Nesso di causalità tra il suicidio di uno studente e l’omessa comunicazione alla famiglia dell’esito negativo degli scrutini

Nesso di causalità tra il suicidio di uno studente e l’omessa comunicazione alla famiglia dell’esito negativo degli scrutini

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 27895/2019 ha stabilito che non sussiste il nesso di causalità tra il suicidio di uno studente e l’omessa comunicazione preventiva alla famiglia, come prevista dall’art. 16 dell’ordinanza ministeriale del 25 maggio 2001 n. 90, dell’esito negativo degli scrutini.

Il caso

La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 00229/2017 con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria presentata dai genitori di D.B, suicidatosi il 16 giugno 2005, dopo aver appreso l’esito negativo degli scrutini lo stesso giorno, senza che la famiglia fosse stata preavvertita come previsto dalla normativa ministeriale.

I motivi del ricorso

I ricorrenti hanno presentato cinque motivi di impugnazione: 1. nullità della sentenza per grave illogicità e contraddittorietà; 2. violazione e falsa applicazione degli art 40-41 c.p. e dell’art.16 dell’ordinanza ministeriale del 25 maggio 2001 n. 90; 3. mancato esame del fatto che l’omesso avviso della mancata promozione aveva determinato il convincimento nella famiglia e nel ragazzo della certezza della promozione; 4. nullità della sentenza per aver utilizzato nella motivazione delle dichiarazioni rese da un soggetto durante la fase delle indagini preliminari al PM, senza contraddittorio, non reiterate in giudizio, a preferenza di altre rese in sede civile; 5. omesso esame dell’asserita esistenza della conoscenza della bocciatura in base alle informazione fornite nel corso dell’anno scolastico.

L’analisi dei motivi

La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, in quanto il giudice d’Appello ha esaminato in modo prioritario la sussistenza o meno del nesso causale tra la condotta omissiva addebitata alla P.A, consistente nella mancata comunicazione della bocciatura alla famiglia, e l’evento.

La stessa giurisprudenza citata dai ricorrenti afferma che: “… è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilavante… Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile…”

Il secondo motivo riguarda la violazione di legge, nello specifico degli art 40-41 c.p. e dell’art 16 dell’ordinanza ministeriale del 25 maggio 2001 n. 90.

In corso di causa è stato pacificamente provato che nessun avviso scritto sulla mancata ammissione all’anno successivo è stato preventivamente comunicato alla famiglia.

E’ stato altresì accertato in modo incontrovertibile che D.B è venuto a conoscenza dell’esito negativo degli scrutini, nel momento in cui si è recato presso la sede della sua scuola per vedere la pubblicazione dei risultati.

E’ circostanza acquisita che D.B ha immediatamente parlato con la madre, successivamente si è recato presso l’insegnante che gli aveva impartito lezioni durante il corso dell’anno scolastico e, non potendo essere ricevuto, solo nel giardino, ha ingerito un liquido contenuto in un recipiente rinvenuto nello stesso luogo.

La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice ha effettuato un corretto giudizio controfattuale della vicenda caratterizzata da una drammatica sequenza di tragiche fatalità.

La previsione contenuta nell’art. 16 dell’ordinanza ministeriale è prescritta solo per gli anni anteriori a quello in cui si svolge l’esame di maturità, lo scopo è quello di consentire ai genitori di filtrare, nei confronti dei propri figli, la notizia dell’esito negativo dello scrutinio.

La Corte d’Appello di Palermo, alla luce della giurisprudenza costante della Suprema Corte, ha basato il giudizio sull’esistenza del nesso causale utilizzando sia criteri di probabilità statistica che esaminando le circostanze del caso concreto.

I buoni rapporti famigliari, l’accertata inesistenza di fattori di disagio e di stress a carico dello studente hanno portato il giudice a ritenere che fosse estremamente bassa la probabilità che un insuccesso scolastico potesse provocare un suicidio solo perchè lo stesso non era stato preventivamente comunicato alla famiglia.

Sul piano della causalità generale: 1. non vi è regolarità causale tra bocciatura e condotta di uno studente consistente nel togliersi la vita; 2. il tragico evento verificatosi non rientra nel rischio tipico che la norma secondaria tutela; 3. lo scopo della norma secondaria non è quello di impedire l’evento suicidio, ma di consentire ai genitori di comunicare nel modo più adeguato una eventuale bocciatura ai figli minorenni.

Sul piano della causalità specifica il giudice ha ritenuto che la sequenza di eventi omesso avviso dell’esito scolastico- suicidio del minore non rientrava nella dimensione probabilistica del giudizio civile.

La Suprema Corte ha giudicato inammissibile il terzo motivo del ricorso in quanto, il convincimento della famiglia e del ragazzo sulla certezza della promozione, basato sull’omessa comunicazione di cui alla normativa ministeriale, consiste in una presupposizione e non in un fatto decisivo sul quale le parti hanno interloquito nella fase di merito.

Il quarto motivo di ricorso è stato dichiarato infondato poichè l’inutilizzabilità delle dichiarazioni, ex art 62 c.p.p, è circoscritta alla sfera penale, mentre in sede civile il giudice può valutarle liberamente.

Tuttavia la Corte d’Appello le ha ritenute irrilevanti ai fini della motivazione essendo relative a circostanze pacificamente provate in sede di causa.

Il quinto motivo è in parte infondato in quanto la decisione della Corte d’Appello è incentrata sull’esistenza del nesso di causalità rispetto al quale la conoscenza da altre fonti della bocciatura è ininfluente, ed in parte inammissibile poichè in sede di legittimità è precluso un riesame dei fatti di causa.


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