Nel reato di appropriazione indebita è fondamentale il requisito dell’”altruità” della cosa
La sentenza n. 15815 del 2017 si pone in evidenza poiché ritiene non integrato il delitto di appropriazione indebita qualora il promittente venditore, successivamente alla risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l’acconto sul prezzo del bene “vendendo”.
Per i Supremi Giudici, invero, difetta il vincolo di destinazione delle somme e, stante la fungibilità del denaro, sussiste solo un obbligo di restituzione in sede civilistica.
La fattispecie per cui è causa trae origine da una controversia insorta tra un promittente acquirente che, in sede di stipula del contratto preliminare, versa a titolo di acconto una determinata somma. Il promittente venditore ritiene la somma senza più restituirla. L’accipiens viene tratto in giudizio siccome accusato del reato di appropriazione indebita, aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità.
I primi due gradi di giudizio si concludono con l’assoluzione dell’imputato. La Procura Generale ricorre per Cassazione, ritenendo che la mancata restituzione della somma ricevuta in acconto, pari ad euro 52.500,00, integri l’elemento costituivo del delitto ex art. 646 c.p., cioè l’altruità del denaro ritenuto dall’accipiens.
A ben vedere, il principio di diritto fatto proprio dalla Suprema Corte è granitico nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che, ai fini penalistici, le somme confluite nel patrimonio di taluno non vengono attratte in via definitiva allo stesso (recte, non diventano di sua proprietà) qualora sulle stesse gravi un vincolo di destinazione, ma ne entra a far parte ab extrinseco.
Pertanto, se l’agente fornisce alla res una destinazione diversa, realizzando un’interversio possessionis, commette il reato di appropriazione indebita. Quest’ultima, ex adverso, non sussiste qualora la somma non sia stata corrisposta con vincolo di destinazione, ma per qualsivoglia altro motivo, stante che, mediante la dazione, il bene entra a far parte del diritto di proprietà del percettore.
Nella materia de qua, le S.U. sono intervenute svariate volte. L’input per la trattazione dell’argomento si ebbe in relazione al mancato versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente.
Secondo un primo costrutto argomentativo, il reato di cui all’art. 646 c.p. verrebbe integrato poiché le somme trattenute al datore di lavoro e destinate a terzi sono parte integrante della retribuzione. Invece, in base a quanto statuito nel 2005 dai giudici di legittimità (cfr. sent. n. 1327 del 2005), in tali ipotesi è manchevole il requisito dell’altruità, che porta ad escludere la sussistenza della fattispecie appropriativa, perché le somme in questione fanno parte ab origine del patrimonio dell’agente, venendo indi meno la traslazione patrimoniale.
Nondimeno, il contrasto interpretativo, lungi dall’essere risolto e sopito, fervette in tutta la sua criticità, tanto da richiedere un ulteriore arresto delle S.U. nel 2011. Nella sentenza n. 37954 di quell’anno, infatti, i giudici di legittimità ribadirono il concetto in base alla quale l’acquisizione per confusione di denaro e cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità di cui all’art. 646 c.p.. Invece, costituirebbe una fattispecie punibile e riconducibile alla normativa menzionata quella in cui il denaro o altro bene fungibile venga conferito con impiego vincolato e il percettore se ne appropri, tramutando il possesso in proprietà. Breve, qualora l’agente abbia autonoma disponibilità della res, e dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso, commette il reato di appropriazione indebita.
Nel caso sottoposto all’attenzione della II Sezione Penale della Corte di Cassazione, punctum pruriens è lo stabilire se l’acconto prezzo relativo al contratto preliminare abbia un vincolo di destinazione ovvero entri tout-court a fare parte del patrimonio dell’accipiens, sicché sarebbe ipotizzabile solo un obbligo di restituzione di stampo civilistico. Sul versante penalistico, i giudici di legittimità equiparano l’acconto e la caparra, a differenza di quanto in precedenza fatto (cfr. sent. n. 48136 del 2016) ed aderiscono alla seconda impostazione.
Pertanto, la somma di denaro entra a fare parte del patrimonio del precettore ed a suo carico, qualora il contratto venga meno, si produce in capo allo stesso un obbligo di restituzione che, qualora inadempiuto, integra gli estremi di un inadempimento di matrice civilistica.
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