", pubblicato – nell'anno 2016 - dalla Fondazione Mario Luzi, casa editrice avente la prerogativa di premiare il merito e gli autori più meritevoli.
Contatti Avv. Ilaria Parlato:
342.58.21.731 - 333.68.18.643
Anche per WhatsApp.
Pagina Facebook: Studio Legale Avv. Ilaria Parlato.