Misure di sostegno finanziario alle imprese colpite da epidemia Covid-19
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo a porre in essere tutta una serie di misure volte al contenimento dei contagi che hanno avuto pesanti ricadute sul tessuto economico e produttivo del Paese.
Infatti, con DPCM 22 marzo 2020, il Governo ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle ritenute essenziali o strategiche, costringendo la maggior parte delle imprese a limitare ovvero a sospendere la propria naturale operatività.
Per fare fronte agli effetti causati dalla chiusura di molte attività, il D.L. 18/2020, pubblicato in G.U. in data 17.03.2020 e meglio noto come decreto “Cura Italia”, all’articolo 56, prevede una prima serie misure a sostegno delle piccole e medie imprese nazionali danneggiate dagli effetti dell’epidemia e dai provvedimenti limitativi posti in essere.
Scopo della misura è quella di consentire una moratoria straordinaria volta ad aiutare le imprese beneficiarie a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa all’emergenza epidemiologica.
La finalità della moratoria, come emerge dalla relazione illustrativa del decreto legge, è quella di evitare che un forte calo della domanda – seppur limitato nel tempo – possa avere effetti permanenti sull’attività di un numero significativo di imprese e che lo stesso possa essere amplificato dai meccanismi finanziari.
Occorre innanzitutto individuare i beneficiari delle misure di sostegno ivi previste.
Il quinto comma del ridetto articolo 56, D.L. 18/2020, individua tali beneficiari nelle “microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio, aventi sede in Italia” laddove per microimprese e medie imprese (PMI) si intende fare riferimento alle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di Euro.
Più nello specifico, il comma secondo dell’art. 56 del D.L. 18/2020 prevede la facoltà per le microimprese e le piccole e medie imprese di avvalersi, dietro comunicazione agli istituti bancari ovvero agli intermediari finanziari, di: evitare la revoca, sia totale che parziale, degli importi accordati per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 sino alla data del 30 settembre 2020; la proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle stesse condizioni, dei contratti di prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima della data del 30 settembre 2020, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità; la sospensione, fino alla data del 30 settembre 2020, del pagamento dei ratei o dei canoni di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima di detta data; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Inoltre, è prevista la facoltà per le imprese di richiedere la sospensione dell’intera rata ovvero del solo rimborso in conto capitale.
Per ottenere una delle appena citate misure di sostegno, il beneficiario dovrà far pervenire alla propria banca o all’intermediario finanziario una comunicazione corredata da autocertificazione attestante, sotto la propria responsabilità, di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Dunque, le misure di sostegno di più in altro descritte potranno essere concesse solo nel caso in cui la mancanza di liquidità dipenda da questioni legate all’emergenza epidemiologica in atto e non sia conseguenza di precedenti o diverse problematiche.
Inoltre, il quarto comma stabilisce che la disposizione trova applicazione solo ai finanziamenti di cui sono beneficiarie imprese che alla data di pubblicazione del decreto non risultino segnalate dall’istituto bancario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato” ai sensi della disciplina vigente.
La comunicazione fatta dall’impresa all’istituto bancario o all’intermediario finanziario è di per sé vincolante nei confronti di quest’ultimo essendogli preclusa qualsiasi valutazione in ordine al merito della richiesta.
L’accoglimento dell’istanza di moratoria non comporta conseguenze rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito e sulla affidabilità del beneficiario, nel senso che non implica un cambiamento nella classificazione del credito.
Gli istituti di credito, peraltro, potranno giovarsi a titolo gratuito di specifiche garanzie offerte dal Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale con legge 23.12.1996, n. 662, allo scopo di riassicurare i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
A tal fine, il comma sesto del decreto, per mitigare il rischio di una ulteriore chiusura da parte degli istituti di credito in una fase di incertezza e per agevolare la concessione di credito, stabilisce che le misure di sostegno di cui all’articolo 56 sono ammesse, senza valutazione da parte del Fondo, alla garanzia costituita presso il Mediocredito Centrale.
Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.