Motivi aggiunti in appello: inammissibili avverso la graduatoria non gravata in primo grado

Motivi aggiunti in appello: inammissibili avverso la graduatoria non gravata in primo grado

Cons. Stato, sez. II, sent. 8 novembre 2024, n. 8935

La vicenda fattuale

Il giudizio scaturisce da un provvedimento di esclusione di un candidato dalla procedura concorsuale indetta per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri; in particolare, l’Aspirante risultava destinatario, unitamente ad proprio familiare, di un decreto di citazione a giudizio per i reati di cui agli artt. 110 (“Pena per coloro che concorrono nel reato”), 612, comma 2 (“Minaccia grave”) e 614 (“Violazione di domicilio”), scaturito da una querela concernente liti di vicinato. Giudizio penale concluso con la declaratoria di non doversi procedere per essere intervenuta remissione di querela.

Il Giudice di prime cure dichiarava, tuttavia, inammissibile il gravame, per mancata notifica ai controinteressati, da identificarsi nei soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito.

Il ricorrente, pertanto, proponeva rituale appello contestando l’erroneità della statuizione in rito e sostenendo, in buona sostanza, che <<…alla data […] di espulsione […] dal corso non vi erano controinteressati da evocare in giudizio, essendo stati avviati al corso di formazione tutti gli idonei…>>.

Nel corso del giudizio d’appello, respinta la domanda cautelare, l’appellante proponeva motivi aggiunti ribadendo che <<…gli idonei sono stati tutti incorporati, per cui nessun aspirante è rimasto fuori dal novero dei vincitori…>> e che, pertanto, <<…non sussisteva alcun controinteressato all’accoglimento del ricorso…>>.

Con ordinanza istruttoria veniva, poi, disposto un approfondimento istruttorio dal quale emergeba che <<…sono stati dichiarati idonei 148 candidati a fronte di 147 posti a concorso e, dunque, […] il numero degli idonei è risultato superiore a quello dei posti a concorso per la specifica categoria…>>.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato la inammissibilità dei motivi aggiunti <<…a) perché proposti in violazione del principio di consumazione dei mezzi di impugnazione, che trova il suo presupposto logico nel divieto di frazionamento, alla stregua del quale l’impugnazione, una volta ritualmente proposta, preclude alla parte di formulare in un successivo momento altri profili di gravame o di riproporre le stesse censure, anche se il relativo termine non sia ancora scaduto, attraverso un nuovo atto di impugnazione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 21 aprile 2022, n. 6; successivamente: sez. V, 26 febbraio 2024, n.1851); b) perché proposti al di fuori dei tassativi casi individuati dall’art. 104, comma 3, c.p.a. (cfr.da ultimo Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2024, n.8535)…>>.

Inoltre, il Collegio ha evidenziato l’inaccoglibilità del primo mezzo <<…non rilevando che alla data di esclusione del ricorrente fossero stati ammessi anche gli idonei (peraltro per complessivi 148 graduati, a fronte di n.147 posti), atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 1992 n. 327), nel caso di impugnazione della graduatoria di una procedura concorsuale devono ritenersi controinteressati tutti coloro che in essa siano comunque inseriti (pur se solo come idonei), anche in relazione al loro interesse (morale ma non solo) alla conservazione della posizione conseguita in vista di futuri eventuali scorrimenti…>>.

È noto, del resto, alla luce del rapporto di presupposizione tra atti, che il ricorrente che ha impugnato l’esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l’onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa.

In particolare, l’atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso, derivandone perciò l’irrilevanza, nel caso di specie, della circostanza che non sussistano, in concreto, controinteressati inseriti in graduatoria la cui posizione verrebbe pregiudicata dall’accoglimento del ricorso.

Nel merito, ed in limine, i Giudici d’appello hanno evidenziato come <<…l’estinzione del giudizio per rimessione della querela non precludesse all’Amministrazione la valutazione autonoma dei fatti già oggetto di indagine penale, reputati rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso in questione, con motivazione che appare congrua e condivisibile, attesa l’oggettiva gravità dei fatti emersi in sede di indagine, alcuni dei quali oltretutto ammessi dall’interessato, nonostante il tentativo di sminuirne la portata…>>.


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