ESUBERI: il parere sulla mobilità del personale di Provincie e Città Metropolitane
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 16 giugno 2015, n. 19
a cura di Sara Scapin
Non sono consentite le mobilità volontarie, per gli anni 2015 e 2016, estese a personale diverso da quello provinciale eccedentario. Il rischio, evidenziato dalla nomofilachia è che comportamenti difformi, da parte degli Enti, siano colpiti dalla nullità di diritto. Le conclusioni raggiunte sono coerenti con la Circ. n. 1/2015 emessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il fatto
Con l’importante delibera in esame la Corte dei Conti ha risposto ad una serie di questioni, deferitele da varie Sezioni Regionali, con le quali ha cercato di fornire una corretta interpretazione ed applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 424, L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità per il 2015, il quale nello specifico stabilisce che «le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario […]. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle»).
La decisione
Nella propria decisione la Corte dei Conti fornisce, in risposta ai quesiti sottoposti, le seguenti sette conclusioni:
1) Per il biennio 2015/2016, fino alla completa ricollocazione del personale soprannumerario (senza alcuna limitazione geografica), è preclusa la possibilità di attingere alle graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali, ciò in considerazione degli obiettivi che la presente legge si pone (immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell’Ente e ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità).
2) Nel suddetto arco temporale è consentito agli enti locali di emanare bandi di mobilità riservati unicamente a personale soprannumerario di province e cittò metropolitane.
L’art. 1 comma 424 detta, infatti, una disciplina particolare temporaneamente derogatoria, in ragione delle precipue finalità di conservazione delle posizioni lavorative dei dipendenti degli enti interessati dal riordino di cui alla legge n. 56/2014, la quale consente la temporanea derogabilità della possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta (c.d. mobilità volontaria).
Dal punto di vista sostanziale, infatti, anche alla luce di quanto statuito dal D.P.C.M. del 20 dicembre 2014, l’assunzione per mobilità non riduce le possibilità di assunzione dell’ente qualora tale facoltà – che ha il suo parametro finanziario nelle risorse risparmiate nel precedente esercizio – resti integra, mentre la nuova assunzione nell’aggregato finanziario complessivo del comparto rimane compensata dall’impossibilità di coprire il posto rimasto vacante nell’ente di provenienza.
3) Qualora l’ente necessiti di un soggetto dotato di una specifica e legalmente qualificata professionalità (dovendo tale assunzione garantire l’assolvimento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale) potrà derogarsi al comma 424 , potendo, pertanto, far ricorso alle ordinarie modalità di reclutamento, anche mediante le procedure di mobilità volontaria (in ossequio all’art. 30, commi 1 e 1bis D. Lgs. n. 165 del 2001).
4) Quanto alle quote di turn over destinate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti deve farsi riferimento a quelle stabilite dalla legge in vigore, commisurate alle cessazioni avvenute nell’esercizio precedente (nello specifico, per il 2015 il 60% della spesa del personale di ruolo cessato nell’anno precedente, e l’80% per il 2016). Le ulteriori risorse corrispondenti al complemento a cento delle ricordate percentuali sono destinabili unicamente alle assunzioni per ricollocazione, non ammettendosi una promiscua utilizzazione di queste ultime risorse destinandone parte alle predette assunzioni da graduatorie.
5) Nell’applicazione delle disposizioni che vincolano le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per la parte relativa alla ricollocazione del personale soprannumerario delle province vanno considerate tutte le unità da ricollocare e non solo quelle della provincia nella cui circoscrizione territoriale ricade l’ente che deve fare le assunzioni, alla luce di quanto già stabilito dalla circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
6) Il parametro derogatorio, previsto dal comma 424, relativo alla non computabilità delle spese del personale ricollocato nel tetto di spesa ex comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/06, può intendersi esteso anche all’analoga disposizione contenuta nel successivo comma 562 relativo agli enti non soggetti al rispetto del patto di stabilità interno.
7) Infine, non è possibile effettuare assunzioni tramite mobilità volontaria di personale in entrata per la copertura di posti infungibili che si può coprire mediante concorso, poichè tale assunzione comunque sottrarrebbe un posto dell’organico alle possibilità di ricollocazione.
La condizione di infungibilità che assume rilevanza ai fini della derogabilità ai vincoli imposti dall’art. 1, comma 424, della legge 190/2014 riferita non al solo personale della Provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle Province interessate alla ricollocazione è quella che presuppone la sussistenza di due requisiti: a) che per il posto da ricoprire sia prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità (eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati); b) l’assunzione deve essere necessaria per garantire l’espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale.
Sara Scapin
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