Moglie deceduta in un incidente: “no” al risarcimento per il marito adultero

Moglie deceduta in un incidente: “no” al risarcimento per il marito adultero

Cassazione Civile, sez. III, 11 dicembre 2018, n. 31950

La vicenda ha origine nel luglio del 1998, quando, in provincia di Matera, un’automobile si scontra con un mezzo agricolo, non assicurato. La donna alla guida della vettura, a causa dell’incidente e delle lesioni riportate, perde la vita.

I Giudici chiariscono, poi, che l’autista del mezzo agricolo «ebbe a circolare su strada pubblica, in condizioni di scarsa visibilità, con rimorchio non munito di dispositivi di illuminazione», ma anche la donna non era priva di colpe poiché «ebbe a percorrere, pur se a velocità inferiore a quella massima consentita, una strada rettilinea senza prestare adeguata attenzione alla presenza di un ostacolo ancora visibile per le sue significative dimensioni» e «senza indossare le cinture di sicurezza».

Accertato «il concorso di colpa», in Appello viene ritenuta legittima la pretesa risarcitoria avanzata dai familiari della donna, ossia «il padre, i fratelli e i figli», ma viene respinta, invece, la richiesta presentata dal marito.

Secondo i Giudici, infatti, tra i coniugi – non separati – non esisteva «un progetto di vita in comune di un vincolo affettivo» poiché «l’uomo aveva avuto una relazione extraconiugale, da cui era nato un figlio tre mesi prima della morte della moglie».

Anche la Cassazione conferma tale impostazione poiché «la relazione extraconiugale costituisce un evidente inadempimento all’obbligo di fedeltà tra coniugi».

Pertanto, viene definitivamente respinta la richiesta di risarcimento avanzata dal marito atteso che quest’ultimo non ha provato la «persistenza di un vincolo affettivo» in ambito coniugale e quindi di «avere effettivamente subito un danno morale».


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