MUTATIO LIBELLI: per le Sezioni Unite è possibile
Cass. Sez.Un., 15 giugno 2015, n. 12310
a cura di Noemi Francesca Barbagallo
Con la sentenza in esame, la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito definitivamente i margini di ammissibilità della modifica di domande, eccezioni e conclusioni ex art. 183 c.p.c..
Com’è noto, sono pacificamente ammesse le modifiche alla domanda introduttiva che riguardano la mera interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto ovvero che sono volte a meglio quantificarlo; di contro, le modifiche che si concretizzano in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, ovvero introducono situazioni giuridiche non prospettate prima , sono ritenute inammissibili.
Tuttavia, sull’ultimo punto vi è stato un accesso dibattito giurisprudenziale atteso che in alcuni casi si era giunti a ritenere ammissibili anche domande che presentavano mutamenti in ordine ai suddetti elementi modificativi (in senso conforme, Cass. 6 novembre 1991 n. 11840, e difforme Cass. 8 aprile 2015 n. 7033).
A dirimere tale contrato è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite la quale, in via preliminare, ha chiarito che l’art. 183 c.p.c. non detta alcun esplicito divieto di domande nuove; a conferma di ciò è stato richiamato il disposto dell’art. 189 c.p.c. nella parte in cui – in tema di rimessione della causa al collegio – afferma che il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183 c.p.c.; con ciò lasciando intendere che le parti possono cambiare le domande e conclusioni avanzate nell’atto introduttivo, anche in modo apprezzabile.
Effettuata la superiore precisazione, gli Ermellini hanno proceduto a definire i tre tipi di categorie di domande previste dall’art. 183 c.p.c.: le domande nuove, le precisate e, infine, le modificate.
Orbene, le domande nuove sono ritenute implicitamente vietate ad eccezione di quelle che rappresentano per l’attore la reazione alle difese del convenuto.
Le domande precisate altro non sono che le stesse domande introduttive che subiscono mere precisazioni, finalizzate a definirle e puntualizzarle meglio.
In relazione alle domande modificate, è stato rilevato come la norma non preveda alcun limite né quantitativo né qualitativo alla modificazione ammessa.
Pertanto, per le Sezioni Unite, la modificazione delle domande ex art. 183 c.p.c. è ammissibile anche con riferimento al petitum e alla causa petendi.
A sostegno di tale tesi vi sono molteplici considerazioni.
La prima considerazione è che in sede di udienza di prima comparizione, la trattazione della causa non è ancora sostanzialmente iniziata e, conseguentemente, una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe alcun pregiudizio all’ordinato svolgimento del processo.
La seconda riguarda la mancanza di alterazioni che subirebbe il processo dalla modifica delle domande ex art. 183 c.p.c.; ciò in quanto la domanda modificata deve sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque essere a questa collegata o posta in alternativa.
Inoltre, non si verificherebbe alcun allungamento dei tempi processuali, atteso che la domanda modificata sostituirebbe la domanda iniziale (e non si aggiungerebbe ad essa), intervenendo – come detto – nella fase iniziale del giudizio.
Infine, l’ammissibilità della modifica non lederebbe nemmeno il diritto di difesa dell’altra parte posto che l’eventuale modificazione dovrà avvenire sempre in riferimento alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio; sicché la parte sa che una simile potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio con i successivi termini ex art. 183 c.p.c..
Alla luce di ciò, le Sezioni Unite sono giunte a enunciare il seguente principio di diritto: la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che perciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
Noemi Francesca Barbagallo
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