Mobbing sul lavoro
Accade a volte che all’interno del proprio ambito lavorativo si cada nella “trappola” di essere trattati male dal proprio capo, o da altri colleghi, con ripetuti e prolungati comportamenti ostili e che, per paura di perdere il posto di lavoro, il lavoratore preferisce tacere.
Ebbene se questi comportamenti sono ripetuti nel tempo vengono definiti dalla legge come “mobbing”, un reato a tutti gli effetti.
Quando il mobbing proviene dal proprio datore di lavoro, si parla di mobbing verticale (o di bossing); viceversa, quando le vessazioni provengono dai colleghi, si parla di mobbing orizzontale.
Come viene tutelato il lavoratore che subisce mobbing dalla legge? Innanzitutto, c’è da specificare che il lavoratore in primis deve dimostrare di aver subito mobbing se ha ricevuto i predetti atteggiamenti ostili per un periodo di tempo ben preciso che la legge fissa in circa sei mesi.
Il lavoratore deve poi dimostrare di aver subito una lesione della salute e della dignità (ad esempio se a causa di questi comportamenti ne è scaturita una depressione o altri tipi di malattie psicologiche) e deve esservi un rapporto di causalità, nel senso che la lesione della salute e della dignità deve essere direttamente collegata alla condotta colpevole (cioè dev’essere certo che la malattia psicologica è derivata da quella situazione particolare).
In questi casi il datore di lavoro o collega può rischiare una condanna per lesioni personali, ex art. 582 c.p.
Un esempio pratico lo troviamo nella recente sentenza n. 44890/2018 della Corte di Cassazione, che si è espressa in questo senso, sul caso di un datore di lavoro che ha recato una patologia psichiatrica a un proprio lavoratore, in seguito a comportamenti vessatori e persecutori, pressioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa e continue vessazioni.
Il reato di mobbing si configura, quindi quando l’atteggiamento del datore di lavoro trascende dall’ambito lavorativo e attua delle vere e proprie condotte vessatorie nei confronti del lavoratore che possono sfociare anche in comportamenti persecutori configurando altri tipi di reati (ad esempio minacce, diffamazione nel caso in cui ad esempio si parli male tra colleghi di una determinata persona o addirittura stalking ecc…).
Cosa può fare allora il lavoratore che ha subito questi comportamenti? Colui che ritiene di essere vittima di mobbing, può sporgere denuncia presso le autorità competenti (presso la polizia, la questura o i carabinieri) e dal momento della denuncia le autorità svolgeranno tutte le indagini per constatare se ciò che è stato denunciato corrisponde al vero. Si potranno usare tutti i mezzi utili a disposizione per provare di essere stati vittima di questo reato (ad esempio anche le relazioni cliniche di visite psicologiche o psichiatriche) tranne registrazioni avvenute sul luogo di lavoro fatte senza il consenso della parte perché vi sarebbe violazione della privacy (come sancito dalla Cass. sent. n. 26143 del 21.11.2013).
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