Misure di prevenzione: applicabili nei confronti dei residenti all’estero?

Misure di prevenzione: applicabili nei confronti dei residenti all’estero?

Cass. pen., Sez. V, ud. 06 ottobre 2016 (dep. 30 novembre 2016), n. 50847

“La misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale è applicabile anche a soggetto residente all’estero, ferma restando la necessità della presenza del proposto nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato per procedere alla esecuzione della misura.”

Fatto

In data 6 ottobre 2016 la Suprema Corte si pronunciava su ricorso proposto della difesa dell’indiziato, nei cui confronti la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per anni quattro, in forza dell’applicazione degli artt. 4 e 6 del D.lgs n. 159 del 6 settembre 2011 (ex legge 575 del 31 maggio 1965).

La Corte d’appello motivava il provvedimento sulla base dell’appartenenza dell’indiziato all’associazione mafiosa ‘ndrangheta, nella sua qualità di capo e organizzatore dell’associazione in un noto Comune della Calabria.

Detta decisione trovava sostanzialmente fondamento sia nel contenuto di alcune conversazioni intercettate nel lontano 2008, sia sulla base dei risultati a cui erano pervenuti i servizi di osservazione effettuati nell’anno successivo.

Avverso il provvedimento della Corte d’appello, la difesa dell’indiziato proponeva ricorso per Cassazione censurando in primo luogo la violazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs 159/2011, adducendo che la misura veniva applicata a soggetto che già al momento della proposta risiedeva all’estero.

In secondo luogo, si censurava la fondatezza del giudizio di pericolosità sociale, formulato dal Tribunale e dalla Corte d’appello, solo in considerazione dei pochi dialoghi intercettati e già utilizzati nel processo penale instaurato a suo carico, ma debitamente confutati.

In terzo luogo, si censurava il difetto di motivazione del provvedimento, in relazione al giudizio di pericolosità sociale dell’indiziato.

La difesa ribadiva sostanzialmente che, i pochi dialoghi intercettati e posti a fondamento del provvedimento, non erano sufficienti a fondare il giudizio di attualità della pericolosità sociale del soggetto, anche perché detti dialoghi risalivano al lontano anno 2008 quando egli era comunque incensurato.

Con l’ultimo motivo di impugnazione si censuravano, il difetto di motivazione in ordine all’applicazione, oltre che della sorveglianza speciale, anche dell’obbligo aggiuntivo di soggiorno nel Comune  di residenza, nonché la durata della misura.

Diritto

Le misure di prevenzione, introdotte dal legislatore con L. n. 1423 del 27 dicembre 1956, successivamente modificato dal D.lgs n. 159/2011, rappresentano lo strumento idoneo a rimuovere o contenere le cause che favoriscono la commissione di reati da parte di quei soggetti che, per le loro abitudini di vita, rappresentano un grave pericolo per la sicurezza pubblica, anche a prescindere da eventuali pregresse condanne (cfr. Guerrini e Mazza).

La loro applicazione è frutto di un procedimento complesso che vede competente ad effettuare la richiesta: il Questore, il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale.

Per quanto riguarda l’applicazione delle predette misure, la competenza spetta invece al Tribunale che provvede entro trenta giorni dalla proposta, con decreto motivato, fermo restando il diritto assoluto ed inviolabile di difesa dell’interessato ad essere assistito da un difensore di fiducia o in mancanza da uno nominato d’ufficio.

Il provvedimento del Tribunale stabilisce anche la durata della misura di prevenzione, che non può essere inferiore ad un anno, né superiore a cinque anni, nonché le prescrizioni che la persona sottoposta alla misura dovrà osservare.

Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs 159/2011, le parti possono proporre impugnazione anche nel merito alla Corte d’appello competente entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, e per Cassazione solo per violazione di legge.

Il provvedimento, una volta definitivo, è comunicato al questore che ne curerà l’esecuzione (art. 11 d.lgs 159/2011).

La decisione 

Nel caso in esame la Suprema Corte respingeva il ricorso dichiarando infondati tutti i motivi addotti dalla difesa.

