Monetizzazione ferie non godute: esclusa se il lavoratore ne ha precedentemente rifiutato il godimento
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 21 aprile 2020, n. 7976
Le ferie rappresentano un diritto inviolabile del lavoratore senza possibilità di rinuncia neanche dietro pagamento datoriale (cd. divieto di monetizzazione delle ferie). Pertanto, le ferie non godute entro i termini di legge devono – in generale – essere differite. Esistono, tuttavia, dei casi specifici per i quali è possibile compensare le ferie residue con un’apposita indennità sostitutiva:
– dipendente a tempo determinato: se la durata del contratto è inferiore ad un anno, il lavoratore può rinunciare alle ferie e chiedere al datore di lavoro che gli vengano accreditate una volta che il contratto sia giunto in scadenza;
– dipendente a tempo indeterminato: le ferie maturate durante l’anno e nei 18 mesi precedenti vengono pagate in caso di scioglimento del rapporto di lavoro;
– quando il CCNL prevede periodi di ferie di durata superiore alle 4 settimane. In questo caso il dipendente può chiedere l’indennità sostitutiva delle ferie per quelle che superano la durata stabilita dalla legge.
In questa cornice trova spazio la recente pronuncia in commento con la quale la Cassazione espone un principio innovativo rispetto alla giurisprudenza consolidata sin dal 2003, anno in cui il D.lgs n.66/2003 ha riformato radicalmente la normativa dell’orario di lavoro e delle ferie introducendo per la prima volta nell’ordinamento italiano il divieto espresso di monetizzare con un’indennità sostitutiva il periodo di ferie.
Infatti, la Cassazione – nel confermare la statuizione della Corte d’Appello – afferma, preliminarmente, che, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore adempiere all’obbligazione di consentire la fruizione delle ferie anche senza sua colpa, sorge il diritto del lavoratore al pagamento della relativa indennità sostitutiva. Viene, però, precisato che tale diritto del lavoratore viene meno nell’ipotesi in cui il datore dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il dipendente non abbia usufruito, venendo così ad incorrere nella c.d. mora del creditore.
Per gli Ermellini, dunque, solo in presenza di questa prova, laddove il prestatore, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, abbia autonomamente deciso di non godere dei giorni di ferie, l’indennità sostitutiva non è dovuta.
In tutti gli altri casi, le ferie maturate e non fruite devono essere monetizzate al momento della cessazione del rapporto.
Inoltre, nel caso di specie, l’indennità sostitutiva dovrà essere pagata dal datore agli eredi del dipendente poiché il diritto all’indennità stessa non si estingue con la morte del lavoratore ma si trasmette in via ereditaria (C. Giust. UE 12 giugno 2014 C-118/13).
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Giulia Atili
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