Negoziazione assistita e adesione solo formale al procedimento: conseguenze

Negoziazione assistita e adesione solo formale al procedimento: conseguenze

A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento, con il d.l. 132/2014  ( convertito  con modificazioni dalla legge n. 162/2014 ) dell’istituto della negoziazione assistita, molti sono stati i dubbi e le incertezze su come utilizzare questo strumento e come difendersi da eventuali “scorrettezze”.

Una delle domande più ricorrenti e che, invero, ha ricevuto meno risposte è  la seguente: cosa accade quando, dopo l’invio dell’invito a procedere con la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, la parte invitata aderisce solo formalmente senza avanzare alcuna proposta concreta e dunque di fatto frustrando la ratio della normativa? 

Al quesito ha dato una prima risposta il Tribunale di Verona con l’ordinanza del 17/11/2015 all’esito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c.: il Giudice ha stabilito di poter valutare il comportamento tenuto dal convenuto nell’ambito della negoziazione assistita ai fini dell’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 4 del d.l. 132/2014 e dall’art. 96 c.p.c. riguardanti la condanna alle spese di lite nonché al risarcimento dei danni.

Il Giudice ha infatti correttamente sanzionato la parte convenuta in giudizio, perché,  nel corso della negoziazione, aveva agito con mala fede e colpa grave, innanzitutto contestando solo il quantum della pretesa fatta valere ma, soprattutto, aderendo al procedimento in maniera solo formale, rendendo vani gli sforzi del ricorrente di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia senza appesantire inutilmente la macchina processuale.

Dunque, in caso di ricezione di un invito di siffatto tenore, prima di lasciar passare i trenta giorni previsti dalla normativa senza fornire riscontro o, peggio, rispondendo soltanto con una adesione formale, occorre tenere presente le eventuali conseguenze all’esito del giudizio.


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Avv. Simona Lucianelli

Nata a Genova il 7.1.1987, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2011 con una tesi in diritto tributario dal titolo "le modifiche alla disciplina dell'accertamento sintetico e al c.d. redditometro". Dopo il periodo di pratica forense, esercita la professione di avvocato dal 2015 occupandosi principalmente di diritto condominiale, locazioni, famiglia e tributario.

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