In particolare, con riferimento alla presunta violazione degli articoli 4 e 6 del d.lgs 159/2011, la Corte sottolineava ancora una volta che nessuna norma presente nell’ordinamento vieta l’applicazione delle misure di prevenzione personali a soggetti residenti all’estero, anzi, ribadisce che la presenza nel territorio italiano è solo condizione necessaria per la sua esecuzione.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari della misura, la norma si rivolge a “chiunque”, perciò a tutti coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall’art. 4 del d.lgs 159/2011.

Successivamente, la Corte prendeva in esame gli altri motivi del ricorso, ovvero il presunto difetto di motivazione della decisione dei giudici di merito circa la conferma della misura di prevenzione.

I Giudici di legittimità dichiaravano infondato anche il difetto di motivazione sollevato dalla difesa in quanto tale vizio, come già più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, non può essere dedotto in sede di legittimità, che di contro, ammette solo l’eventuale deducibilità del vizio di omessa motivazione o mera apparenza della stessa, quindi solo questi due ultimi vizi costituirebbero violazione di legge ai sensi dell’art. 125 c.p.p., co. 3.

Nel caso in esame, la Corte stabiliva che la decisione dei giudici di merito era correttamente motivata perché la Corte d’appello collegava il giudizio di pericolosità sociale del proposto a fatti e circostanze di rilevo penale.

Infatti, tra i numerosi elementi posti a fondamento della misura di prevenzione, vi erano numerose intercettazioni telefoniche tra il preposto e un noto capomafia, nel corso delle quali i due discutevano di vicende e cariche di ‘ndrangheta ai massimi livelli.

Il tutto confermato dalla partecipazione del destinatario della misura a riunioni di mafia di notevole rilievo.

Inoltre la Corte rigettava anche gli ultimi due motivi di ricorso, ovvero il difetto di attualità e durata della misura.

Con riferimento al presunto difetto di attualità, la Corte ribadisce il proprio consolidato orientamento, secondo cui ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, non è necessaria una particolare motivazione circa l’attualità della pericolosità qualora l’appartenenza all’associazione mafiosa risulti adeguatamente dimostrata e l’associato non si sia dissociato, e a nulla rileva il mero decorso del tempo (cfr. Cass. n. 8106 del 21.01.2016).

Nel caso in questione l’attualità della pericolosità dei fatti, rilevanti ai fini dell’applicazione della misura, veniva dimostrata non solo dalla breve distanza temporale intercorrente tra la rilevazione dei fatti (anno 2008) e l’applicazione della misura (anno 2011), ma anche dall’assenza di qualsiasi indizio di dissociazione da parte del ricorrente.

Ed infine, la Corte respingeva anche l’ultimo vizio di motivazione dedotto dalla difesa, ovvero la durata della misura e l’imposizione dell’obbligo (ulteriore) di soggiorno nel Comune di residenza.

Secondo i giudici di legittimità, fermo restando l’obbligo di motivazione da parte del giudice della prevenzione, le ragioni per cui la sorveglianza speciale veniva rafforzata, si potevano ricavare anche implicitamente dalla lettura del provvedimento applicativo della misura stessa, a condizione che esso contenga gli elementi necessari alla valutazione del grado della pericolosità e del livello di prevenzione che, con l’imposizione della misura, si è inteso assicurare.

Ad ogni buon conto, dalla lettura del provvedimento si evinceva la posizione di potere anche a livello nazionale del ricorrente che consisteva nella capacità dello stesso di “operare” per lungo tempo nell’associazione senza rivelarsi all’esterno, tutti elementi quindi sufficienti a giustificare sia l’imposizione dell’obbligo (aggiuntivo) di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni quattro.

In conclusione la Suprema Corte, rigettava il ricorso in tutte le sue parti perché infondato e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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Avv. Marco La Grotta

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Pratica forense svolta in ambito civile, penale ed amministrativo presso lo studio legale dell'Avv. Prof. Giuseppe Chiarelli del Foro di Taranto. Attestato di frequenza della Scuola Forense-Taranto. Attestato di partecipazione al corso biennale per difensore d'ufficio. Attualmente iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Taranto ed esercita la professione forense prevalentemente nell'ambito penale e della consulenza a società.

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