Misure sanitarie emergenziali e responsabilità del debitore
Attualmente, nel pieno dell’emergenza sanitaria, molti chiedono se l’inadempimento del debitore sia “giustificato” o meno. E, quindi, in termini spiccioli: che succede se il mio debitore non paga affermando di non poterlo fare in questo momento di crisi?
A tal proposito due sono le norme del nostro codice civile che vengono in rilievo: l’art. 1218 c.c. che afferma: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”; l’art. 1256 che prevede: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”, aggiungendo poi: “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
Il decreto Cura Italia, all’art. 91 comma 1, chiarisce la problematica affermando che il rispetto delle misure emergenziali è valutato sempre ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore in caso di ritardati od omessi pagamenti.
La nozione di “causa non imputabile” fa riferimento a quell’impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza, un evento, dunque, che non dipende da dolo o da colpa del debitore.
Se un contratto quindi, è stato stipulato prima delle misure emergenziali sanitarie adottate, eventuali impossibilità del debitore nell’adempimento della propria prestazione potrebbero essere ricondotte alla previsione dell’articolo 1256 c.c. e, quindi, esonerare il debitore stesso da eventuali responsabilità.
Attenzione, però, l’esclusione della responsabilità del debitore non è “automatica” ma esclude la responsabilità del debitore solo nel caso di ritardo nell’adempimento. Ciò significa che sarà, comunque, tenuto ad effettuare la propria prestazione.
Invece la prestazione del debitore può ritenersi estinta se l’impossibilità perdura e incide sulla natura della stessa (l’attività del debitore, quindi, non è più possibile) o il creditore non ha più interesse a riceverla.
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