Mobilità volontaria prima del concorso pubblico: proroga sospensione obbligo per tutto il 2025
Al fine di non rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si è ritenuto necessario prorogare fino al 31 dicembre 2025 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. “volontaria” prima di bandire nuovi concorsi pubblici.
Introduzione
Come rappresentato in una recente pubblicazione del sottoscritto[1] la mobilità volontaria dal 2025 è tornata un obbligo. Il decreto-legge n. 202/2024 (c.d. Milleproroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, non ha previsto la proroga della deroga alla disciplina ordinaria sulla mobilità volontaria nel pubblico impiego. Tale deroga, vigente negli ultimi anni, permetteva alle amministrazioni pubbliche di bandire concorsi senza dover previamente attivare le procedure di mobilità volontaria.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, è tornata pienamente operativa la disciplina di cui all’art. 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (breviter TUPI) nella sua versione originaria.
In base a tale disposizione, le pubbliche amministrazioni erano nuovamente tenute a verificare, mediante le procedure di mobilità volontaria, la possibilità di coprire i posti vacanti con personale già in servizio presso altre amministrazioni, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi pubblici.
La mobilità volontaria nel TUPI: regole ed eccezioni
L’articolo 30 del TUPI all’articolo 1 prevede che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti […] appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”.
Questa disposizione regola una modalità di copertura dei posti vacanti nelle amministrazioni pubbliche mediante il trasferimento diretto di personale già in servizio presso altre amministrazioni. In termini giuridici, essa configura una forma di mobilità volontaria tra enti pubblici.
L’obiettivo principale della norma è consentire alle amministrazioni di coprire rapidamente i posti vacanti, evitando le tempistiche e i costi connessi a procedure selettive complesse. Inoltre, essa mira a ottimizzare l’impiego delle risorse umane, favorendo una distribuzione più efficiente del personale all’interno della Pubblica Amministrazione.
L’articolo 30, sempre al comma 1, continua prevedendo che “È richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente”.
Questa norma deroga al principio generale secondo cui il dipendente pubblico che presenta domanda di mobilità verso un’altra amministrazione, in risposta a un avviso pubblico, non necessita del preventivo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Tuttavia, tale assenso è richiesto obbligatoriamente nei seguenti casi:
– Personale assunto da meno di tre anni, per tutelare l’investimento di reclutamento, formativo e organizzativo dell’amministrazione di appartenenza;
– Dipendenti che occupano posizioni dichiarate motivatamente infungibili, ossia ruoli che non possono essere facilmente coperti da altri soggetti, per la specificità delle competenze richieste;
– Richieste di mobilità che comportino una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente, al fine di evitare un impatto negativo sul funzionamento dell’amministrazione cedente.
L’articolo 30 del TUPI, al comma 2-bis, prevede che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio”.
In materia, l’art. 3, comma 8, della Legge n. 56/2019, c.d. legge concretezza, aveva previsto che “[…] al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Dal 2025 ripristinato l’obbligo della mobilità volontaria
In data 27 dicembre 2024, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302, è stato pubblicato il decreto-legge n. 202/2024, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 dicembre 2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. “Milleproroghe”).
Tuttavia, il decreto-legge non contiene alcuna disposizione che proroghi l’efficacia della norma che consentiva di derogare all’obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità volontaria prima di bandire nuovi concorsi pubblici.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2025, è tornata pienamente applicabile la disciplina di cui all’art. 30, comma 2-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di verificare l’eventuale disponibilità di personale tramite procedure di mobilità volontaria, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi pubblici.
Si è ripristinato così il principio di priorità per i dipendenti pubblici rispetto alle nuove assunzioni dall’esterno.
Proroga sospensione obbligo della mobilità volontaria per tutto il 2025
Al fine di non rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si è ritenuto necessario prorogare fino al 31 dicembre 2025 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. “volontaria” prima di bandire nuovi concorsi pubblici.
Tale novità è contenuta negli emendamenti del decreto-legge n. 202/2024 (c.d. Milleproroghe).
Pertanto, le pubbliche amministrazioni potranno continuare ad assumere fino al 31 dicembre 2025 senza dover fare ricorso preventivamente alla mobilità volontaria interna.
[1] Pellegrino A., Dal 2025 la mobilità volontaria torna un obbligo, Salvis Juribus, 2025.
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Dott. Armando Pellegrino
Elevata Professionalità (EP)
Elevata Professionalità (quarta area EP). Dipendente pubblico dal 01.06.2017. Si occupa principalmente di appalti, anche come Rup, e contabilità. Laureato magistrale, con lode, in (1) Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, (2) Economia Aziendale e (3) Giurisprudenza, è inoltre in possesso di vari titoli di master (5) aventi ad oggetto la pubblica amministrazione. Dottorando di ricerca in diritto pubblico, curriculum diritto amministrativo. Autore di pubblicazioni giuridiche per varie riviste scientifiche.
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